Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 06-08-1997
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 02-09-1997
Numero gazzetta: 204
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disciplina della produzione delle tipologie passito, Vin santo, spumante, recioto, amarone e altre similari previste nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.

Rettifica G. u. n. 216 del 16 settembre 1997.

Articolo unico.

Nel caso in cui il disciplinare di produzione relativo a una denominazione di origine controllata o controllata e garantita contempli una o più tipologie di vini, tra le quali la tipologia passito, Vin santo, spumante, recioto, amarone o altra tipologia similare contraddistinta con uno specifico nome e per dette tipologie preveda la stessa base ampelografica riferibile ad altra tipologia e nel caso in cui il disciplinare di produzione relativa a una denominazione di origine controllata o controllata e garantita contempli esclusivamente una o più delle tipologie passito, Vin santo, spumante, recioto, amarone o altra tipologia similare contraddistinta da uno specifico nome e preveda per detti vini una base ampelografica uguale o compatibile con quella riferibile ad altro vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita, il cui disciplinare di produzione non contempli a sua volta una delle tipologie sopra specificate, è consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata ricadente nell’ambito di un’azienda e avente una base ampelografica uguale o compatibile per due diverse tipologie di uno stesso vino a denominazione di origine o per due vini a denominazione di origine, dei quali uno contraddistinto con una specificazione relativa alle tipologie sopra indicate, possano essere destinate, all’atto della vendemmia, in parte alla produzione di un vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita passito, Vin santo, spumante, recioto, amarone o altra tipologia similare contraddistinta con uno specifico nome e in parte alla produzione di un vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita diverso da dette tipologie.

La facoltà di cui al precedente comma è subordinata alle condizioni che:

la superficie vitata risulti iscritta all’albo o agli albi dei vigneti per entrambe le tipologie interessate; la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione dell’una e dell’altra tipologia non superi il più elevato limite di resa uva/ettaro fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati; siano rispettati nella produzione delle singole tipologie le relative resa uva/vino e i titoli alcolometrici volumici naturali delle uve; le uve destinate a ciascuna delle diverse tipologie da elaborare con il prodotto di una superficie separatamente iscritta all’albo dei vigneti, corrispondano oltre che ai requisiti di cui sopra, anche alla base ampelografica prescritta dai disciplinari di produzione.