D.m. 7 luglio 1993 - Disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine - Quesito (rif. fg. n. 4297/2820 del 9 dicembre 1993).
Con la nota sopra indicata la Federvini ha chiesto chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 4, paragraro 1, del D.m. in oggetto, in relazione all’utilizzo del tappo a T e a vite per alcune tipologie del vino D.O.C. «Marsala».
Al riguardo lo scrivente comunica:
1) poiché la tipologia «fine» non è inclusa tra quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) per la chiusura dei relativi recipienti, è possibile l’uso del tappo a vite, rientrando la casistica alla lettera b); analogamente può avvenire per altri vini D.O.C. liquorosi;
2) anche se il D.m. in questione non prevede esplicitamente il tappo di sughero a T (specifico per vini liquorosi), tale chiusura è da ritenersi legittima, essendo assimilabile al tappo raso bocca; in effetti nel tappo a T il sughero è a raso bocca e il dispositivo a T, che serve per il riutilizzo del tappo, non genera confusione con il tappo a fungo dei vini spumanti, che è il principale obiettivo del D.m. in questione, così come previsto dalla legge n. 164/92.