Condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini D.O.C.G. e D.O.C.
Articolo 1.
Utilizzazione menzioni geografiche aggiuntive
1. Nella designazione e nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata (D.O.C.) è ammessa l’utilizzazione dei nomi comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite o di sottozone da delimitare. I nomi geografici aggiuntivi non devono ripetere i nomi delle denominazioni di origine principali né creare confusione con esse o con altro nome geografico già attribuito a un vino a indicazione geografica tipica (I.G.T.).
2. La lista delle menzioni geografiche consentite ai sensi del comma 1, proposta dai consorzi volontari di tutela o dai consigli interprofessionali, rispettivamente previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché dalle regioni e province autonome ovvero dagli interessati, è inserita nei disciplinari di produzione dei relativi vini D.O.C.G. e D.O.C.
Articolo 2.
Delimitazione delle sottozone
1. Le sottozone non definite amministrativamente, da utilizzare quali menzioni geografiche aggiuntive ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono delimitate su carta topografica a scala 1:25.000 con il tracciato dei confini.
I confini sono descritti in una dettagliata relazione da allegare alla carta topografica.
Articolo 3.
Condizioni per l’utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive
1. Le menzioni geografiche aggiuntive di cui all’articolo 1 del presente decreto possono essere utilizzate alle seguenti condizioni:
a) che vengano indicate all’atto della denuncia dei vigneti;
b) che siano oggetto di specifiche denunce annuali delle uve, le quali devono essere prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione;
c) che il vino così designato sia interamente prodotto con le uve derivate dalla località geografica designata, senza possibilità di assemblaggio con vini appartenenti alla medesima denominazione;
d) che rispondano alle altre condizioni stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di presentazione e di designazione.
2. Ove nello stesso territorio sussistano più denominazioni di origine per le quali i produttori possono esercitare rivendicazione opzionale o congiunta, è consentito l’utilizzo del nome geografico aggiuntivo per una soltanto tra le denominazioni stesse. Può essere consentito l’utilizzo del nome geografico aggiuntivo per più denominazioni di origine in casi eccezionali, quando risulti dimostrato il carattere tradizionale di tale utilizzo.
Articolo 4.
(omissis)