Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Esportazione, Vini Dop e Igp
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 10-04-1987
Numero provvedimento: 8337
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Modalità per l’esportazione dei vini D.O.C.G.

Disposizioni integrative alla circolare n. 2 del 9 febbraio 1985.

Questo ministero con la circolare citata in oggetto ha provveduto a diramare disposizioni intese ad assicurare la piena validità del vino D.O.C.G. «Chianti» commercializzato all’estero, prevedendo adeguate procedure di controllo che vanno dal prelievo dei campioni all’analisi degli stessi e alla conseguente distribuzione dei contrassegni.

Di fatto le disposizioni di cui trattasi sono state per analogia applicate anche all’esportazione degli altri vini D.O.C.G. e al riguardo devesi sottolineare il buon esito ottenutosi.

Ciò posto, in alcuni Paesi, laddove le importazioni avvengono in regime di monopolio di competenza statale o tramite esclusivo di altri enti pubblici istituzionalmente preposti allo svolgimento di tutte le operazioni inerenti tale attività, si è però evidenziata la possibilità di snellire le attuali procedure senza peraltro inficiare la garanzia assicurata dall’applicazione delle fascette (sostitutive dei contrassegni di Stato) sui recipienti contenenti i vini all’atto della loro immissione in commercio per il consumo in detti Paesi esteri.

In effetti nel caso in cui gli enti pubblici dei Paesi esteri in questione siano in grado di assicurare adeguati controlli sulla qualità e destinazione dei vini italiani ivi pervenuti, con particolare riguardo ai D.O.C.G., sui quali alla partenza sono già state effettuate le analisi di rito, si ritiene possa instaurarsi un sistema di controllo sostitutivo dell’attuale in grado di favorire le nostre correnti di esportazione — e conseguentemente gli operatori interessati — salvaguardando altresì l’immagine e la validità dei prodotti.

Premesso quanto sopra, a modifica ed a integrazione dei punti 8, 8.1, 8.2, 8.3 della citata circolare n. 2 si forniscono qui di seguito nuove disposizioni alle quali gli enti e gli operatori interessati dovranno attenersi nelle procedure da porre in essere per l’esportazione delle partite dei vini D.O.C.G., con l’avvertenza che le disposizioni di cui trattasi devono intendersi operative nei confronti di tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

— Prelievo dei campioni

Fuori del territorio nazionale, qualora nei Paesi destinatari le competenti autorità, operando in regime di monopolio o secondo procedure istituzionalmente definite, abbiano specifica competenza al controllo dei vini importati, su richiesta delle citate autorità il prelievo dei campioni potrà essere demandato ad esse.

— Analisi dei campioni

Qualora si verifichi l’ipotesi di cui al precedente punto, l’analisi dei campioni prelevati potrà essere effettuata a cura delle citate autorità competenti presso appositi laboratori al fine di accertare la validità dei campioni con riguardo alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche.

I Paesi importatori che si avvarranno di tale procedura dovranno comunicare allo scrivente le denominazioni e gli indirizzi dei laboratori in questione.

— Distribuzione dei contrassegni

A cura delle citate autorità estere i risultati delle analisi saranno comunicati alle Camere di commercio competenti, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data del prelievo dei campioni, le quali, in casi di esito positivo, provvederanno su richiesta e sotto responsabilità del richiedente previo pagamento delle spese a trasmettere i contrassegni in quantità corrispondente al numero ed alle capacità dei recipienti nei quali i prodotti verranno imbottigliati.

Restano invariate le disposizioni di cui alla citata circolare n. 2 in tutti i casi in cui non si verifichino i presupposti o le circostanze prese in esame dalla presente circolare.