Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Pratiche enologiche, Vini Dop e Igp
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 08-10-1983
Numero provvedimento: 103447
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vini D.O.C. Quesito sull’arricchimento.

Con riferimento all’oggetto, questo ministero è dell’avviso che sia consentito l’arricchimento di un v.q.p.r.d. con mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato, proveniente anche al di fuori della relativa zona di produzione, quando ciò non sia espressamente vietato dai relativi disciplinari di produzione.

Infatti, l’operazione di arricchimento è da ritenere una pratica enologica prevista dalla normativa Ce (ora regolamento n. 1493/99) per tutti i prodotti, a monte del vino, alla stessa stregua dell’acidificazione, disacidificazione ecc.

Per quanto concerne l’aumento del volume iniziale del prodotto da arricchire, si fa presente che anche per i v.q.p.r.d. è fissato il limite del 6,5%.

Resta fermo che la resa uva-vino deve corrispondere esattamente a quella iniziale del prodotto sottoposto ad arricchimento, senza che si determini alcun aumento quantitativo.