Vini D.O.C. Quesito sull’arricchimento.
Con riferimento all’oggetto, questo ministero è dell’avviso che sia consentito l’arricchimento di un v.q.p.r.d. con mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato, proveniente anche al di fuori della relativa zona di produzione, quando ciò non sia espressamente vietato dai relativi disciplinari di produzione.
Infatti, l’operazione di arricchimento è da ritenere una pratica enologica prevista dalla normativa Ce (ora regolamento n. 1493/99) per tutti i prodotti, a monte del vino, alla stessa stregua dell’acidificazione, disacidificazione ecc.
Per quanto concerne l’aumento del volume iniziale del prodotto da arricchire, si fa presente che anche per i v.q.p.r.d. è fissato il limite del 6,5%.
Resta fermo che la resa uva-vino deve corrispondere esattamente a quella iniziale del prodotto sottoposto ad arricchimento, senza che si determini alcun aumento quantitativo.