Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp, Vini spumanti
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 22-11-1982
Numero provvedimento: 103519
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vini spumanti e D.O.C. Periodo di invecchiamento.

Alla luce di quanto disposto dal regolamento n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 (ora regolamento n. 1493/99), articolo 12, paragrafo 3 del Dpr 31 ottobre 1979 contenente norme sulla zona di vinificazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G. e dei chiarimenti forniti con la circolare dello scrivente n. 12 del 2 ottobre 1980, questa Direzione generale comunica quanto appresso: qualora un produttore di vino D.O.C. Lugana spumante non operi direttamente la spumantizzazione presso la propria azienda, ma si serva di un elaboratore con sede al di fuori della zona di origine, ma ricadente nella zona prevista per la spumantizzazione, non sussistono divieti perché il prodotto spumantizzato possa rimanere presso l’elaboratore solo lo stretto periodo necessario alla spumantizzazione per ritornare a ultimare il rimanente periodo di affinamento (o invecchiamento) presso l’azienda del produttore. Resta inteso che tali movimenti — temporanea esportazione per l’elaborazione e ritorno presso il produttore — devono essere documentati come previsto nella circolare n. 12 sopra citata anche ai fini del conteggio del periodo di affinamento.