Arricchimento v.q.p.r.d. Valtellina e Valtellina superiore.
Con riferimento alla nota sopra richiamata, relativa all’oggetto, questo ministero è dell’avviso che – alla luce della vigente normativa comunitaria – l’operazione di arricchimento di un v.q.p.r.d. sia da considerare come pratica enologica (articolo 8, paragrafo 2 regolamento n. 338/79 ed articolo 32 regolamento n. 338/79) e, come tale, sia consentita in via generale; ciò anche in relazione a quanto fatto presente dalla Ce con nota n. A 17502/24285 del 15 dicembre 1978.
Il mosto concentrato impiegato per l’arricchimento può provenire anche da uve coltivate al di fuori della zona di produzione del v.q.p.r.d., a meno che i disciplinari di produzione non prevedano diversamente.
Si ritiene, inoltre, che l’aggiunta di mosto concentrato impiegato per l’arricchimento sia da computare nella percentuale di prodotto «extra zona» ammessa dai disciplinari di produzione.
(omissis)