Chiarimenti concernenti le zone di vinificazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G. ai sensi e per gli effetti del Dpr 31 ottobre 1979.
Il Dpr 31 ottobre 1979 contenente norme sulle zone di vinificazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G., pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 104 del 16 aprile 1980 si colloca nel quadro delle disposizioni emanate per disciplinare i diversi aspetti della produzione, della commercializzazione e del controllo dei vini a denominazione di origine «controllata» e «controllata e garantita».
Ciò posto questo ministero, data la delicatezza della materia, ritiene di dovere segnalare alla particolare attenzione dei destinatari delle norme stesse, nonché di coloro che sono tenuti al controllo sulla loro applicazione, l’effettiva portata del provvedimento.
Il decreto in questione prevede che i vini derivanti da uve prodotte nei terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti, per potere utilizzare la propria denominazione di origine, devono prima avere acquisito tutti i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione nell’ambito delle zone nelle quali è consentita la loro vinificazione, per cui essi antecedentemente non possono essere considerati vini D.O.C. o D.O.C.G.
Nel periodo precedente l’acquisizione dei requisiti di cui trattasi, pertanto, qualora i prodotti in discorso dovessero essere oggetto di spostamenti sia all’interno sia all’esterno delle zone di vinificazione, essi dovranno essere muniti dei documenti di accompagnamento previsti per i vini diversi dai v.q.p.r.d. e sugli stessi dovrà essere riportata, nella casella 11, la dicitura «vino atto a diventare vino D.O.C.» o «vino atto a diventare vino D.O.C.G.».
Si precisa, inoltre, che, qualora i vini di cui trattasi siano usciti dalle rispettive zone di vinificazione prima dell’acquisizione integrale di tutti i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, gli stessi potranno rientrarvi per il completamento della loro preparazione (ivi compresi l’eventuale taglio e l’invecchiamento), fermo restando che il periodo trascorso all’esterno non viene computato ai fini dell’invecchiamento.
Per i vini a denominazione di origine controllata dei quali è previsto il tipo «spumante», le operazioni di elaborazione per la produzione di detto tipo potranno avvenire anche al di fuori della zona di vinificazione, purché nell’ambito dei territori previsti dai rispettivi disciplinari di produzione per la spumantizzazione.
Considerato, infine, che i vini D.O.C. e D.O.C.G. devono possedere tutti i rispettivi requisiti all’atto della loro immissione al consumo e non all’atto della loro immissione al commercio, si reputa opportuno, a ogni buon fine, precisare che per «immissione al consumo» si deve intendere sia l’utilizzazione del vino per il consumo diretto, sia l’utilizzazione dello stesso per altre destinazioni che comunque comportino la sua trasformazione e, quindi, la cessazione dei suoi requisiti specifici.