Organo: Presidente della Repubblica
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Decreto Presidente della Repubblica
Data provvedimento: 31-10-1979
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 16-04-1980
Numero gazzetta: 104
Data aggiornamento: 01-01-1970

Norme sulle zone di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.

Articolo unico

I vini per i quali si intende utilizzare una denominazione di origine controllata o controllata e garantita all’atto della loro immissione al consumo, devono avere acquisito tutte le caratteristiche previste dai disciplinari di produzione, ivi compreso il periodo minimo di invecchiamento, nell’ambito delle rispettive zone nelle quali è consentita la vinificazione dei vini stessi.