Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 17-07-1976
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 09-08-1976
Numero gazzetta: 209
Data aggiornamento: 01-01-1970

Modificazioni da apportare ai disciplinari di produzione di alcuni vini a denominazione di origine controllata.

Articolo 1.

I riferimenti ai limiti massimi relativi all’acidità totale e all’estratto secco netto, qualora previsti nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata, devono intendersi omessi.

 

Articolo 2.

I riferimenti ai limiti delle ceneri qualora previsti nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono intendersi omessi.

I limiti minimi non potranno comunque risultare inferiori a quelli minimi stabiliti con il D.m. previsto dall’articolo 23 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162.

 

Articolo 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano anche alle giacenze dei vini a denominazione di origine controllata di cui sopra.