Modificazioni dei limiti delle ceneri previsti per i vini a denominazione di origine controllata.
Articolo unico.
Qualora non sia già previsto dai disciplinari di produzione dei rispettivi vini a denominazione di origine controllata, è in facoltà del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste modificare, con proprio decreto, i limiti delle ceneri stabiliti dai predetti disciplinari che non potranno, comunque, essere inferiori a quelli minimi stabiliti con il D.m. previsto dall’articolo 23 del proprio decreto 12 febbraio 1965, n. 162.