Disposizioni concernenti l’utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola a Igt prodotti in Friuli-Venezia Giulia.
Articolo 1.
Nella designazione e presentazione dei vini da tavola a indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», prodotti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni, negli abbinamenti di seguito riportati: Chardonnay e Sauvignon; Chardonnay e Pinot bianco; Pinot bianco e Pinot grigio; Merlot e Cabernet franc; Merlot e Cabernet sauvignon; Merlot e Refosco dal peduncolo rosso; Chardonnay e Pinot nero, limitatamente alla tipologia frizzante.
Articolo 2.
Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola a indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale; l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Articolo 3.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 1997.