Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 02-07-1996
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 14-07-1996
Numero gazzetta: 190
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini a indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale.

Articolo 1.

1. I limiti massimi di produzione delle uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, indicati negli articoli 4 dei disciplinari di produzione dei vini a indicazione geografica tipica, transitoriamente aumentati ai sensi del decreto dirigenziale 15 dicembre 1995 per la vendemmia 1995, sono elevati, in via definitiva, nella misura del 20%, con arrotondamento alla tonnellata di uva prodotta, per tutti i vini a indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale.

 

Articolo 2.

1. I limiti massimi delle rese dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, indicati negli articoli 5 dei disciplinari di produzione dei vini a indicazione geografica tipica, sono fissati all’80% per tutte le tipologie.

2. Qualora venga superato il limite, come fissato nel precedente comma, tutto il prodotto perde il diritto a utilizzare la relativa indicazione geografica tipica.

3. Qualora siano previsti nei citati articoli dei disciplinari di produzione, più limiti di resa dell’uva in vino finito rapportati a diverse tipologie, i limiti relativi alle tipologie rosato e passito non vengono modificati.

4. Gli eventuali superi delle rese dell’uva in vino, derivanti dai processi di vinificazione delle tipologie indicate nel precedente comma, fino al raggiungimento del citato limite dell’80%, di cui al primo comma del presente articolo, non sono destinabili alla produzione di alcun vino a indicazione geografica tipica, ma non comportano la decadenza del diritto all’indicazione geografica tipica con la qualificazione di rosato o di passito per il quantitativo prodotto nei rispettivi specifici limiti.

5. L’eventuale superamento totale del limite dell’80% comporta la decadenza del diritto all’indicazione geografica tipica per tutto il prodotto.

 

Articolo 3.

1. È consentito, a favore dei vini da tavola a indicazione geografica tipica, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell’arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa comunitaria.

2. Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un’unica fase, devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

 

Articolo 4.

1. È consentito, a favore dei vini da tavola a indicazione geografica tipica, il taglio con mosti e vini provenienti anche da territori situati al di fuori delle zone di produzione delimitate dagli articoli 3 dei rispettivi disciplinari di produzione, nella misura non eccedente il limite del 15%.

2. Per i vini da tavola a indicazione geografica tipica, recanti nella loro designazione e presentazione il riferimento al nome di uno o più vitigni e/o all’annata di produzione delle uve, qualora sottoposti al taglio nei limiti e alle condizioni di cui al comma precedente, non decade il diritto all’utilizzazione dei riferimenti predetti.

 

Articolo 5.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.