Disposizioni sulle deroghe per l’utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti Docg, Doc, Igt e IG.
Articolo 1.
(omissis - vedi D.m. 7 luglio 1993)
Articolo 2.
Alle tipologie di vini frizzanti a indicazione geografica appresso indicate, il cui uso è consentito in via transitoria ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 164/92, è concessa la deroga per l’utilizzo del tappo «a fungo», alle condizioni di cui all’articolo 1 del presente decreto:
1) Emilia: Lambrusco, Malvasia, Sauvignon, Pinot, Montù, Pignoletto, Trebbiano, Bianco;
2) provincia di Modena o Modena: Lambrusco, Trebbiano;
3) Castelfranco Emilia: Bianco, Alionza;
4) Sillaro: Bianco;
5) provincia di Ravenna o Ravennate: Pinot, Trebbiano;6) Rubicone: Trebbiano; 7) Colli Imolesi: Bianco.
Dette deroghe sono riferite alle partite di vino frizzante provenienti dalle vendemmie 1994 e precedenti.
Articolo 3.
Termini di applicazione
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Le deroghe concesse con i decreti ministeriali 26 febbraio 1994 e 15 settembre 1994 per talune tipologie di vini frizzanti Doc restano valide alle condizioni di cui all’articolo 1 del presente decreto. Le ditte detentrici di scorte di tali vini frizzanti, confezionate in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 7 luglio 1993, possono continuare a commercializzare detti vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo esaurimento delle scorte, purché entro trenta giorni dal citato termine di entrata in vigore presentino apposita comunicazione all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando le caratteristiche tipologiche e i quantitativi di prodotto detenuto.