Estrazione dalle cantine di vini da tavola a indicazione geografica qualificati «novelli» e destinati al mercato nazionale.
È stato segnalato che talune ditte hanno proceduto all’estrazione anticipata dalle cantine dei vini in oggetto, prima del termine fissato, per il corrente anno 1994 e ai sensi della circolare n. 69145 del 24 ottobre 1994 della Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, nella data del 3 novembre.
È stato, altresì, chiesto quali determinazioni siano da adottare in ordine alla norma sanzionatoria della fattispecie di che trattasi.
Al riguardo, si fa presente che, com’è noto, in forza delle modifiche apportate al D.m. 6 ottobre 1989 dal D.m. 8 ottobre 1993, sono state dettate le norme atte a disciplinare l’estrazione anticipata dei suddetti prodotti prima della data d’immissione al consumo.
In particolare, è stato stabilito che, salvo i casi previsti dall’articolo 3 del citato D.m. e che si riferiscono a «... particolari esigenze connesse alla commercializzazione nell’ambito di Paesi comunitari o alla esportazione verso Paesi terzi...», i vini in questione non possono essere estratti dalle cantine «... prima delle 48 ore antecedenti la data d’immissione al consumo...».
Si ritiene, pertanto, che le norme sopramenzionate abbiano superato, per evidenti ragioni di incompatibilità, le disposizioni esplicative del D.m. 6 ottobre 1989 di cui alla circolare n. 14 del 16 ottobre 1989 della ex Direzione generale della produzione agricola.
Ciò premesso, circa il regime sanzionatorio da applicarsi, si fa presente che la norma violata deve essere individuata nell’articolo 27, primo comma, del Dpr n. 162/65 (per la quale la sanzione è fissata dall’articolo 88) in relazione al combinato disposto dell’articolo 5 e dell’articolo 2, ultimo comma, del D.m. 6 ottobre 1989, essendo preclusa la denominazione «novello» ai vini in oggetto estratti dalle cantine prima del termine prescritto.
Infatti, tenuto conto che con il più volte citato D.m. sono state dettate norme atte a disciplinare, in Italia, l’utilizzo della qualificazione «novello» ed è stata, quindi, data pratica attuazione alla specifica normativa comunitaria, che si limita esclusivamente a prevedere la predetta menzione tra quelle possibili per la precisazione del tipo di prodotto, non possono ritenersi violati i regolamenti comunitari in materia di designazione.