Organo: Governo
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Decreto legge
Data provvedimento: 23-09-1994
Numero provvedimento: 547
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 24-09-1994
Numero gazzetta: 224
Data aggiornamento: 01-01-1970

Interventi urgenti a sostegno dell’economia.

Convertito in legge n. 644 del 22 novembre 1994.

(omissis)

 

Articolo 3.

Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle Camere di commercio e per i consorzi tra piccole e medie imprese per l’esportazione.

(omissis)

10. I soggetti ammessi a richiedere l’operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l’ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

(omissis)