Interventi urgenti a sostegno dell’economia.
Convertito in legge n. 644 del 22 novembre 1994.
(omissis)
Articolo 3.
Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle Camere di commercio e per i consorzi tra piccole e medie imprese per l’esportazione.
(omissis)
10. I soggetti ammessi a richiedere l’operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l’ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.
(omissis)