Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Etichettatura, Vini Dop e Igp
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 21-04-1994
Numero provvedimento: 11
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Utilizzo della locuzione «Denominazione di origine controllata» e della sigla «D.O.C.».

Pervengono a questa amministrazione segnalazioni di utilizzo improprio e fuorviante della menzione tradizionale «denominazione di origine controllata» e relativa sigla «D.O.C.», che devono contraddistinguere esclusivamente le produzioni di vini e oli sancite da apposita normativa nazionale (legge n. 164/92 e legge n. 169/92), per designare, presentare, pubblicizzare prodotti non inclusi nella specifica categoria, ora compiutamente disciplinata per l’intero comparto agroalimentare ai sensi del regolamento n. 2081/92.

In relazione all’applicazione del citato regolamento e tenuto conto della vigente normativa di designazione per i vini a denominazione di origine, si rappresentano di seguito i principi ordinatori dell’utilizzo delle richiamate dicitura tradizionale e sigla.

La regolamentazione comunitaria nel settore agroalimentare (regolamento n. 2081/92) prevede che le produzioni conformi siano designate con le diciture «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» o con menzioni tradizionali equivalenti (articolo 4), in uso nei singoli Paesi membri.

A livello italiano è già stata individuata la locuzione «denominazione di origine controllata» e la sua forma di acronimo «D.O.C.», sulla base delle leggi sopra specificate (legge n. 164/92 per il comparto vitivinicolo e legge n. 169/92 per il comparto oleicolo) che ne hanno disciplinato l’utilizzo, ormai consolidato nell’opinione pubblica e nello spirito del consumatore.

Al di fuori di tale ambito, l’attribuzione in qualsiasi forma delle citate menzioni non solo è impropria e fuorviante ma del tutto illegittima, in quanto riservata a una categoria protetta di prodotti, che può considerarsi patrimonio collettivo tutelato in ambito nazionale e comunitario.

Si riportano di seguito le sigle Ue e nazionali utilizzabili solo per i prodotti agroalimentari che conformemente alle relative disposizioni nazionali e comunitarie abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

 

Settore vitivinicolo

Menzioni nazionali denominazione di origine controllata

(acronimo «D.O.C.») denominazione di origine controllata

e garantita (acronimo «D.O.C.G.»)

Menzioni Ue

vino di qualità prodotto in regioni delimitate

(acronimo «Vqprd»)

Settore agroalimentare

Menzioni nazionali denominazione di origine controllata

(acronimo «Doc»)

Menzioni Ue

denominazione di origine protetta

(acronimo «Dop») indicazione geografica protetta

(acronimo «Igp»)

 

Il mancato rispetto delle citate disposizioni e l’appropriazione di designazioni riservate, con conseguente sfruttamento della loro notorietà, configura infrazione non solo delle norme generali di designazione delle denominazioni di origine, ma anche delle prescrizioni in materia di etichettatura di produzioni alimentari apprestate per evitare un’errata informazione al consumatore.

Infatti l’articolo 2 della direttiva n. 79/112, recepita nel decreto legislativo n. 109/92, vieta l’uso di etichettature tali da indurre in errore circa le caratteristiche del prodotto e, in particolare, sulla: «... natura, l’identità, la qualità, ... l’origine o la provenienza ...».

Collateralmente, è vietata l’omonimia anche parziale fra marchi commerciali e nomi geografici identificativi di una denominazione di origine.

In tale ambito di utilizzo improprio e fuorviante si colloca, quindi, il problema della diffusione di prodotti agroalimentari con marchi commerciali contenenti nomi geografici, già riservati per designare denominazioni di origine.

In tali casi, secondo quanto stabilito dal combinato disposto del regolamento n. 2081/92 e dal decreto legislativo n. 480/92 di recepimento della direttiva n. 89/104, è impedita la registrazione a motivo di nullità del marchio individuale o collettivo che sia costituito da segni o indicazioni già utilizzati per designare termini geografici riservati alla denominazione d’origine, oppure che servano ad individuare la sola provenienza geografica.

La coesistenza di un marchio e di una denominazione coincidente in tutto o in parte con il nome geografico di una denominazione di origine espone al rischio di dichiarazione di genericità ai sensi del regolamento n. 2081/92, articolo 3, in quanto diversamente si legittimerebbero analoghe tipologie di marchi stranieri in grado di sfruttare i nomi geografici della nostra prestigiosa tradizione nel settore delle denominazioni di origine.

Occorre conseguentemente scongiurare le eventualità prospettate, sensibilizzando gli operatori e gli organismi preposti alle azioni di controllo, per contrastare ab initio fenomeni di concorrenza sleale e di uso illecito o anche solo improprio sia delle diciture riservate e relative sigle ed acronimi, sia delle denominazioni e indicazioni geografiche oggetto di protezione.