Disposizioni concernenti l’utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nel territorio della regione Abruzzo.
Articolo 1.
Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica della regione Abruzzo «Alto Tirino», «Valle Peligna», «Colli Aprutini», «Colline Pescaresi», «Terre di Chieti», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli del Sangro», «del Vastese» o «Histonium» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al primo comma devono essere compresi tra quelli elencati negli articoli 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola a indicazione geografica tipica nei termini stabiliti dal citato articolo.
Articolo 2.
Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento; il vino derivante dall’uva della varietà presente in quantità minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale; la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall’art. 4 del relativo disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni, non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’art. 4 del relativo disciplinare di produzione; il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi; l’indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Articolo 3.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali, attualmente in vigore, in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2005.