Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 16-12-2010
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 17
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Articolo 1.

Disposizioni generali

1. I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010.

2. Le percentuali di rappresentanza relative alla produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo indicate al successivo comma sono determinate considerando la produzione oggetto di lavorazione di una qualsiasi fase della filiera (viticoltura, vinificazione ed imbottigliamento), fatto salvo il divieto di considerare più di una volta il prodotto originato dalle uve ottenute dai medesimi vigneti iscritti.

3. I consorzi di tutela, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolgono le funzioni di cui all’art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 ovvero, qualora siano rappresentativi di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP, calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, i consorzi riconosciuti possono svolgere anche le funzioni erga omnes di cui all’art. 17, comma 4 del citato decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010.

4. Il 66% della produzione di cui al precedente comma 3 deve essere composto per almeno il 20% da fasi produttive diverse dalla viticoltura.

5. I consorzi di tutela di cui al precedente comma 3 sono riconosciuti quali organizzazioni interprofessionali ai sensi dell’art. 125- sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma, del Reg. 1234/07.

 

Articolo 2.

Statuto

1.  Lo statuto del Consorzio di tutela che intenda ottenere il riconoscimento ministeriale, fatte salve le previsioni del codice civile, deve contenere:

a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera;

b) le modalità per l’ammissione al consorzio, garantendo espressamente l’accesso, in maniera singola o associata, esclusivamente ai viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010 della DOP o della IGP tutelata;

c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione e/o per esercitare la facoltà di recesso, che deve essere sempre consentita;

d) l’individuazione e le funzioni degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente);

e) norme per la nomina del collegio sindacale che deve comunque prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

f) modalità di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri di rappresentanza fissati dall’art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 e dal presente decreto nonché le norme di funzionamento degli organi medesimi;

g) norme relative alle modalità di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all’interno del consorzio;

h) norme per il componimento amichevole nella forma dell’arbitrato - anche irrituale - delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari.

 

Articolo 3.

Rappresentanza all’interno del consorzio per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010.

1. Per ottenere il riconoscimento ministeriale e poter quindi perseguire le finalità di cui all’art. 17, comma 1, lettera da a) a d) del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 comma 3.

2. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio di tutela di più denominazioni, così come previsto dall’art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, così come individuata al precedente comma 1 deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio è incaricato.

 

Articolo 4.

Rappresentanza all’interno del consorzio per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010.

1. I consorzi riconosciuti ai sensi del precedente art. 3 ed incaricati con decreto ministeriale a svolgere le funzioni di cui al comma 1 dell’art. 17, che intendono esercitare nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo della DOP o della IGP le funzioni di cui al comma 4 del citato art. 17 sono tenuti a dimostrare la rappresentatività nella compagine sociale di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 comma 2.

2. Nel caso in cui le funzioni erga omnes siano esercitate da un Consorzio di tutela di più denominazioni, così come previsto dall’art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, così come individuata al precedente comma 1 deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio è incaricato.

 

Articolo 5.

Gestione delle attività erga omnes

1. Le attività di cui all’art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 sono svolte dai consorzi di tutela incaricati nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicate.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 10 del decreto legislativo n. 61/08, ed al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP o IGP, i consorzi di tutela formulano alle regioni proposte relative all’attuazione di politiche di governo dell’offerta.

3. La denominazione è tutelata ai sensi dell’art. 118 -quaterdecies del Reg. 1234/07 ed il Consorzio di tutela  incaricato può esercitare e promuovere ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia della denominazione.

4. L’attività di vigilanza è svolta dai consorzi di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari attraverso la definizione di un programma di vigilanza elaborato annualmente. Le predette attività consistono:

a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all’avvenuta certificazione;

b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell’Unione europea che, con false indicazioni sull’origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP.

5. I consorzi di tutela in nessun modo possono effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di controllo sulle produzioni.

6. Il coordinamento delle attività di cui al comma 4 è affidato all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP.

7. Nell’ipotesi in cui l’area di produzione della DOP o IGP ricada su un territorio di competenza di più uffici periferici dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l’ufficio competente al coordinamento dell’attività di vigilanza di cui al comma 4 è quello competente per il territorio ove il consorzio di tutela ha la sede legale.

8. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DOP o IGP di al precedente comma 4, elaborato dall’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente ed i consorzi di tutela deve contenere i seguenti elementi:

a) modalità e numero delle visite ispettive da effettuare;

b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di vigilanza;

c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari;

d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati;

e) modalità di rendicontazione.

9. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma precedente, è predisposto secondo le linee guida che verranno impartite dall’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ed è trasmesso a cura dell’ufficio periferico alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi del medesimo Ispettorato che, previa approvazione, provvederà ad inviarlo per opportuna conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata e al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.

10. I consorzi di tutela trasmettono annualmente un rendiconto dell’attività svolta al competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, che lo invia alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi del medesimo Ispettorato e alla regione o provincia autonoma interessata.

11. La regione o provincia autonoma interessata comunica all’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari eventuali proposte o osservazioni sull’attività svolta dal consorzio.

12. I consorzi di tutela informano tempestivamente il competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari in merito alle operazioni non pianificate a norma del precedente comma 8, nonché sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei vini DOP e IGP.

13. Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse emergere l’esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione, vinificazione e confezionamento, il consorzio è tenuto ad informare il competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. Nell’organizzazione della conseguente attività di vigilanza della denominazione, il direttore dell’ufficio periferico competente - sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5 - può avvalersi anche degli agenti vigilatori dei consorzi.

14. Le attività di cui al comma 8 possono essere svolte dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP ai quali può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

15. Le procedure per il riconoscimento della qualifica di agente vigilatore vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.

16. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui al comma 13 vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 8, lettera d) .

17. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dai consorzi di tutela nell’ambito della loro collaborazione all’attività di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.

 

Articolo 6.

Modalità di voto

1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori l’espressione del voto.

2. A ciascun consorziato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) deve essere assicurata l’espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell’assemblea (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato).

3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.

4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per più denominazioni, il valore del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna DOP o IGP.

5. L’adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l’utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

 

Articolo 7.

Fondo consortile

1. Ciascun consorziato ha l’obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del consorzio;  delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del consorzio;          dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall’assemblea dei consorziati;        dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);            dell’eventuale contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/08 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;

delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

 

Articolo 8.

Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010

1. I costi derivanti dall’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell’art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 sono ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio.

2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) è stabilita dal consiglio di amministrazione e commisurata alla quantità di prodotto DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno nel quale vengono attribuiti i costi.

 

Articolo 9.

Ripartizione dei costi relativi alle attività erga omnes

1. I costi derivanti dall’esercizio delle funzioni erga omnes di cui all’art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono posti a carico di tutti i soci del consorzio e di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010, anche se non appartenenti al consorzio.

2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sulla base della quantità di prodotto DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno nel quale vengono attribuiti i costi.

3. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati in bilancio in conti separati.

 

Articolo 10.

Vigilanza sull’operatività dei consorzi di tutela incaricati

1.  La vigilanza sul rispetto, da parte dei consorzi di tutela, delle prescrizioni ministeriali è effettuata dal Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità del Ministero sulla base del decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni.

 

Articolo 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. I consorzi che — ai sensi della precedente normativa — sono regolarmente costituiti ed operativi alla data di pubblicazione del presente decreto, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto ed a trasmettere al Ministero - entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto stesso - tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali.

2. Il Ministero verificata la documentazione di cui al precedente comma, qualora conforme alle prescrizioni, conferma - con decreto - l’incarico ai consorzi di tutela e conferisce le funzioni di cui all’art. 17, comma 1 ovvero - qualora vi siano i presupposti richiesti - le funzioni di cui al comma 4 del decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi di tutela delle sottozone di vini a denominazione di origine che - al fine di ottenere la conferma dell’incarico - sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni.

 Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.