Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
(D.M. 16/12/2010, pubblicato in G.U. 21 gennaio 2011, n. 16)
Il presente decreto è stato abrogato ai sensi dell'articolo 9 del Decreto ministeriale 25 febbraio 2022 - prot. n. 93849, ad eccezione degli articoli 10 e 11 (così come modificati dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015) e della lettera f) dell’articolo 3, che continua ad applicarsi fino al 31 luglio 2022. Successivamente, gli articoli 10 e 11 predetti sono stati abrogati ai sensi dell'articolo 21 del Decreto ministeriale 19 dicembre 2022, prot. n. 649010.
CAPITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE - DEFINIZIONI
Articolo 1.
Ambito di applicazione - Definizioni
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, in ordine ai seguenti aspetti, di cui al relativo disposto del predetto decreto a margine indicato:
a) l’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli (art. 12, comma 3), nonché il trasferimento dati dei preesistenti albi ed elenchi nello schedario e l’allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati (art. 31, comma 4);
b) la rivendicazione annuale delle produzioni (art. 14, comma 2).
2. Allorché non sarà diversamente previsto per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:
decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Ministero: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; regioni: regioni e province autonome; struttura di controllo: l’autorità di controllo pubblica designata o l’organismo privato autorizzato di cui all’art. 13 del decreto legislativo, competente per le specifiche DOP o IGP;
DOP: denominazione di origine protetta;
IGP: indicazione geografica protetta;
DOCG: denominazione di origine controllata e garantita; DOC: denominazione di origine controllata; IGT: indicazione geografica tipica.
DO: in modo indistinto o unitario «denominazione di origine protetta» e/o «indicazione geografica protetta» e/o «denominazione di origine controllata e garantita» e/o «denominazione di origine controllata» e/o «indicazione geografica tipica».
CAPITOLO II SCHEDARIO VITICOLO GESTIONE SUPERFICI VITATE
Articolo 2.
Ambito di applicazione - Art. 12, comma 3, e art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1. Nel presente capitolo sono stabilite:
a) le modalità e le condizioni per la gestione e l’aggiornamento dello Schedario viticolo, articolato su base territoriale da parte delle regioni e province autonome, secondo modalità concordate nell’ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al Fascicolo aziendale agricolo, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni;
b) le modalità e le condizioni per l’iscrizione, a cura dei conduttori, nel predetto Schedario viticolo dei vigneti destinati a produrre vini DO.
SEZIONE A
IL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO
Articolo 3.
Schedario viticolo: definizioni
1. Ai sensi del presente capitolo si adottano le seguenti definizioni:
a) Schedario viticolo. È lo strumento previsto dall’art. 185-bis del regolamento del Consiglio n. 1234/07 e dal regolamento applicativo della Commissione n. 436/09;
b) Appezzamento viticolo. È una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell’appezzamento include le aree di servizio della superficie vitata;
c) Parcella viticola aziendale. Presenta le stesse caratteristiche dell’appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale;
d) Unità vitata. È una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purchè gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare «altri a bacca bianca» o «altri a bacca nera» o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT;
e) Unità vitata estesa. È costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di im-pianto e condotte da una singola azienda;
f) Superficie vitata. È la superficie coltivata a vite misurata all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d’impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
Articolo 4.
Schedario viticolo: gestione
1. Lo Schedario viticolo, strutturato ai sensi del Reg. n. 436/09, è parte integrante del SIAN nonchè del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).
2. Le informazioni inerenti la gestione del potenziale viticolo presenti nei sistemi informativi regionali confluiscono nello Schedario viticolo in ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità informatiche concordate tra Agea Coordinamento e le regioni e province autonome.
3. Il presupposto per la gestione delle superfici vitate nello Schedario viticolo è che le stesse siano presenti nel Fascicolo aziendale riferito al conduttore della superficie interessata.
4. Nell’ambito dello Schedario viticolo, per ogni superficie vitata presente nel fascicolo aziendale, oltre ai dati inerenti la superficie condotta e quella riscontrata in ambito SIGC, vengono riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell’azienda.
5. L’iscrizione delle unità vitate e/o delle unità vitate estese nello Schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle produzioni DO.
6. Tutte le dichiarazioni/comunicazioni a carico del conduttore, connesse all’aggiornamento dello Schedario viticolo sono effettuate mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN.
7. I procedimenti amministrativi di cui alla successiva Sezione B e C del Capitolo II sono stabiliti dalle regioni per quanto di loro competenza. Le procedure informatiche relative a detti procedimenti amministrativi sono stabilite in accordo tra le regioni e Agea Coordinamento.
8. Le regioni, in accordo con Agea Coordinamento, possono stabilire specifiche modalità di accesso ai servizi telematici in argomento, in base alle impostazioni del proprio sistema informativo agricolo.
9. Le informazioni presenti nello Schedario viticolo e per le finalità ivi previste, sono a disposizione degli enti e strutture di controllo incaricati alla gestione ed al controllo delle rispettive DO, nonchè agli organi dello Stato preposti ai controlli e ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo in riferimento alle singole denominazioni ed indicazioni geografiche di competenza.
10. La misurazione della superficie della parcella viticola aziendale, definita in coerenza con l’appezzamento viticolo di appartenenza, come determinata all’art. 3, costituisce il valore presente nel SIGC. Tale valore è utilizzato come riferimento per tutti gli ambiti riportati di seguito:
– fascicolo aziendale;
– schedario viticolo;
– inventario del potenziale produttivo;
– procedimenti amministrativi (estirpo, impianto, diritti di reimpianto);
– dichiarazioni di vendemmia annuali;
– rivendicazioni DO;
– regime domanda unica;
– sviluppo rurale;
– attività di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo;
– altri eventuali ambiti, ad eccezione degli interventi previsti all’art. 75 del Reg. 555/08.
Ai sensi dell’art. 34 del Reg. 1122/09 la tolleranza di misurazione della superficie è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola non può essere superiore ad 1 ha. Successive misurazioni che comportino differenze comprese nella tolleranza prevista non danno origine a variazioni del dato di superficie preesistente rispetto alle utilizzazioni sopraelencate.
11. Ove non sia possibile l’identificazione certa attraverso il sistema GIS, le Regioni possono individuare idonei sistemi di verifica della superficie in questione. Fino a tale verifica, ai fini della rivendicazione produttiva di cui agli articoli 17 e 18, può essere utilizzato in via provvisoria il dato di superficie dichiarato dal produttore sotto la propria responsabilità.
Articolo 5.
Registro informatico pubblico dei diritti di impianto
1. Il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di seguito denominato registro, di cui all’art. 4-ter del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, è gestito dalle regioni nell’ambito del SIAN.
2. Il registro di cui al comma precedente è consultabile nell’ambito dei servizi del Fascicolo aziendale.
3. Nel registro confluiscono anche i diritti di nuovo impianto, concessi ai sensi dell’art. 9 del presente decreto.
Articolo 6.
Riserva regionale dei diritti di impianto (abrogato)
Articolo 7.
Inventario del potenziale produttivo
1. Tutte le comunicazioni periodiche ed annuali che lo Stato Membro deve effettuare in merito alla regolamentazione comunitaria e più specificatamente le tabelle dell’Inventario del Potenziale produttivo vitivinicolo e le altre comunicazioni di cui all’allegato XIII del Reg. n. 555/08, vengono desunte dalle informazioni presenti nello Schedario viticolo e trasmesse a cura di Agea Coordinamento.
SEZIONE B
GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO
Articolo 8.
Procedimenti amministrativi
1. Le regioni, nell’ambito delle loro competenze, stabiliscono le modalità relative alla gestione amministrativa dei procedimenti inerenti la gestione del potenziale viticolo di cui agli articoli seguenti, al fine di assicurare il costante aggiornamento dello Schedario viticolo.
2. I conduttori di superfici vitate effettuano le dovute dichiarazioni, comunicazioni e istanze relative alla gestione delle superfici vitate di loro competenza secondo le modalità previste all’art. 4, comma 6 e 7.
Articolo 9.
Concessione dei diritti di nuovo impianto (abrogato)
Articolo 10.
Estirpazione e concessione dell’autorizzazione
1. Il conduttore di vigneti che intende effettuare una estirpazione con concessione dell’autorizzazione di reimpianto effettua una comunicazione preventiva, utilizzando le apposite funzionalità del sistema informatico di gestione dello Schedario viticolo.
2. I controlli sui vigneti da estirpare sono effettuati dalla regione competente per territorio.
3. Trascorsi i termini fissati, il conduttore procede all’estirpazione dichiarandone l’effettuazione con le stesse modalità del comma 1, chiedendo la concessione dell’autorizzazione.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 aggiorna lo schedario viticolo.
5. La regione competente, effettuato il controllo sulle superfici estirpate, provvede ad iscrivere l’autorizzazione di reimpianto concesso nel registro di cui all’art. 5.
Articolo 11.
Reimpianto da autorizzazione
1. Il conduttore titolare di un’autorizzazione di reimpianto o di nuovo impianto in corso di validità, regolarmente iscritta nel registro di cui all’art. 5, procede alla realizzazione del nuovo impianto nei limiti di superficie concessi dall’autorizzazione utilizzata, e nell’ambito delle particelle catastali presenti nel fascicolo aziendale, ne effettua la dichiarazione/ comunicazione di avvenuto impianto utilizzando le apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo entro i termini previsti.
2. La dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto di cui al comma 1, aggiorna lo Schedario viticolo e attiva il processo di verifica da parte della competente struttura della regione.
3. Le regioni possono stabilire d’intesa con Agea Coordinamento le modalità di gestione per la delimitazione grafica del nuovo impianto sul GIS.
Articolo 12.
Reimpianto anticipato (abrogato)
Articolo 13.
Superfici vitate destinate al consumo familiare
1. Il conduttore può impiantare una superficie vitata la cui produzione sia destinata esclusivamente al consumo familiare, a condizione che:
a) tale superficie non superi le 10 are;
b) il conduttore non disponga di altre superfici vitate;
c) il conduttore si impegni a non commercializzare in alcun modo le produzioni ottenute.
2. Le regioni possono stabilire termini e modalità per l’eventuale comunicazione relativa all’impianto di vigneti destinati al consumo familiare.
Articolo 14.
Sovrainnesto
1. Salvo diverse disposizioni regionali, il conduttore può effettuare un sovrainnesto su una superficie vitata identificata allo Schedario viticolo.
2. Il conduttore comunica/dichiara l’avvenuto sovrainnesto, utilizzando le apposite funzionalità del sistema informativo entro i termini previsti. Tale comunicazione/dichiarazione aggiorna lo Schedario viticolo.
SEZIONE C
ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO VITICOLO DEI VIGNETI A DO
Articolo 15.
Definizioni
1. Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO si adottano le seguenti definizioni:
a) Vigneto: unità di base, costituita da una Unità Vitata o Unità Vitata estesa o da un insieme di Unità Vitate o Unità vitate estese, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione DO;
b) Vigna: parte di un vigneto costituito da una Unità vitata o da un insieme di Unità Vitate che fa riferimento ad un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell’apposito elenco positivo regionale di cui all’art. 6, comma 8, del decreto legislativo.
Articolo 16.
Procedure per la verifica dell’idoneità dei vigneti ai fini dell’iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO.
1. Le regioni determinano le modalità e i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l’iscrizione allo Schedario viticolo, ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO, tenendo conto degli elementi contenuti negli specifici disciplinari di produzione DO.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1 le regioni individuano gli elementi da inserire nei sistemi informativi di gestione dello Schedario viticolo, in relazione a quanto previsto negli specifici disciplinari di produzione, quali: la delimitazione dei territori di produzione (ivi comprese quelle delle sottozone e le indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS; limiti di altitudine, comune, foglio e particella catastale, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno d’impianto, anno d’iscrizione, anno d’entrata in produzione, n. di ceppi, sesto, forma di allevamento, toponimo di vigna, altri elementi previsti dagli specifici disciplinari.
3. Qualora non sia stabilito nei disciplinari di produzione delle specifiche DO, le regioni possono stabilire l’anno di entrata in produzione del vigneto a decorrere dalla data di impianto o di sovrainnesto, le rese unitarie nei primi anni produttivi ed eventualmente l’età massima produttiva e le rese degli ultimi anni.
4. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, le regioni stabiliscono altresì le modalità ed i tempi per l’eventuale idoneità provvisoria delle unità vitate per la rivendicazione delle DO, nonchè le modalità per la relativa verifica.
CAPITOLO III DICHIARAZIONI E RIVENDICAZIONE ANNUALE DELLE PRODUZIONI
Articolo 17.
Dichiarazione di vendemmia e di produzione Art. 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
1. I conduttori interessati, singoli o associati, sono tenuti ogni anno ad effettuare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, secondo quanto sancito dal Reg. n. 436/09, per l’ambito territoriale di produzione delle uve di ciascuna regione, mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN sulla base dei dati dello Schedario viticolo, e secondo le modalità definite da Agea Coordinamento d’intesa con le regioni. A tal fine sono rese disponibili le informazioni presenti nello Schedario Viticolo.
2. I conduttori di vigneti iscritti ai sensi dell’art. 16, effettuano, contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1, la rivendicazione delle produzioni DO mediante i servizi telematici resi disponibili in ambito SIAN sulla base dei dati dello schedario viticolo.
3. Agea Coordinamento, in accordo con le regioni, predispone uno schema di modello unico per la dichiarazione di vendemmia e produzione e per la rivendicazione delle produzioni a DO e definisce altresì i criteri per la compilazione di tale modello e le modalità per la sua presentazione, che devono avvenire esclusivamente per via telematica.
Articolo 18.
Rivendicazione e scelta vendemmiale
1. Al fine di consentire la scelta vendemmiale tra varie DO coesistenti sulle medesime aree di produzione, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo, il sistema informativo deve assicurare di rivendicare le produzioni DO, nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Soltanto nel caso in cui da uno stesso vigneto, così come identificato all’art. 15, comma 1, vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT è applicabile l’abbattimento di resa previsto dallo stesso art. 14, comma 3, del decreto legislativo.
2. Nella dichiarazione, compilata utilizzando l’apposita modulistica di cui all’art. 17 comma 3, devono essere indicati in particolare gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.
3. Per i conduttori che conferiscono totalmente le uve alle cantine sociali o ad altri organismi associativi la rivendicazione è presentata dalla struttura che ha operato la vinificazione delle uve. In tal caso i predetti organismi associativi presentano una denuncia sotto forma di elenco riepilogativo delle produzioni degli associati, conforme allo schema definito dalle autorità competenti, fatta salva la possibilità per le singole regioni di definire modalità differenti in relazione a specifiche esigenze locali.
4. Qualora il conduttore intenda rivendicare la DO per le relative partite di vino, pur non disponendo di tutti gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione, presenta una preventiva dichiarazione contenente i dati relativi alle uve destinate alla produzione delle partite di vino in questione e con la quale attesta, a titolo di autocertificazione, che per la produzione di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia, fermo restando che le stesse produzioni di uve dovranno essere successivamente indicate nella dichiarazione di cui al presente decreto.
5. I servizi del SIAN rendono disponibili i dati relativi alla rivendicazione per la produzione dei vini DO ai soggetti richiamati all’art. 14, comma 1 del decreto legislativo.
6. Tramite un’apposita funzionalità è inserito nel SIAN, a cura del MIPAAF, l’elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT finora riconosciuti, articolati per tipologia, da utilizzare per le seguenti finalità:
a) per la gestione delle informazioni relative alle superfici atte a produrre i vini a DO;
b) per la compilazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 17 e rivendicazione di cui al comma 2 dell’art. 17;
c) per la compilazione della dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli.
7. I nuovi codici sono attribuiti con appositi provvedimenti ministeriali a seguito dell’avvenuta iscrizione delle relative DO nel registro comunitario, ovvero dell’avvenuta modifica a livello comunitario dei disciplinari di produzione, ed inseriti contestualmente nel SIAN. Saranno altresì inseriti nel SIAN i nuovi codici che saranno attribuiti a seguito dell’eventuale protezione transitoria che sarà accordata a livello nazionale ai sensi dell’articolo 72 del regolamento n. 607/09.
CAPITOLO IV CONTROLLI
Articolo 19.
Controlli e verifiche da parte delle regioni
1. Le funzioni di controllo sull’osservanza delle disposizioni inerenti la Sezione B del Capitolo II del presente decreto, compresa l’applicazione delle relative sanzioni, sono esercitate dalle regioni.
2. Oltre a quanto già descritto nel presente decreto, le regioni disciplinano con propri provvedimenti, in accordo con Agea Coordinamento, ente gestore del SIAN, le specificità dei controlli che intendono effettuare.
Articolo 20.
Monitoraggio del sistema
1. Il monitoraggio del sistema informativo relativo allo Schedario viticolo, gestito dalle regioni secondo modalità concordate nell’ambito dei servizi SIAN e sulla base dei dati riferiti al Fascicolo Aziendale agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, così come descritto nel presente decreto ed ai sensi dell’art. 116 del Reg. (CE) n. 1234/2007, è svolto da Agea Coordinamento.
CAPITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE
Articolo 21.
Modalità e termini di attuazione del trasferimento e dell’allineamento dei dati nello schedario viticolo Art. 31, comma 4, del decreto legislativo.
1. L’allineamento della base dati contenente le caratteristiche dei vigneti presenti nello schedario viticolo viene operata trasferendo nello stesso le informazioni presenti nel potenziale viticolo aggiornato dalle regioni.
2. Le regioni definiscono, in accordo con Agea Coordinamento, preliminarmente al trasferimento di cui al comma 1 e nel rispetto delle tempistiche indicate nell’art. 22, i criteri, le modalità ed i termini per l’integrazione e l’allineamento nello Schedario viticolo dei dati presenti nel potenziale viticolo e delle informazioni inerenti le attitudini delle singole unità vitate o delle unità vitate estese a produrre vini a DO, provenienti dai preesistenti albi dei vigneti a DO ed elenchi delle vigne a IGT delle regioni.
3. Sono inserite nello schedario viticolo tutte le superfici delle unità vitate che risultino coerenti con il dato del GIS, nei limiti della tolleranza richiamata all’art. 4.
Nei casi in cui, a seguito delle operazioni di allineamento dei dati dello schedario viticolo, si riscontrino differenze di superfici vitate, rispetto al dato del GIS nell’ambito delle tolleranze di cui all’art. 4, non si applicano le sanzioni previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di impianti illegali, ma vale il dato di misurazione oggettiva senza aggiunta di alcuna tolleranza. Al termine delle operazioni di allineamento dei dati, nello schedario è inserito un solo dato di superficie ottenuto da misurazione oggettiva (GIS).
4. Le posizioni che risulteranno regolari e coerenti con le operazioni di allineamento di cui al comma 3 restano valide e se provenienti dai preesistenti albi dei vigenti a DO ed elenchi delle vigne a IG regionali vengono considerate iscritte a norma dell’art. 16 del presente decreto.
5. I sistemi informativi componenti il SIAN evidenzieranno tutte le superfici vitate che risulteranno non coerenti con il dato del GIS. Le regioni comunicheranno ai conduttori le posizioni risultanti anomale o non allineate a seguito delle operazioni di cui al precedente comma 3.
6. Le anomalie derivanti dalle operazioni di allineamento, di cui ai commi precedenti, ivi comprese le azioni correttive, sono gestite dalle regioni, con modalità concordate con Agea Coordinamento e tenendo conto delle tolleranze e dei riscontri con il SIGC.
7. Il registro di cui all’art. 5 del presente decreto, verrà implementato dalle informazioni relative ai diritti in portafoglio provenienti dalle basi dati del potenziale viticolo regionale. I criteri di integrazione del registro di cui all’art. 5 vengono definiti dalle regioni in accordo con Agea Coordinamento.
Articolo 22.
Termini di applicazione e disposizioni transitorie
1. Agea coordinamento, entro il 30 aprile 2011, trasferisce i dati di cui all’art. 21 e implementa le applicazioni informatiche per consentire gli adempimenti gestionali, dichiarativi e di controllo previsti nel presente decreto.
2. Entro i successivi novanta giorni le regioni approvano il piano operativo di cui alle disposizioni dell’art. 21, comma 2, la cui operatività è subordinata all’implementazione degli applicativi informatici nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.
3. Le regioni che non hanno approvato il piano operativo di cui al comma 2 subiranno una decurtazione del 10% della ripartizione finanziaria delle misure a superficie previste dal piano nazionale di sostegno di cui al Regolamento CE n. 1234/2007 per la campagna successiva. A partire dal 1° agosto 2011 i soggetti che intendono percepire un beneficio previsto dal Piano nazionale di sostegno di cui al Reg. n. 1234/07 devono aver già completato, per quanto di propria competenza, le operazioni di cui all’art. 21. I conduttori che intendono procedere ad una estirpazione o impianto di viti, a partire dalla data di attivazione delle procedure di cui al comma 7 dell’art. 4, devono aver già provveduto all’allineamento dei dati dello Schedario.
4. Gli organismi pagatori, in relazione all’adeguamento dei propri sistemi informativi, d’intesa con Agea Coordinamento, possono implementare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, anche per la rivendicazione delle produzioni DO, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, conformemente al disposto di cui all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo, per la rivendicazione delle produzioni DO della campagna vendemmiale 2010/11, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
6. Conformemente al disposto di cui all’art. 22, comma 3, del decreto legislativo non è sanzionabile il soggetto che provvede ad adeguare nello schedario viticolo le superfici e i requisiti dei vigneti, relativamente alle discordanze di misurazione e tecnico-produttive riscontrate a seguito delle verifiche della struttura di controllo e dell’allineamento di cui all’art. 21.
7. In caso di DO di ambito interregionale le regioni interessate, d’intesa con Agea coordinamento, concordano univoci criteri e modalità procedurali in ordine all’applicazione delle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatti salvi gli effetti e l’efficacia delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 11960 del 30 luglio 2010, richiamata nelle premesse, che sono applicabili dal 1° agosto 2010.