Applicabilità dei piani di controllo e dei prospetti tariffari dei vini a denominazione di origine approvati ai sensi del decreto 29 marzo 2007, secondo le disposizioni di cui al decreto 17 luglio 2008, a seguito di modifiche ai relativi disciplinari di produzione
Articolo 1.
1. Nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale di cui all’art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e dell’emanazione dei successivi decreti dirigenziali di conferimento dell’incarico alle strutture di controllo per lo svolgimento dei controlli previsti dall’art. 118 septdecies del Regolamento n. 1234/07 a carico delle filiere vitivinicole DOC e DOCG, per i vini, i cui disciplinari di produzione sono stati modificati nel corso dell’anno 2010, le strutture di controllo, autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto, si avvalgono del piano dei controlli e del prospetto tariffario precedentemente approvati per lo svolgimento delle attività di certificazione e controllo.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di certificazione e controllo delle filiere vitivinicole, le modifiche apportate ai disciplinari di produzione si intendono acquisite nel relativo piano di controllo precedentemente approvato.
Articolo 2.
1. Le strutture di controllo autorizzate garantiscono, senza soluzione di continuità, la certificazione ed il controllo dei vini a denominazione di origine, fermi restando gli obblighi e le responsabilità previsti dal precedente decreto dirigenziale di conferimento dell’autorizzazione.