Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 09-09-2009
Numero provvedimento: 13647
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento n. 1234/07, allegato XV bis, parte B.7, lettera b) - Deroga per la determinazione del titolo alcolometrico volumico totale per i vini a denominazione di origine arricchiti.

Si fa riferimento all’argomento indicato in oggetto e seguito alle determinazioni emerse nel corso dell’apposita riunione tecnica tenuta da questo Ministero con codeste Regioni e Province autonome ed Organizzazioni, nel corso della quale è stata in particolare valutata la specifica istanza presentata dalla Provincia autonoma di Trento.

Al riguardo, considerato che:

– nella nuova OCM la disciplina dell’arricchimento (aumento del titolo alcolometrico volumico naturale) delle uve e di taluni prodotti vitivinicoli destinati a produrre i vini a denominazione di origine è stata ripresa dalla preesistente OCM, con talune modifiche migliorative dal punto di vista tecnico-qualitativo, ma di carattere non sostanziale per quanto concerne il quadro autorizzatorio;

– l’argomento in questione riguarda l’intero settore nazionale dei vini a denominazione di origine e come tale, sulla base della preesistente OCM, è stato disciplinato dalla L. n. 82 del 20 febbraio 2006, laddove all’articolo 9, comma 2, le Regioni e le Province autonome sono state delegate ad autorizzare annualmente, con proprio provvedimento, l’aumento del titolo alcolometrico in questione, alle condizioni previste dalla relativa normativa comunitaria;

– la disposizione innovativa di cui al Regolamento n. 1234/07, allegato XV bis, parte B.7, lettera b), in base alla quale, in deroga alle disposizioni di cui al punto 6, «… gli Stati membri possono portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a denominazione di origine ad un livello che essi determinano», rientra nell’ambito della disciplina generale dell’arricchimento dei prodotti in questione a denominazione di origine;

– la predetta disposizione innovativa è entrata in applicazione a decorrere dal 1° agosto 2009 (inizio della corrente campagna vendemmiale 2009/2010) e che, pertanto, nelle more dell’adozione dello specifico decreto legislativo (da adottare ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 88/2009 – Comunitaria 2008) con il quale sarà recepita la stessa disposizione innovativa, è necessario dare pronta attuazione alla stessa, al fine di non recare pregiudizio ai produttori interessati, nonché all’intero settore dei vini DOP, lo scrivente ritiene che le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle competenze di cui al citato articolo 9, comma 2, della L. n. 82 del 20 febbraio 2006, possano, con proprio provvedimento, in applicazione del disposto di cui all’allegato XV bis, parte B.7, lettera b) del Regolamento n. 1234/07, procedere alla determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla predetta vigente normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.