Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 21-09-2009
Numero provvedimento: 14149
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 17 luglio 2009. Riconoscimento DOC «Prosecco» e DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco». Richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione del disciplinare di produzione della DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco».

Si riscontrano le note sopra indicate con le quali codesto Consorzio, a seguito dell’entrata in vigore del D.m. 17 luglio 2009, con riferimento alla DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», ha chiesto dei chiarimenti in merito a specifici aspetti regolamentari sia nell’articolato del citato decreto che nel disciplinare.

Al riguardo, anche alla luce delle risultanze emerse nel corso della riunione presso questo Ministero in data 7 settembre u.s., con la partecipazione di codesto Consorzio e della regione Veneto e dell’ICQ, nonché del parere espresso dalla stessa regione Veneto con nota n. 487309 del 7 settembre u.s., lo scrivente, in ordine ai singoli quesiti, fornisce i seguenti chiarimenti:

1. Articolo 2, comma 5, del decreto 17 luglio 2009. Data di inizio immissione al consumo tipologie DOCG (1° aprile 2010). Nell’ambito di tale comma, al fine di non pregiudicare la degustazione dei vini in questione nell’ambito di eventuali Concorsi enologi anteriormente al 1° aprile 2010, è stato espressamente disciplinato tale aspetto, tenendo in particolare conto dei risvolti pubblicistici che possono assumere i Concorsi stessi.

Tuttavia, il citato disposto non impedisce che le partite di vini destinate ad essere qualificate con la DOCG in questione possano essere estratte dai relativi stabilimenti enologici, con un congruo anticipo rispetto alla data del 1° aprile 2010, ai fini degli esami analitici ed organolettici previsti dalla vigente normativa per la certificazione DOCG, fermo restando l’obbligo di immissione al consumo (a cura dei relativi servizi commerciali, ovvero direttamente a cura del produttore) delle stesse partite a decorrere dal 1° aprile 2010.

2. Articolo 7, comma 1, del disciplinare. Possibilità di omettere in etichettatura il riferimento alla denominazione «Prosecco» e alla menzione «superiore» per la tipologia spumante.

Si premette che l’obbligo, per la sola tipologia spumante, di indicare congiuntamente la denominazione «Prosecco» con la menzione «superiore» sussiste ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del disciplinare.

Si concorda, inoltre, con l’avviso di codesto Consorzio sul fatto che la possibilità di omissione in etichettatura delle due citate diciture sia da intendersi in maniera congiunta.

Intatti, nel disposto in questione i due termini da omettere sono connessi con la congiunzione «e». Peraltro l’omissione di una sola delle due diciture sarebbe stata espressamente prevista, eventualmente utilizzando altre appropriate congiunzioni.

3. Resa per ha delle uve Pinot e/o Chardonnay provenienti dalla vendemmia 2009, destinate alla tradizionale pratica correttiva per le varie tipologira spumante DOCG («Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» con la menzione «Rive» e «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» con al menzione «Superiore di Cartizze»).

Nel merito del quesito, tenuto conto che:

– la pratica tradizionale correttiva per la DOCG in questione (nei limiti del 15%) è stata ripresa dal preesistente disciplinare DOC, nell’ambito del quale era stata delimitata la relativa zona aggiuntiva di produzione delle uve Pinot e/o Chardonnay (corrispondente a quella della IGT «Colli Trevigiani»), senza che tale disciplinare DOC prevedesse alcuna resa/ha per le uve in questione; in tale indeterminatezza i produttori DOC nella precedenti campagne vendemmiali hanno fatto riferimento alla resa massima uva/ha prevista dal disciplinare della citata IGT per le predette varietà; – nell’attuale disciplinare DOCG è stata prevista la modifica migliorativa, rispetto al disciplinare DOC, nell’ambito dell’articolo 2, relativa all’iscrizione dei vigneti Pinot e/o Chardonnay nell’apposito Albo DOCG, senza comunque prevedere l’ambito aziendale dei vigneti, trattandosi di vigneti situati in una zona delimitata aggiuntiva, rispetto a quella storica del «Conegliano Valdobbiadene», e dunque di pertinenza anche di altri conduttori;

– lo stesso disciplinare DOCG, nell’apposito articolo 4, non ha stabilito una specifica resa delle uve destinate alla tradizionale pratica correttiva di cui trattasi, questo Ministero ritiene che, anche per la produzione delle uve Pinot e/o Chardonnay, provenienti dalla vendemmia 2009 e da destinare alla pratica correttiva in questione, sia da applicare una resa analoga a quella prevista dal disciplinare DOCG per la produzione delle uve base «Glera».

Pertanto, indipendentemente dalla destinazione correttiva dei prodotti vitivinicoli in questione derivati dalla vendemmia 2009 (in conformità alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 2 del decreto 17 luglio 2009, sia per il «Conegliano Valdobbiadene» DOC proveniente dalla vendemmia 2008 e precedenti, sia per il Conegliano Valdobbiadene - Prosecco DOCG preveniente dalla vendemmia 2009), questo Ministero, al fine di non generare eccessive complicazioni burocratiche ai produttori delle citate varietà di uve, tenuto altresì conto che la pratica correttiva in questione è riferita ad un quantitativo di vino pari al massimo al 15% del totale, ritiene che la resa uva/ha da applicare per le uve Pinot e/o Chardonnay, per tutte le tipologie di spumante DOCG contemplate dal disciplinare di produzione del «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», sia quella di 135 q.li/ha, prevista all’articolo 4 dello stesso disciplinare per la tipologia base DOCG.