Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 31-07-2009
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 230
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta.

Modificato dal D.m. 30 luglio 2010

Articolo 1.

Limitatamente alle campagne vitivinicole 2009/2010 e 2010/2011, è affidato al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato ICQRF, l’incarico di svolgere le verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica protetta previste dall’art. 118-septdecies del regolamento n. 1234/2007.

 

Articolo 2.

In applicazione degli articoli 47 e 48 del reg. n. 479/08 e degli articoli 25 e 26 del reg. n. 607/09, di seguito denominato regolamento, l’ICQRF effettua i controlli conformemente alle disposizioni contenute all’art. 3, al fine di verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che durante e dopo il condizionamento del vino.

 

Articolo 3.

1. I controlli sia in loco che di carattere documentale riguardano le seguenti categorie di operatori:

1) viticoltori;

2) vinificatori;

3) commercianti all’ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori;4) imbottigliatori.

2. I controlli a carico delle categorie di operatori elencate al comma 1 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio.

3. I controlli sono posti in essere: in loco, mediante uno o più sopralluoghi, presso i vigneti, gli stabilimenti ed i depositi degli operatori selezionati; sull’intero territorio nazionale; sull’intera produzione nazionale di vini ad indicazione geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all’art. 46 del regolamento n. 479/08.

4. Il prelevamento di campioni di prodotti vitivinicoli, operato nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, è finalizzato all’esecuzione dell’esame analitico previsto dall’art. 25, comma 1, lettera b), del regolamento, al fine di determinare i parametri previsti dal successivo art. 26, lettera a).

 

Articolo 4.

1. Ai sensi dell’art. 24 del regolamento, presentano all’ufficio periferico dell’ICQRF competente per territorio, debitamente compilata, la dichiarazione di cui all’allegato 1 al presente decreto:

i vinificatori diversi sia dai primi acquirenti delle uve sia da coloro che vinificano esclusivamente le uve da loro stessi rivendicate; i commercianti all’ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori; gli imbottigliatori.

La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell’art. 16 della legge n. 164/92 vale come dichiarazione di cui al presente comma.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, è presentata anche a mezzo telefax o posta elettronica entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 viene ripetuta ogni qual volta i soggetti ivi elencati intendano produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con una indicazione geografica protetta diversa da quella indicata nella/e precedente/i dichiarazione/i.

Decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2009

4. Nei casi previsti dal comma 3, la dichiarazione è presentata entro dieci giorni dalla presa in carico del prodotto.

 

Articolo 5.

Per assicurare le finalità di cui all’art. 1, l’AGEA, le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle singole indicazioni geografiche protette sono tenuti a mettere a disposizione dell’ICQRF, a titolo gratuito, ogni documentazione utile in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonché l’accesso a eventuali banche dati, in particolare gli elenchi delle vigne e i relativi aggiornamenti, le denunce vitivinicole e ogni altra documentazione utile ai fini dell’espletamento dell’attività di controllo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2009. 

 

ALLEGATO 1