Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGP italiani per inserire la delimitazione della zona di vinificazione e la previsione delle deroghe di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 607/09 della Commissione.
Articolo 1.
Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT: delimitazione della zona di vinificazione
1. Ai sensi degli articoli 34.1.b (iii) e 35.2.d del regolamento n. 479/08, nei disciplinari di produzione di tutte le Indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani finora riconosciute è inserita la zona di vinificazione, la cui delimitazione corrisponde con quella di produzione delle uve.
Articolo 2.
Modifica dei disciplinari di produzione dei vini IGT:
deroghe di cui all’art. 6, paragrafo 4, del regolamento n. 607/09
1. La deroga di cui all’art. 6, paragrafo 4, comma 1, del regolamento n. 607/2009, per consentire la vinificazione in una zona situata nelle immediate vicinanze o in una stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa limitrofa alla zona geografica delimitata, è inserita negli specifici disciplinari di produzione dei vini IGT.
2. Fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, nei disciplinari di produzione dei vini italiani IGT è inserita la deroga di cui l’art. 6, paragrafo 4, comma 2, del regolamento n. 607/09, per consentire la vinificazione al di fuori delle immediate vicinanze dell’area geografica delimitata fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 3.
Termini di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal 1° agosto 2009.