Modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC relativa all’inserimento dell’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti
Articolo unico
1. Conformemente ai disposti di cui ai comma 10 e 11 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 61/10, ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari di produzione che già contemplano l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve, i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati e modificati con i relativi decreti, sono modificati con l’inserimento, nell’apposito articolo concernente l’etichettatura, del seguente comma: «È fatto obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve».
2. Ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti e fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari DOCG e DOC, le partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l’indicazione dell’annata e smaltite fino ad esaurimento delle scorte.