Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 25-11-2010
Numero provvedimento: 18474
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Reg. n. 606/09, articolo 8, paragrafo 1 - Elaborazione vini rosati

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Confederazione, con riferimento al disposto di cui al Reg. n. 606/09, art. 8, par. 1, ha chiesto se “è possibile realizzare la pratica del taglio tra vino bianco e vino rosso anche per produrre vini frizzanti e spumanti rosati a DOP/IGP”, fatte salve le norme più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Al riguardo, si comunica che detta pratica è conforme alla citata normativa comunitaria.

In particolare si evidenzia che, ai sensi del comma 2 del richiamato disposto comunitario, la pratica del taglio in questione è consentita, sul piano della generalità e fatte salve le disposizioni più restrittive degli specifici disciplinari, per tutte le categorie di vini DOP e IGP.

Ciò è stato peraltro di recente chiarito per le vie brevi dalla Commissione U.E., la quale ha confermato che, fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, il vino rosato in questione (DOP/IGP) può essere ottenuto, ai sensi del Reg. n. 606/09, dal taglio fra vino bianco e vino rosso.

Infine, si precisa che, ai sensi dell’art. 8, par. 1, comma 3, del citato Reg. n. 606/09, la pratica in questione è consentita “se il prodotto finale è destinato alla preparazione di una partita (cuvée) quale definita all’allegato III, parte III bis, del reg. n. 1234/07 o all’elaborazione di vini frizzanti. Pertanto detta pratica è consentita anche per la realizzazione delle partite volte alla produzione di vini frizzanti e spumanti senza DOP e IGP.