Quesito – Interpretazione dell’articolo 7, comma 4, della L. n. 164/92, in merito alla rivendicazione annuale di più DO da una stessa unità vitata.
Si fa riferimento alla richiesta relativa all’argomento in oggetto, presentata da codesta Organizzazione e pervenuta allo scrivente tramite l’ICQRF.
Nel merito della richiesta, si comunica che, ai sensi della disposizione di cui all’art. 7, comma 4, della L. n. 164/92, ripresa all’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61/10, qualora da una medesima unità vitata (regolarmente iscritta all’albo, ovvero allo schedario viticolo, per alcune DO e/o IGT) si intendano rivendicare annualmente 2 o più DO, come nella fattispecie rappresentata da codesta organizzazione, la resa massima di uva/ha per tutte le DO dovrà essere riferita a quella del disciplinare più restrittivo, ovvero a quella del disciplinare del “Brunello di Montalcino”.
In tal senso, è da ritenere corretta l’interpretazione prospettata da codesta Organizzazione, in base alla quale per la rivendicazione (per la campagna vendemmiale 2009/2010) dei vini DOC “Rosso di Montalcino” e Sant’Antimo è da osservare la resa massima di uva di 80 q.li/ha, stabilita dal disciplinare della DOCG “Brunello di Montalcino”, mentre soltanto per la quota di rivendicazione relativa al “Brunello di Montalcino” è da osservare il limite di resa di 70 q.li/ha, così come ridotto con apposita deliberazione regionale (in conformità alla normativa nazionale) per le specifiche esigenze di mercato di tale vino DOCG.
Detta interpretazione è da ritenere valida, sul piano della generalità, anche per la corrente campagna vendemmiale, tenendo ovviamente conto delle eventuali determinazioni regionali di riduzione delle rese (che possono riguardare una o più denominazioni).