Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 30-07-2010
Numero provvedimento: 11960
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”. Disposizioni concernenti la rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Coerentemente ai principi sanciti dalla legge delega (articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), uno degli obiettivi fondamentali perseguiti con il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, è quello della semplificazione degli adempimenti amministrativi posti a carico dei produttori e degli Enti ed Organismi preposti alla gestione ed ai controlli nel settore dei vini DO e IGT.

In particolare, detta semplificazione è prevista nelle sezioni del decreto legislativo relative alla gestione delle superfici vitate, ai controlli ed alle modalità di rivendicazione annuale delle produzioni di cui agli articoli da 12 a 15, laddove è prevista l’adozione di specifici decreti applicativi per ridefinire gli strumenti, le procedure ed il coordinamento degli Enti preposti nell’ambito del sistema informatico SIAN.

In tale contesto rientra il decreto concernente l’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli (ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo), il trasferimento dei dati dai preesistenti Albi ed elenchi nello schedario e l’allineamento dei dati SIAN con quelli delle altre banche dati (ai sensi dell’art. 31, comma 4), nonché la rivendicazione annuale delle produzioni (ai sensi dell’art. 14, comma 2).

Al riguardo, a seguito dell’attività dell’apposito Gruppo di lavoro “Ministero – Regioni”, e della consultazione della filiera vitivinicola e delle Regioni e Province autonome, è stato predisposto lo schema del predetto decreto applicativo, che prima dell’adozione (entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero l’11 novembre p.v.) dovrà seguire l’ulteriore iter procedurale, che comporta l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e, pertanto, non potrà essere adotatto prima dell’inizio della prossima campagna vendemmiale, previsto per il 1° agosto 2010.

Ferme restando le vigenti disposizioni in merito alle dichiarazioni di vendemmia e produzione di cui al regolamento n. 436/09, ai fini della rivendicazione delle produzioni DO e IGT provenienti dalla prossima campagna vendemmiale 2010/2011, sono pertanto da ritenere applicabili, sul piano della generalità, le disposizioni di cui al decreto 28 dicembre 2006, conformemente alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 61/10.

Tuttavia, tenuto conto:

- del fatto che in alcune Regioni il competente Organismo pagatore, d’intesa con Agea Coordinamento, in coerenza con i richiamati obiettivi di semplificazione perseguiti dal decreto legislativo n. 61/2010, ha provveduto ad adeguare i sistemi informativi, ovvero sono in fase di complementameto le procedure per tale aggiornamento, ai fini della gestione dello schedario viticolo e per consentire le dichiarazioni produttive, così come previsto dalla vigente OCM vino e dagli articoli 12 e 14 del decreto legislativo n. 61/10;

- dell’accordo raggiunto con le Regioni e Province autonome nella specifica riunione tecnica tenutasi in data 22 luglio u.s.,

Circolare del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 30 luglio 2010 – Dipartimento delle Politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ IX – prot. n. 11960

lo scrivente Ministero, tenuto altresì conto delle esigenze operative dei produttori vitivinicoli interessati, ritiene che per le predette Regioni o Province autonome possano essere attivate già dalla prossima campagna vendemmiale 2010/2011, la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione, in maniera unificata anche per la rivendicazione delle produzioni DO e IGT, sulla base delle superfici dichiarate allo schedario viticolo, conformemente alle linee guida ed alle disposizioni procedurali di cui al richiamato schema di decreto applicativo, concordato con le regioni e Province autonome in data 22 luglio u.s. come sopra specificato ed appositamente pubblicato sul sito internet del Ministero, con il quale sono in particolare stabilite le scadenze operative nei riguardi delle Regioni ed Agea, per rendere applicabili le misure in esso contenute su tutto il territorio nazionale per la successiva campagna vendemmiale 2011/2012.

A tal fine le Regioni e Province autonome, d’intesa con Agea coordinamento, per le produzioni DO e IGT di specifica competenza avranno cura di adottare in tempo utile gli appositi provvedimenti ed informare al riguardo la filiera vitivinicola regionale, i tre Dipartimenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonchè i competenti Organismi di controllo.

Inoltre, limitatamemte a tale ultima fattispecie, le Regioni e Province autonome ed i produttori interessati potranno avvalersi dei sistemi operativi in questione anche al fine di consentire, per la campagna vendemmiale 2010/2011, la rivendicazione delle produzioni DO e IGT, ottenute in conformità ai relativi disciplinari di produzione che saranno approvati o modificati con un congruo anticipo rispetto al termine (15 gennaio 2011) previsto per la presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione.

Si ribadisce altresì che le altre Regioni e Province autonome, al fine di rendere applicabili le misure del decreto in questione per la rivendicazione delle produzioni DO e IGT per la campagna vendemmiale 2011/2012, dovranno definire quanto prima, d’intesa con Agea Coordinamento, il piano operativo e i termini per la progressiva attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi per il trasferimento e l’allineamento dei dati nello schedario viticolo di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 61/10.