Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 02-07-2010
Numero provvedimento: 15536
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Chiarimenti.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nelle more della piena applicabilità dello stesso a seguito dell’emanazione degli specifici decreti ministeriali ivi previsti, si ritiene opportuno richiamare talune disposizioni del citato provvedimento di stretta competenza di questa Direzione generale al fine di uniformare l’attività di codesti Uffici periferici.

Come è noto l’art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 61/10 prevede il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di controllo della filiera vitivinicola, previa la preventiva valutazione della conformità alla norma europea EN 450Il e, per i soli Organismi di controllo privati, l’accreditamento da parte dell’ente unico di accreditamento nazionale, entro ilI maggio 2010.

Si precisa che per quanto concerne le Autorità pubbliche designate per l’espletamento dei controlli di cui all’art. 118 septdecies del Regolamento 1234/07, la verifica della conformità alla norma EN 45011, così come la verifica della documentazione di sistema degli Organismi di controllo privati, è di diretta competenza di questa Direzione generale. Ciò posto, codesti Uffici nel corso dell’attività istituzionale di vigilanza, dovranno provvedere esclusivamente alla valutazione della documentazione di cui alla circolare prot. 16301 del 12 dicembre 2008 ed alle successive note integrative della stessa, e non anche alla verifica dei requisiti richiesti per l’accreditamento o la conformità alla predetta norma europea.

In ogni caso, sarà cura di codesti Uffici segnalare a questa Direzione generale qualsiasi fattispecie e situazione anomala, rilevata nel corso della predetta attività di vigilanza.

In riferimento alle disposizioni di cui al Capo IX del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, si evidenzia che la competenza ad irrogare le sanzioni ivi previste è conferita dall’art. 29 a questo Ispettorato e, per quanto di competenza, alle Regioni e Province Autonome.

Dall’analisi delle singole disposizioni, tuttavia, si ricava che la potestà sanzionatoria è da ritenersi quasi per intero attribuita all’Ispettorato, ad eccezione della fattispecie di cui all’art. 22, comma 3, per la quale si ritiene che la competenza in parola sia esercitabile dagli Enti territoriali citati.

Inoltre, si precisa che, per le sanzioni previste dal Capo in questione, è applicabile il precetto orizzontale del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

In ordine alle modalità di effettuazione di tale pagamento, si raccomanda di indicare nel verbale di contestazione che lo stesso andrà eseguito mediante versamento in unica soluzione presso la locale tesoreria dello Stato, sul capo 17, capitolo n. 3373 “Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari” dello stato di previsione dell’entrata del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con l’indicazione degli estremi del provvedimento di contestazione dell’illecito.

Eventuali altre spese da addebitare alla parte (spese di notifica, spese di analisi, ecc.), invece, potranno essere versate dal soggetto contestato secondo le modalità ordinarie (F23).

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta, rimane valida l’ordinaria procedura di inoltro del rapporto di cui all’art. 17 della citata legge n. 689/81 al competente Ufficio VICO II di questa Direzione generale, in considerazione del fatto che la competenza all’emissione dei provvedimenti di ingiunzione o archiviazione rimangono in capo a questa Amministrazione centrale, trattandosi di violazioni in materia di denominazioni di origine dei vini, espressamente escluse dalla delega rilasciata ai Direttori degli Uffici periferici ai sensi dell’art. 2 del decreto prot. n. 15060 del 27 novembre 2008 a firma dello scrivente Direttore Generale.

Tra le nuove disposizioni introdotte dal d. lgs. n. 61/10, merita una particolare segnalazione quella contenuta nell’art. 31, comma 7, sebbene la stessa non abbia incidenza diretta sull’attività di accertamento e di controllo svolta in materia da codesti Uffici e Laboratori. La norma in questione, infatti, contiene un’espressa deroga al principio – generalmente applicato in ambito amministrativo – del tempus regit actum, secondo il quale una disposizione sanzionatoria non può essere applicata a fatti o rapporti sorti prima della sua entrata in vigore; invece, il comma in esame dispone specificamente che le disposizioni sanzionatorie contenute nel Capo IX si applicano anche ai procedimenti ancora in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo in parola, per cui anche le violazioni accertate ai sensi dell’abrogata legge n. 164/92 e non ancora definite andranno punite con le nuove sanzioni previste dal d. lgs. n. 61/10.

In merito alla concreta applicabilità delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte dal d. lgs. in esame, si ritiene opportuno ribadire quanto già comunicato con nota prot. 11827 del 18 maggio 2010 in ordine all’impossibilità di sanzionare le fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 24 (Piano dei controlli) nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 13, comma 17, che andrà ad adeguare lo schema di piano dei controlli. È naturalmente fatta salva l’eventuale applicazione, alle non conformità segnalate, di norme sanzionatorie previgenti.

Allo stesso modo, si ritiene che non possa trovare applicazione la previsione sanzionatoria di cui all’art. 22, comma 5 del decreto legislativo, laddove è previsto che “chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o produzione, non presenta tali dichiarazioni entro i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a tremila euro...”.

In tal senso, infatti, l’art. 14, comma 2 del decreto legislativo dispone che le modalità ed i criteri di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o di produzione saranno determinati con il decreto ministeriaIe previsto all’art. 12, comma 3, dello stesso provvedimento, al momento attuale in fase di discussione con le Regioni e le Provincie autonome e le associazioni di categoria e professionali.