Decreto legislativo 8 aprile 2010, recante la «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini», in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/10 sono pervenuti da parte di alcune componenti della filiera vitivinicola nazionale anche in sede di Comitato vini DO e IGT, alcuni quesiti in merito all’applicazione di talune disposizioni dello stesso decreto, sia in relazione ad aspetti connessi alla procedura nazionale transitoria di riconoscimento e modifica dei disciplinari di produzione dei vini DO e lG, sia per quanto concerne aspetti generali relativi alla classificazione nazionale e a requisiti intrinseci delle produzioni in questione.
Al riguardo, al fine di corrispondere alle esigenze della filiera produttiva e agli Enti ed Organismi preposti alla gestione e ai controlli nel settore, lo scrivente, previo opportuno coordinamento con l’Ufficio legislativo, in ordine a ciascun aspetto fornisce di seguito gli opportuni chiarimenti, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo n. 61/10 e alle norme comunitarie di riferimento.
Trattasi, in particolare, dei seguenti aspetti, per ciascuno dei quali viene indicato il relativo disposto del decreto legislativo n. 61/10 e i dovuti chiarimenti:
ASPETTI PROCEDURALI:
1) Attività Comitato Vini e Ministero in relazione alla procedura transitoria per l’esame e la definizione delle domande di riconoscimento e di modifica di disciplinari delle DO e IG presentate entro il 31 luglio 2009 (Art. 31, comma 1 e 2):
Conformemente alla nuova OCM, entrata in vigore per i vini DOP e IGP dal 1° agosto 2009, e in particolare alle disposizioni transitorie di cui all articolo 73, par. 2 del Reg. n. 607/2009, è consentito agli Stati membri di seguire per l’esame delle domande di riconoscimento e delle modifiche dei disciplinari di produzione dei vini DO e IG presentate prima del 31 luglio 2009, la preesistente procedura nazionale che dovrà concludersi con le relative decisioni (parere e proposta disciplinare di produzione da parte del Comitato vini e successivo decreto ministeriale di approvazione) nonché con l’invio alla Commissione UE dei relativi fascicoli entro il 31 dicembre 2011.
Con l’articolo 16 del decreto legislativo è stato ridefinito il ruolo e la struttura del Comitato vini, per adeguarlo sia alla nuova OCM, sia alle esigenze del settore.
Tuttavia, per tener conto dell’imponente mole di lavoro che il Comitato dovrà compiere per la definizione delle richiamate istanze da esaminare con la preesistente procedura nazionale, e al momento dell’adozione del decreto legislativo è stata compiuta la scelta di portare avanti tale lavoro fino a dicembre 2011, con il Comitato attualmente in carica (di cui all’articolo 17 della L. n. 164/92).
È stato infatti previsto ciò nell’ambito delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 31, comma 2, del citato decreto legislativo «II Comitato di cui all’articolo 16 del presente decreto esplicherà le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Fino a tale termine resta in carica il Comitato nominato ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 164 del 1992.».
Si evidenzia pertanto che per l’esame delle citate istanze di riconoscimento e modifiche dei disciplinari DO e IGT il Comitato e il Ministero sono legittimati ad applicare la preesistente procedura nazionale di cui alla L. n. 164/92 e al relativo decreto applicativo (Dpr n. 348/94).
Ciò è infatti consentito dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 31 comma 1, del decreto legislativo che recita: «Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui al decreti attuativi della legge n. 164 del 1992 che non siano in contrasto con il presente decreto e con la vigente normativa comunitaria.».
Infatti, tra i vari decreti applicativi del decreto legislativo è da adottare anche il decreto per gli aspetti procedurali di cui all’articolo 7 par. 2, dello steso decreto legislativo.
2) Requisiti procedurali per il riconoscimento delle DOCG, delle DOC e delle IGT e le modifiche dei disciplinari di produzione (Art. 8 – art. 11 – art. 31).
All’articolo 8 del decreto legislativo vengono stabiliti i requisiti di base per il riconoscimento delle DOCG, delle DOC e delle IGT, da ritenere applicabili dall’entrata in vigore del decreto legislativo e dunque per le richieste che saranno presentate dopo l’11 maggio 2010.
Trattasi in generale di requisiti di rappresentatività dei produttori, di tradizionalità d’uso e di rinomanza delle produzioni in questione, che in alcuni casi, per qualche parametro, differiscono da quelli previsti dalla n. 164/92 e dal decreto procedurale n. 348/94.
Conseguentemente, nell’ambito della procedura transitoria di cui al punto 1 per le domande presentate entro il 31 luglio 2009, per tali fattispecie, dato che il decreto legislativo n. 61/10 non prevede alcuna specifica disposizione transitoria, sono necessariamente da ritenere validi i requisiti di cui alle specifiche disposizioni della L. n. 164/92 e al Dpr n. 348/94 vigenti all’epoca in cui i soggetti interessati hanno legittimamente presentato le domande.
Gli stessi soggetti richiedenti hanno altresì prodotto la relativa documentazione in conformità alle predette disposizioni, che pertanto sono da ritenere tuttora valide in via transitoria, analogamente alle altre disposizioni relative al procedimento di cui al punto 1).
Ai fini della valutazione delle istanze in questione, sono ovviamente fatte salve le eventuali prescrizioni di carattere orizzontale e direttamente applicabili introdotte dalla nuova OCM (es. delimitazione della zona di vinificazione per i vini IGT nell’ambito dei disciplinari di produzione).
ALTRI ASPETTI GENERALI E REQUISITI INTRINSECI DELLE PRODUzIOnI DO e IG: .
3) Indicazione in etichetta delle Menzioni specifiche tradizionali italiane DOCG, DOC e IGT (Art. 3).
È stato chiesto se alla luce dell’articolo 3 del decreto legislativo sia obbligatorio e meno indicare in etichetta le menzioni «Denominazione di Origine Controllata e Garantita», «Denominazione di Origine Controllata» e «Indicazione Geografica Tipica» (anche in sigla DOCG, DOC e IGT).
Al riguardo si premette che all’articolo 3 del decreto legislativo le menzioni specifiche tradizionali italiane DOCG, DOC e IGT (cosi come riprese nella normativa Comunitaria – Reg. n. 607/09) vengono disciplinate come un importante elemento di classificazione, strettamente connesso alla nostra tradizione vitivinicola di qualità.
Tale scelta del Governo è conseguente alla precisa volontà della filiera produttiva e delle Regioni e Province autonome, cosi come emerso nell’ambito dell’iter procedurale che ha portato all’emanazione del decreto legislativo.
Fatta salva detta impostazione nazionale, ai fini dell’etichettatura delle relative produzioni è comunque da osservare il disposto di cui al Reg. del Consiglio n. 1234/07 art. 118 sexvicies, in quanto direttamente applicabile, che a titolo generale prevede di indicare, tra le indicazioni obbligatorie, l’ espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografia protetta».
La stessa norma, invece, non prevede l’obbligo di indicare in etichetta le citate menzioni tradizionali italiane.
Tuttavia il paragrafo 3 del citato art. 118 sexvicies del Reg. del Consiglio n. 1234/07, a titolo di deroga, prevede che «...il riferimento all’espressione «denominazione di origine protetta o «indicazione geografica protetta» può essere omesso ... se sull’etichetta figura la menzione tradizionale di cui all’articolo 118 duovicies, par. 1, lettera a ...», ovvero se figura una delle menzioni tradizionali in questione.
In tal senso all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo è stato chiarito che gli operatori interessati, conformemente alla predetta disposizione derogatoria comunitaria, possono omettere o meno l’espressione comunitaria «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» e, pertanto, le stesse menzioni tradizionali italiane «... possono essere indicate da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.».
Pertanto, il decreto legislativo non prevede l’obbligo di indicare in etichetta le citate menzioni tradizionali italiane e consguentemente, qualora i produttori lo ritengano possono indicare la sola espressione europea «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», conformemente all richiamata normativa di etichettatura comunitaria.
4) Obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve per i «vini tranquilli» (Art 6, comma 10).
Ai sensi dell’articolo 6 comma 11, del decreto legislativo l’indicazione obbligatoria in questione deve essere espressamente prevista negli specifici disciplinari di produzione. In tal senso, nei disciplinari che saranno d’ora in poi approvati o modificati dovrà essere inserita l’indicazione stessa e il Ministero apporterà la relativa integrazione ai disciplinari di produzione DOCG e DOC che non prevedevano l’obbligo di indicare l’annata.
Inoltre per tale aspetto il decreto Iegislativo non prevede alcuna disposizione transitoria in merito all’epoca in cui far decorrere l’obbligo medesimo.
Tuttavia, considerato il fatto che taluni produttori, sulla base della normativa preesistente all’entrata in vigore del decreto legislativo, potrebbero aver legittimamente costituito partite di vini atti a diventare DO utilizzando frazioni di partita di annate diverse, al fine di non creare alcun pregiudizio agli stessi operatori e a salvaguardia dei diritti precostituiti, si ritiene che il disposto di cui all’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo debba ritenersi applicabile per le produzioni derivanti dalla prossima vendemmia 2010.
In tal senso le partite di vino in in questione provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l’indicazione dell’annata e smaltite fino ad esaurimento delle scorte.
Si precisa inoltre che, sul piano della generalità, l’obbligo di indicare in etichetta I’annata di produzione delle uve vale per tutti i vini «tranquilli», ivi comprese le tipologie di vini previste nell’ambito dei disciplinari riferiti a denominazioni che riguardano prevalentemente vini «liquorosi» «spumanti» o «frizzanti».
5) Autorizzazione uso DO e lG in prodotti trasformati (Art. 20, comma 6).
Tale disposto è direttamente applicabile.
Tuttavia, non prevedendo il decreto legislativo disposizioni transitorie o particolari in merito, si ritiene che gli interessati, che abbiano presentato richiesta al Consorzio di tutela o a questo Ministero, possano avvalersi delle possibilità offerte dallo stesso disposto e, nelle more del relativo provvedimento autorizzatorio, non si applica la sanzione di cui all’articolo 23 par. 9 del decreto legislativo.
6) Attività dei Consigli interprofessionali di cui all’articolo 20 della L. n. 164/92.
Poiché tali Consigli previsti dalla L. n. 164/92 in assenza della costituzione dei Consorzi di tutela per le relative DO o IGT, non sono stati ripresi con il decreto legislativo, né sono state previste disposizioni transitorie per la loro attività, gli stessi sono da ritenersi soppressi.
Si evidenzia altresì che gli ex Consigli interprofessionali sono da ritenere distinti dalle Organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo di cui all’articolo 123, par. 3, del Reg. n. 1234/07.
In particolare, in tale contesto normativo comunitario i Consorzi di tutela autorizzati a svolgere le funzioni erga omnes di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61/10, sono riconosciuti come Organizzazioni interprofessionali per la relativa DOP o lGP, come sarà disciplinato nello specifico decreto applicativo del citato decreto legislativo sui Consorzi di tutela in fase di adozione.
Parimenti gli ex Consigli interprofessionali di cui alla L. n. 164/92, potranno essere riconosciuti da questo Ministero quali Organizzazioni interprofessionali per la relativa DOP o IGP, in assenza di Consorzio di tutela riconosciuto come tale, qualora rispondano ai requisiti e alle condizioni previste dalla citata normativa comunitaria e dimostrino la rappresentatività di cui all’articolo 17, comma 4, del citato decreto legislativo.
Le Organizzazioni, gli Enti e Organismi in indirizzo sono invitati a dare una puntuale applicazione delle indicazioni contenute nella presente nota, al fine di consentire agli operatori del settore, nell’attuale fase di prima applicazione del decreto legislativo e delle relative disposizioni transitorie, di adeguarsi correttamente alle nuove disposizioni, coerentemente agli obiettivi fondamentali di semplificazione degli adempimenti amministrativi e di massima valorizzazione delle produzioni in questione perseguiti dal decreto legislativo.