Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 01-03-2010
Numero provvedimento: 81777
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Produzione di vino spumante con denominazione d’origine o indicazione geografica protetta (DOP/IGP) al di fuori della zona geografica delimitata.

Mi riferisco ad una lettera, inviata dalla scrivente società il 16 dicembre 2009 e pervenuta alla Commissione il 22 gennaio 2010, sulla produzione di vino spumante con denominazione d’origine o indicazione geografica protetta (DOP/IGP) al di fuori della zona geografica delimitata.

La produzione di vino spumante con denominazione d’origine o indicazione geografica protetta è disciplinata dall’articolo 6 del regolamento n. 607/09 della Commissione.

Il principio stabilito da tale disposizione è che il vino, incluso il vino spumante, debba essere prodotto nella zona geografica delimitata.

Il paragrafo 4, secondo e terzo comma, prevede due deroghe al principio di cui sopra, deroghe che sono state riprese dalla precedente organizzazione comune del mercato vitivinicolo:

•  quella relativa ai vini, inclusi i vini spumanti IGP (articolo 6, paragrafo 4, secondo comma) scade il 31 dicembre 2012, e

•  quella relativa ai vini spumanti e ai vini frizzanti DOP grazie alla quale un prodotto può essere trasformato in vino spumante o in vino frizzante con la tutela DOP al di fuori di una zona sita nelle immediate vicinanze della zona delimitata in parola se tale pratica era in atto anteriormente al 1° marzo 1986.

Fatta eccezione per il caso di una DOP/IGP transfrontaliera, qualsiasi vino DOP/IGP deve, per principio, essere prodotto esclusivamente nella zona geografica delimitata.

L’articolo 6 del regolamento n. 607/09, già citato, conferma tale principio e prevede soltanto alcune deroghe estremamente restrittive. Va da sé che le deroghe sono circoscritte al territorio dello Stato membro in quanto l’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 607/09 disciplina l’indicazione della provenienza di un vino spumante DOP/IGP come segue:

“per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini «vino di (...)» oppure «prodotto in (...)», oppure «prodotto di (...)», o con termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate».

Pertanto, escludendo il caso di una DOP/IGP transfrontaliera, un vino spumante DOP/IGP, che fruisca della deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo e terzo comma, deve essere prodotto nel territorio dello Stato membro in cui rientra la DOP/IGP.