Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 03-11-2010
Numero provvedimento: 1403
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Adeguamento delle superfici vitate iscritte all’albo dei vigneti a D.O. di cui all’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Alcune Strutture autorizzate al controllo nel comparto delle produzioni vitivinicole a D.O. hanno segnalato a questo Ispettorato che, a seguito dell’esame documentale previsto dalla Scheda 1 – Viticoltore del Piano dei controlli, in alcune aziende sono state riscontrate irregolarità relativamente all’ubicazione di parte o tutti i vigneti iscritti agli Albi.

L’art. 22 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 stabilisce le sanzioni a carico di coloro che producono, commercializzano o distribuiscono per il consumo vini a D.O. non aventi i requisiti previsti dai relativi disciplinari di produzione. Il comma 3 del medesimo articolo prevede sanzioni anche per i viticoltori che non modificano “l’idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve” designate con il nome di una D.O. o di una I.G.T..

Qualora codesti Uffici periferici siano interessati dalle predette comunicazioni di non conformità grave, la procedura da seguire dovrà essere la seguente:

– richiedere conferma all’ Autorità locale competente per la gestione degli Albi, della effettiva ubicazione delle Unità Vitate segnalate. Rientrerà nelle competenze delle predette Autorità locali l’avvio del procedimento per la regolarizzazione delle fattispecie accertate, con l’allineamento dei dati relativi alle superfici irregolari;

– verifica, presso i produttori interessati, dell’avvenuto declassamento della quota parte di prodotto ottenuto dalle superfici irregolari nell’ultima aunata vinicola e, se giacente in cantina ed individuabile, nelle annate precedenti;

–  nel caso gli operatori non abbiano proceduto spontaneamente al predetto declassamento, codesti Uffici dovranno valutare la sanzionabilità della fattispecie ai sensi del predetto art. 22 comma l, nonché a porre in essere tutte le procedure volte alla quantificazione dei vini a D.O. irregolarmente prodotti perché si possa procedere al loro declassamento o riclassificazione.