Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 25-11-2010
Numero provvedimento: 18476
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 4 giugno 2010 - Etichettatura vino IGT “Provincia di Pavia” rosato - Richiesta chiarimenti.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Confederazione, ha chiesto se è possibile, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura dei vini ed ai sensi del disciplinare di produzione della IGT “Provincia di Pavia, così come di recente approvato con il D.m. 4 giugno 2010, indicare nell’etichetta della tipologia rosato della IGT in questione il riferimento al nome di due varietà di vite (Moscato e Pinot nero).

AI riguardo, concordando con l’avviso espresso da codesta Confederazione, si comunica che la predetta possibilità di etichettatura, da riportare nell’ambito delle informazioni facoltative, veritiere e documentabili rivolte al consumatore, risulta conforme alle disposizioni previste dal vigente disciplinare di produzione della IGT “Provincia di Pavia”, alle disposizioni comunitarie in materia di etichettatura e pratiche enologiche (Reg. n. 1234/07 - Reg. n. 607/09 - Reg. n. 606/09), nonché alle disposizioni nazionali in materia di etichettatura applicative della citata normativa comunitaria (D.m. 23 dicembre 2009).

In particolare, poiché il citato disciplinare non contempla, all’articolo 2, tipologie rosato qualificate con il nome di due vitigni, l’informazione veritiera e documentabile di cui trattasi deve essere riportata in etichetta nel rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 15, comma 2, del citato D.m. 23 dicembre 2009, nonché nel rispetto della condizione prevista dalla normativa comunitaria per l’indicazione del nome di due o più vitigni (il 100% del prodotto deve provenire dalle varietà menzionate).