Vini a DOC e a IGT della tipologia “novello” – articolo 1 del D.m. 13 luglio 1999. Quesito.
In riscontro alla nota sopra indicata relativa al quesito in oggetto, la scrivente, nel concordare con l’avviso di codesto Ispettorato, comunica che ai fini della produzione, del confezionamento e della designazione e presentazione dei vini IGT e DO della tipologia “novello”, fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari di produzione, sono applicabili le disposizioni stabilite con il D.m. 13 luglio 1999.
In particolare, è da ritenere applicabile l’art. 1, comma 1 del citato decreto, che prevede la possibilità di utilizzare la menzione “novello” in etichettatura “...a condizione che i prodotti siano confezionati entro il 31 dicembre dell’annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione...”.
Pertanto, per tale tipologia di vini non è da ritenere applicabile la disposizione generale di etichettatura di cui agli art. 18 e 20 del regolamento n. 753/02, relativa all’indicazione dell’annata, secondo la quale potrebbe essere sufficiente l’impiego di almeno l’85% di prodotto dell’annata riportata in etichetta.
Detta puntuale ed esclusiva applicazione dell’articolo 1, comma 1, nonché dell’articolo 4, comma 4, del citato D.m. 13 luglio 1999, per l’elaborazione e la designazione dei vini in questione, è altresì da ritenere conforme al disposto di cui all’art. 16, comma 1, del D.m. 3 luglio 2003, recante disposizioni nazionali applicative del reg. n. 753/2002 in materia di etichettatura dei vini, il quale prevede che “...ai fini dell’utilizzo in etichettatura della menzione tradizionale ‘novello’, relativa al modo in cui sono elaborati ed all’epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, sono applicabili le disposizioni del D.m. 13 luglio 1999...”.