Disposizioni relative alla richiesta di fornitura, alla distribuzione ed alla contabilizzazione delle fascette per i vini DOC.
Articolo 1.
Richieste fornitura fascette DOC
1. Il soggetto autorizzato ad espletare l’attività di controllo per la/e relativa/e DOC, ai sensi dell’art. 7 del D.m. 29 marzo 2007 comunica, anche per via telematica, entro il 15 giugno di ciascun anno al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato ministero, - D.G. per la qualità dei prodotti agroalimentari ed alla competente Regione o Provincia autonoma il fabbisogno presunto di fascette dei vini DOC per la campagna vendemmiale (decorrente dal 1° agosto al 31 luglio dell’anno successivo), suddivise per sistema di applicazione (su normale carta filigranata o adesive). Entro il successivo 30 giugno il ministero presenta la richiesta cumulativa di stampa dei quantitativi presunti di fascette al ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il ministero dell’Economia e delle finanze comunica al ministero il costo unitario di produzione comprensivo di IVA delle fascette per l’anno successivo. Il ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre il prezzo unitario delle fascette per l’anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell’IVA.
3. Le richieste di consegna dei contingenti di fascette per la/e DOC di competenza, suddivisi per sistema di applicazione e per capacità dei recipienti, devono essere presentate dal soggetto autorizzato, almeno due mesi antecedenti la consegna medesima, al ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ed all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa e, per conoscenza, al ministero - D.G. per la qualità dei prodotti agroalimentari e ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e alla competente regione o provincia autonoma.
4. Le fascette DOC sono consegnate al soggetto autorizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, a decorrere dal 1° ottobre e comunque entro i due mesi dalla richiesta di cui al comma 3 della relativa campagna vendemmiale.
5. Le fascette sono distribuite agli imbottigliatori interessati dal soggetto autorizzato, conformemente alle disposizioni del relativo piano dei controlli, e di tutta la movimentazione delle fascette stesse dovrà essere tenuta a cura del soggetto medesimo una specifica contabilizzazione. La responsabilità della conservazione e della gestione delle fascette DOC resta in capo al soggetto autorizzato.
6. Per le richieste di quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al comma 3 si procede con le medesime modalità di presentazione e consegna di cui ai commi 3 e 4.
Articolo 2.
Disposizioni transitorie
1. Per la fornitura delle fascette dei vini DOC per campagna vendemmiale 2007/2008, i consorzi di tutela interessati, autorizzati a svolgere l’attività di controllo per le rispettive DOC, ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e del decreto ministeriale 4 agosto 2006, effettuano le relative richieste, almeno 2 mesi antecedenti la data di consegna, direttamente al ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ed all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, per conoscenza, alla competente regione e al Ministero - D.G. per la qualità dei prodotti agroalimentari e ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e alla competente Regione o Provincia autonoma.
2. Le fascette stampate e distribuite in base alle vigenti disposizioni potranno essere utilizzate fino all’esaurimento delle relative scorte.