I.G.T. «Sicilia» Passito.
Il D.m. 10 ottobre 1995, modificato il 24 marzo 1997 che istituisce la I.G.T. «Sicilia», all’articolo 5 prevede la possibilità di produrre anche la tipologia di vino portante la menzione tradizionale «passito» ottenuto da un leggero appassimento sulla pianta o su graticci di uve aromatiche.
Ciò non può ritenersi di per sé vietato per il solo fatto che detta tipologia non venga indicata nel disciplinare di produzione all’articolo 2, assieme alle altre (bianco, rosso e rosato).
Infatti l’impostazione grafica dei disciplinari dei vini italiani, così come tradizionalmente nota e adottata quale «inveterata» consuetudine nella stesura degli stessi, trova una sua giustificazione per mera praticità operativa che però non ha un preciso riscontro nella normativa nazionale o comunitaria; questa invece prevede gli elementi che devono contenere i disciplinari ma non la loro collocazione nel testo.
Il fatto poi che per il prodotto in questione il disciplinare prescriva l’utilizzo di uve aromatiche effettivamente non troverebbe un immediato riscontro in una precisa elencazione di uve con queste caratteristiche per tipologie di vini che non siano spumanti.
Si rileva infatti che l’unica elencazione di tali uve è leggibile quale allegato III del regolamento n. 1622/00 che tratta delle varietà di uva idonee alla costituzione delle partite dei «vini spumanti di tipo aromatico».
Da sempre è sembrato però logico ritenere che se una varietà di uva tipo Gewürztraminer è considerata aromatica per elaborare un vino spumante definibile aromatico, l’utilizzo di tale cultivar in altre sedi non ne faccia perdere questo peculiare carattere varietale.
Ciò posto si evidenzia altresì che nel citato elenco figurano «tutti i moscati» e siccome la varietà di uva Zibibbo B appare nel registro nazionale delle varietà di vite al n. 343 con la precisazione di rappresentare un sinonimo di «moscato», non v’è dubbio che la varietà in esame è aromatica in ossequio a quanto voluto dal relativo disciplinare.
Nel caso in specie quindi l’utilizzo della varietà Zibibbo per la produzione dell’I.G.T. «Sicilia» passito è da ritenersi perfettamente coerente col disposto dello specifico disciplinare così come per quanto deriva dai sovrastanti dettami comunitari.