Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
Articolo unico.
1. L’uso di pezzi di legno di quercia, di cui al disposto dell’allegato IV, punto 4, lettera e) del regolamento n. 1493/99 del Consiglio, così come modificato con il regolamento n. 2165/05 del Consiglio, e di cui al regolamento n. 1507/06 della Commissione concernente le modalità d’impiego della predetta pratica enologica, è vietato nell’elaborazione dei V.Q.P.R.D. italiani.