Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 02-11-2006
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 265
Data aggiornamento: 01-01-1970

Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

Articolo unico.

1. L’uso di pezzi di legno di quercia, di cui al disposto dell’allegato IV, punto 4, lettera e) del regolamento n. 1493/99 del Consiglio, così come modificato con il regolamento n. 2165/05 del Consiglio, e di cui al regolamento n. 1507/06 della Commissione concernente le modalità d’impiego della predetta pratica enologica, è vietato nell’elaborazione dei V.Q.P.R.D. italiani.