D.m. 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli. Chiarimenti ai fini della rivendicazione delle produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2007/08.
In vista dell’entrata in vigore del D.m. 28 dicembre 2006 richiamato in oggetto, a decorrere dalla rivendicazione delle produzioni DO e IGT provenienti dalla prossima campagna vendemmiale 2007/08, tenuto conto dell’esito delle specifiche riunioni tenute presso questo ministero con le organizzazioni di categoria del settore vitivinicolo, con le Regioni e con gli altri Enti preposti ai controlli ed alla gestione del settore, si forniscono di seguito, in ordine ai principali aspetti rivendicativi, gli opportuni chiarimenti.
1. Termini per la preliminare iscrizione agli albi DO ed agli elenchi IGT - Codici vigneti DO e IGT
Si premette che la prescrizione di cui all’art. 2, comma 1, del D.m. 28 dicembre 2006, relativa alla preliminare iscrizione delle superfici vitate ai corrispondenti albi ed elenchi, non costituisce una innovazione rispetto a quanto previsto dalle preesistenti disposizioni transitorie sulla rivendicazione in questione, ma trattasi di un presupposto tecnicogiuridico indispensabile, previsto dagli arti. 14 e 15 della legge n. 164/92, dal D.m. 27 marzo 2001 e dalI’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.
In tale situazione normativa, per quanto concerne i termini e le modalità per la presentazione delle nuove richieste di iscrizione, per la variazione delle preesistenti iscrizioni, nonché per i conseguenti aggiornamenti agli albi/elenchi, al fine di consentire ai produttori interessati la rivendicazione delle produzioni DO e IGT provenienti dalla prossima vendemmia, sarà cura delle competenti Regioni e Province autonome adottare le opportune disposizioni e fornire le relative indicazioni agli operatori, conformemente a quanto previsto dal predetto Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002. Riguardo ai codici delle superfici vitate DO e IGT, ai fini dell’iscrizione e dell’aggiornamento dei relativi albi/elenchi, sono da utilizzare i codici di cui all’articolo 7 del D.m. 28 dicembre 2006.
In tal senso, a seguito della fornitura da parte dell’INFOCAMERE all’AGEA del «file» di conversione fra i codici SIAN di cui al citato articolo 7 e i vecchi codici AGEA, sono in corso le procedure per assicurare la disponibilità informatica dei nuovi codici dei vigneti DO e IGT in tempo utile per la prossima vendemmia.
2. Codici vini di cui all’art. 7 del D.m. 28 dicembre 2006 - disponibilità ed utilizzo
L’elenco dei codici delle tipologie dei vini DO e IGT - allegato 4 del D.m. 28 dicembre 2006 - ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 7 dello stesso decreto è stato tempestivamente immesso nel SIAN (sito www.sian.it area Home/ Utilità/Download).
Come previsto dal comma 2 del citato articolo 7, gli aggiornamenti dell’elenco dei codici sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana unitamente ai decreti di riconoscimento o di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DO e IGT. Contestualmente gli stessi aggiornamenti saranno immessi nel SIAN.
I codici in questione sono utilizzabili per tutte le finalità di cui all’art. 7, comma 1 del citato decreto 28 dicembre 2006.
A titolo di ulteriore chiarimento rispetto a quanto indicato nelle istruzioni della modulistica riportata in allegato al predetto decreto, si evidenzia che il codice, costituito da 14 posizioni alfanumeriche, deve essere utilizzato solo nella parte strettamente necessaria alla relativa finalità, fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari di produzione.
A titolo di esemplificazione:
– ai fini della richiesta di iscrizione delle superfici vitate agli albi/elenchi è sufficiente utilizzare fino alla posizione 8 (codice denominazione + codice sottozona + codice varietale); ciò in termini generali, in quanto devono essere fatte salve specifiche disposizioni previste dai disciplinari di produzione per l’identificazione di talune tipologie negli albi/ elenchi. In ogni caso, per tale finalità, entro breve termine, sarà immesso nel SIAN l’elenco completo dei codici «abbreviati» in questione, conformemente alle prescrizioni dei relativi disciplinari;
– ai fini della denuncia delle uve DO e IGT il codice deve essere rapportato alle esigenze rivendicative che il produttore ha in tale periodo; successivamente infatti possono essere effettuate, nel rispetto della normativa vigente, per le relative partite di prodotto talune riclassificazioni e, in tale fase, occorrerà con l’apposita modulistica comunicare agli enti preposti il nuovo codice;
– il codice dovrà essere utilizzato nella sua completezza al momento del rilascio del certificato di idoneità analitico-organolettica.
Infine, tenuto conto che ai sensi dell’art. 8 del D.m. 28 dicembre 2006, le disposizioni dello stesso sono applicabili, sul piano della generalità, a decorrere dalla rivendicazione delle produzioni dei vini DO e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2007/2008, l’utilizzo del codice di cui aIl’art. 7 del citato decreto,. ai fini della compilazione della dichiarazione di giacenza delle produzioni vitivinicole, è da intendersi riferito alla dichiarazione da presentare aIl’AGEA entro il 10 settembre 2008.