Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 30-01-2008
Numero provvedimento: 2322
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Legge 20 febbraio 2006, n. 82 - art. 14, comma 8. Limiti di sodio nel vino. Certificazione partite v.q.p.r.d.

Con riferimento all’argomento in oggetto, a seguito della valutazione di talune problematiche connesse ai limiti di sodio nel vino, che entra nella costituzione di uno dei denaturanti previsti dalle vigenti norme nazionali e nel medesimo tempo può essere presente naturalmente nei vini, ad integrazione di quanto indicato con la lettera circolare n. 304 dell’8 gennaio 2008 in merito ai limiti di litio, si forniscono di seguito le opportune indicazioni agli operatori, al fine di risolvere talune problematiche in essere, in particolare per quanto concerne la definizione del procedimento di certificazione delle partite dei VQPRD da parte delle competenti Camere di commercio I.A.A.

Al riguardo, lo scrivente comunica che, anche in caso di comunicazioni all’ICQ da parte dei laboratori di analisi ufficialmente autorizzati, ai sensi dell’art. 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, relative a partite con tenori di sodio superiori ai 50 mg/l, ritenuti naturalmente presenti, non debba essere pregiudicata da parte della competente Camere di commercio I.A.A. la certificazione delle partite dei vini DOC, pur restando fatta salva la definizione degli eventuali accertamenti posti in essere dal competente ufficio ICQ, intesi ad accertare l’eventuale irregolarità del prodotto segnalato a seguito di comportamenti fraudolenti.