Legge 20 febbraio 2006, n. 82 – art. 14, comma 8. Limiti di litio nel vino.
Con riferimento all’argomento in oggetto, a seguito della valutazione di talune problematiche connesse ai limiti di litio nel vino, che entra nella costituzione di uno dei denaturanti previsti dalle vigenti norme nazionali e nel medesimo tempo può essere presente naturalmente nei vini, si forniscono di seguito le opportune indicazioni agli operatori, al fine di risolvere le problematiche lamentate da più parti.
Al riguardo, tenuto conto che:
– la vigente normativa comunitaria e nazionale non prevede i limiti massimi del tenore di litio nel vino;
– con apposito strumento normativo, nell’ambito delle misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi per il settore vitivinicolo, si provvederà a sopprimere il comma 8 dell’art. 14, della Legge n. 82/06, al fine di evitare la ricerca generalizzata dei denaturanti per tutti i prodotti vinosi ufficialmente analizzati;
– in conformità alle indicazioni fornite dall’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari con nota n. 3941 dell’8 maggio 2007 alla Federdoc (successivamente diramata agli uffici centrali e periferici dell’ ICQ), a seguito delle comunicazioni effettuate da parte dei Laboratori di analisi, ai sensi del citato art. 14, comma 8 della Legge n. 82/06 al predetto ispettorato, relativamente a partite di vini atte a diventare DO che superano il limite di 0,05 mg/l di litio, si è verificato che talune Camere di commercio non procedono all’espletamento degli esami organolettici, nell’attesa che l’ICQ si pronunci in merito alla conformità delle partite in questione per quanto concerne il tenore in litio, a seguito di apposito prelievo effettuato dal competente ufficio ICQ, lo scrivente comunica che, anche in caso di comunicazioni all’ ICQ da parte dei Laboratori relative a partite con tenori di litio superiori a 0,05 mg/l, ritenuti naturalmente presenti, non debba essere pregiudicata da parte della competente Camera di commercio I.A.A. la certificazione delle partite dei vini DOC in questione, pur restando fatta salva la definizione degli eventuali accertamenti posti in essere dal competente Ufficio ICQ, intesi ad accertare l’eventuale irregolarità del prodotto segnalato a seguito di comportamenti fraudolenti.