Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Rubino di Cantavenna].
(Comunicazione 27/10/2026, pubblicata in G.U.U.E. 27 ottobre 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Rubino di Cantavenna»
Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1234-AM02 — 9.9.2026
1. Nome del prodotto
«Rubino di Cantavenna»
2. Tipo di indicazione geografica
☑ DOP
☐ IGP
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☑ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Italia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
6. Qualifica come modifica ordinaria
Si attesta che l’approvazione e la comunicazione della presente modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso. Si dichiara, inoltre, che la presente modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 poiché non rientra tra i casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Inserimento nel disciplinare delle tipologie con menzione «Riserva» e menzione «Superiore».
Descrizione
Descrizione.
introdotta la tipologia con menzione tradizionale «Riserva».
Motivi.
La menzione Riserva consente di connotare una parte di vini che, anche per tradizione storica, restano più a lungo in cantina ed hanno qualcosa in più, conferito da fattori quali territorio e suolo nella zona ai confini tra colline e risaie.
Descrizione.
introdotta (Art. 1) la tipologia con menzione «Superiore».
Motivi.
La valorizzazione di alcune caratteristiche leggermente diverse di una parte della produzione risponde, secondo ai produttori, ad una precisa esigenza di mercato.
La modifica riguarda il disciplinare di produzione agli articoli: 1 - 4- 5 - 6.
La modifica incide nel documento unico nelle seguenti sezioni:
Sezione 6. DESCRIZIONE DEI VINI;
Sezione 7.2. RESE MASSIME
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Composizione ampelografica dei vini.
Descrizione
Descrizione
La composizione ampelografica per la produzione dei vini:
Barbera: da 75 a 90 %;
Grignolino e Freisa: da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 25 %.
è così modificata:
Il vino a DOC «Rubino di Cantavenna» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera N. minimo: 75;
possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni delle varietà Grignolino N. e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25 %.
Motivi.
Si è inteso caratterizzare con il vitigno in purezza le peculiarità dell’uva Barbera coltivata nella zona di produzione.
La modifica riguarda il disciplinare di produzione all’articolo 2
Il Documento Unico non è interessato alla modifica.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
inserimento descrizioni dettagliate su requisiti e condizioni di coltura dei vigneti.
Descrizione
Descrizione.
Specificati elementi quali composizione dei terreni, giacitura ed esposizione, densità d’impianto, forme di allevamento della vite e sistemi di potatura.
Motivi.
E’ stata valutata come necessaria una modifica del testo originario, ritenuto impreciso e troppo generico.
La modifica riguarda il disciplinare di produzione all’articolo 4
Il Documento Unico non è interessato alla modifica.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Dettaglio rese massime di uva per ettaro e titoli alcolometrici volumici minimi naturali, per ciascuna menzione.
Descrizione
Descrizione.
specificati per ciascuna tipologie e menzione, i valori relativi alla resa massima di uva a ettaro ed il corrispondente titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
Motivi.
Tali aggiunte al testo originario del disciplinare risultano necessarie in seguito all’introduzione delle nuove tipologie menzioni e le caratterizzano.
La modifica riguarda il disciplinare di produzione all’articolo 4.
La modifica incide nel documento unico nelle seguenti sezioni alla Sezione 7.2. RESE MASSIME
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Introduzione specifiche relative alla menzione Superiore.
Descrizione
Descrizione.
introdotta la specifica relativa alla menzione Superiore, spettante ai vini provenienti da vigneti con impianti di età superiore a 15 anni e con una resa massima di 4,5 t/ha.
Motivi.
Tale aggiunta al testo originario del disciplinare risulta necessaria in seguito all’introduzione della menzione Superiore, così connotata per valorizzare una specifica parte della produzione.
La modifica riguarda il disciplinare di produzione all’articolo 4.
La modifica incide nel documento unico alla Sezione 72. RESE MASSIME.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Introduzione rese massime dell’uva in vino finito, per ciascuna menzione.
Descrizione
Descrizione.
introdotte le specifiche relative alle rese uva/vino, pari al 70 % per tutte le menzioni (già presente nel disciplinare all’articolo 4 poi spostato all’articolo 5).
Motivi.
Tali aggiunte al testo originario del disciplinare risultano necessarie in seguito all’introduzione delle nuove menzioni che e le caratterizzano.
La modifica riguarda il disciplinare di produzione all’articolo 5.
La modifica incide nel documento unico alla Sezione 7.2. RESE MASSIME.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Introduzione specifiche sul periodo di invecchiamento, per ciascuna menzione.
Descrizione
Descrizione:
Introdotti (Art. 5 del disciplinare) i termini per l’immissione al consumo, con dettagli aggiuntivi relativi alle modalità di invecchiamento dei vini a menzione Superiore e Superiore con menzione tradizionale Vigna.
Motivi
Tali aggiunte al testo originario del disciplinare risultano necessarie in seguito all’introduzione delle nuove menzioni e le caratterizzano.
La modifica riguarda il disciplinare di produzione all’articolo 5.
Il Documento Unico non è interessato alla modifica.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Introduzione specifiche relative ai descrittori, per ciascuna menzione.
Descrizione
introdotti (Art. 6 del disciplinare) i descrittori per ciascuna menzione.
Motivi
Tali aggiunte al testo originario del disciplinare risultano necessarie in seguito all’introduzione delle nuove menzioni che le caratterizzano.
La modifica riguarda il disciplinare di produzione all’articolo 6
La modifica incide nel documento unico alla Sezione 6. DESCRIZIONE DEI VINI.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Introduzione modalità di confezionamento.
Descrizione
Descrizione.
introdotte (Art. 7 del disciplinare) le specifiche relative a forma, colore, capacità e tipo di chiusura consentita per le bottiglie.
Motivi.
E’ stata valutata come necessaria tale aggiunta al testo originario del disciplinare, per maggior accuratezza.
— La modifica riguarda il disciplinare di produzione all’articolo 7.
— La modifica incide nel documento unico alla Sezione 11. ULTERIORI REQUISITI APPLICABILI
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
10. Aggiornamento riferimenti relativi alla struttura di controllo ed alla normativa di settore vigente.
Descrizione
Descrizione e motivi:
corretto (Articolo 9 del disciplinare) l’indirizzo della sede legale di VALORITALIA ed aggiornati i riferimenti alla normativa di settore.
La modifica riguarda il disciplinare di produzione all’articolo 9.
Il Documento Unico non è interessato all’aggiornamento della Struttura di controllo.
☐ La modifica interessa il documento unico.
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino
«Rubino di Cantavenna»
Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1234-AM02 — 9.9.2026
1. Denominazione/denominazioni
«Rubino di Cantavenna»
2. Tipo di indicazione geografica
☑ DOP
☐ IGP
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Italia
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
Vino
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Rubino di Cantavenna anche con menzione Vigna
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Colore: rosso rubino chiaro
Aroma
odore: vinoso con leggero profumo gradevole e caratteristico
Sapore
asciutto, armonico e pieno
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
Il vino Rubino di Cantavenna è un vino rosso ottenuto dalla vinificazione del vitigno Barbera N. minimo: 75 % - possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni delle varietà Grignolino N. e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25 %.
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
|
Acidità totale minima: |
5,0 |
|
Unità di acidità totale minima: |
— |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % vol, per la menzione vigna 12,50 % vol;
Estratto non riduttore minimo 23,0 g/l
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.
Prodotto vitivinicolo
Rubino di Cantavenna Riserva anche con menzione Vigna
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
colore: rosso rubino intenso con eventuali riflessi granati;
Aroma
odore: fruttato, caratteristico;
Sapore
secco, armonico e strutturato
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
Il vino Rubino di Cantavenna è un vino rosso ottenuto dalla vinificazione del vitigno Barbera N. minimo: 75 % - possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni delle varietà Grignolino N. e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25 %.
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
|
Acidità totale minima: |
5,0 |
|
Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.; per la tipologia con menzione Vigna 13,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.
Prodotto vitivinicolo
«Rubino di Cantavenna» Superiore anche con menzione vigna:
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
colore: rosso rubino intenso;
Aroma
odore: fruttato e caratteristico;
Sapore
secco, armonico e di struttura
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
Il vino Rubino di Cantavenna è un vino rosso ottenuto dalla vinificazione del vitigno Barbera N. minimo: 75 % - possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni delle varietà Grignolino N. e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25 %.
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
|
Acidità totale minima: |
4,5 |
|
Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol; per la tipologia con menzione Vigna 13,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
—
Non applicabile
7.2. Rese massime
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Rubino di Cantavenna anche con menzione Vigna e Rubino di Cantavenna Riserva anche con menzione Vigna
Resa massima
|
Resa massima: |
9 500 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Rubino di Cantavenna Superiore anche con menzione Vigna
Resa massima
|
Resa massima: |
4 500 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
— Barbera N.
— Freisa N.
— Grignolino N.
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte ad ottenere il vino a denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» è costituita dall’intero territorio dei Comuni di Gabiano, che comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio, nonché dai territori dell’ex comune di Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del Comune di Camino.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotto vitivinicolo
Vino
Sintesi del legame
Questo vino si produce sull’ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po, in provincia di Alessandria, su terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni. Tali caratteristiche fanno sì che si ottenga un vino che trae dalla Barbera lo zucchero che la contraddistingue, mantenendola però leggera al palato, con la vivacità di Grignolino e Freisa, ove presenti.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Disposizioni per il confezionamento dei vini
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione unionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
—
Descrizione del requisito / della deroga
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a Denominazione di Origine Protetta «Rubino di Cantavenna», per la commercializzazione, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla legge vigente; non è consentita la bottiglia da 2 litri.
Le chiusure sono quelle consentite dalla normativa vigente, con esclusione del tappo a corona. Per la tipologia «Rubino di Cantavenna» Superiore è consentito solo il tappo di sughero.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23502