Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 06-10-2026
Numero provvedimento: 15674
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - Bando di gara e lex specialis - Limiti ai poteri delle Regioni - Contributo minimo per singolo partecipante - Causa escludente non prevista dal D.M. 4 aprile 2019 - Illegittimità - Ammissione con riserva in sede giurisdizionale - Atto di impegno e rendicontazione spese - Obbligo di utilizzo del logo dell'Unione Europea - Applicabilità di penalità per rendicontazione inferiore all'80% - Necessità di adeguamento alla peculiarità del caso concreto - Cause di forza maggiore - Esclusione della possibilità per le Regioni di introdurre negli avvisi regionali cause di esclusione automatiche non contemplate dal decreto ministeriale di riferimento (D.M. n. 3893/2019), quale la previsione di un importo di contributo minimo richiesto in capo al singolo soggetto partecipante ad un progetto associato - Viziata da manifesta illogicità la clausola contrattuale che riconosce efficacia retroattiva all'accordo ma subordina l'ammissibilità dei costi sostenuti all'utilizzo del logo dell'Unione Europea sugli strumenti promozionali fin dall'inizio della campagna, laddove l'impiego del marchio comunitario fosse precluso al beneficiario prima della formale ammissione ed stipula del contratto.


 

SENTENZA




sul ricorso numero di registro generale 16094 del 2023, proposto da Confagri Tuscany Wine Promotion S.C.Ar.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Giuseppe Lucchesi e Daniele Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Fabio Giuseppe Lucchesi in Roma, viale Parioli 63;


contro

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Toscana, persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;


nei confronti

Tenuta Pietramora di Colle Fagiano S.r.l., Banfi Società Agricola S.r.l, Castiglion del Bosco Società Agricola S.r.l., Bibi Graetz di Dan Graetz, Col D’Orcia S.r.l., Consorzio Vino Chianti, Le Corti S.p.A. Società Agricola, Promosienarezzo S.r.l., Toscana Wine Partners, Nittardi di Leon Femfert, Associazione Exclusive Tuscany, Fattoria di Mocenni di Casini Nicolo, Capponi Sebastiano - Fattoria di Calcinaia, Bs International S.r.l., Associazione Made in Tuscany, Castello di Albola S.a.r.l., Azienda Agricola La Magia di Schwarz Fabian, Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Confederazione Italiana Agricoltori Toscana, S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio - S.r.l, Tenute Piccini S.p.A., Azienda Agricola Uccelliera di Cortonesi Andrea, Società Agricola Tenuta Poggio al Tesoro S.r.l., Poggio S. Polo S.A.A.R.L., Consorzio Vino Chianti Classico, Jbs S.r.l., Tenimenti Carvin S.r.l., Rocca di Frassinello S.r.l. Società Agricola in Sigla Rocca di Frassinello S.A.R.L. e Tenuta Torciano Azienda Agricola Giachi Pierluigi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

Per la riassunzione ex art. 105 cod. proc. amm., a seguito di sentenza n. 1557/2026 del Consiglio di Stato, Sez. VI, pubblicata il 27 febbraio 2026, che ha dichiarato in parte la nullità della sentenza n. 13897/2024 della Sezione V del T.A.R. Lazio, relativa al giudizio originariamente instaurato innanzi al T.A.R. Toscana, conclusosi con ordinanza di incompetenza territoriale n. 1091/2023, avente ad oggetto


l’annullamento

- del Decreto Dirigenziale n. 24372 del 6 dicembre 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili relativi alla campagna finanziaria 2022/2023;

- della graduatoria definitiva pubblicata in data 6 dicembre 2022 dalla Regione Toscana allegata sub doc. A al Dirigenziale n. 24372 del 6 dicembre 2022 dalla quale è stato escluso definitivamente il progetto di promozione regionale presentato dalla parte ricorrente afferente alla misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022/2023;

- dell’Allegato B contenente l’elenco dei progetti non ammissibili approvato con il medesimo Decreto Dirigenziale;

- del Decreto Dirigenziale n. 21620 del 28 ottobre 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili relativi alla campagna finanziaria 2022/2023, a seguito dell’istruttoria condotta dal Comitato di valutazione;

- della graduatoria provvisoria pubblicata in data 28 ottobre 2022 dalla Regione Toscana allegata sub doc. A al Decreto Dirigenziale n. 21620 del 28 ottobre 2022 dalla quale è stato escluso il progetto di promozione regionale presentato dal ricorrente afferente alla misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022 / 2023;

- dell’Allegato B contenente l’’elenco dei progetti non ammissibili approvato con il medesimo decreto dirigenziale;

- del provvedimento assunto dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Produzioni agricole vegetali e zootecniche Promozione Sostegno agli investimenti delle imprese agroalimentari privo di protocollo comunicato in data 4 novembre 2022, con il quale la Regione Toscana ha disposto l’esclusione del Progetto CUP 12813.28062022.216000019 destinato ai Paesi Target Giappone, Usa, Cina e Giappone;

- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione redatto all’esito della seduta del 5 ottobre 2022 riferita alla valutazione delle controdeduzioni inoltrate dalla ricorrente in data 4 ottobre 2022 mai formalmente comunicato alla parte ricorrente;

- del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 comunicato dalla predetta Regione con nota prot. E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0373232_2022-09-30 in data 30 settembre 2022;

- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione redatto all’esito della seduta del 29 settembre 2022 mai formalmente comunicato al ricorrente, ove è stata assunta la sussistenza della violazione del disposto di cui al punto 3.5 dell’Allegato A all’Avviso Regionale D.D. 12813 del 28 giugno 2022;

- e per quanto qui possa occorrere del disposto di cui al punto 4.5 dell’Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 20 giugno 2022 e del punto 3.5 dell’Allegato A all’’Avviso regionale nonché del disposto di cui al punto 8.2 dell’Allegato A al Decreto Dirigenziale 12813 del 28 giungo 2022 nonché dell’’art. 5 comma 7 e 9 del D.D. n. 229300 del 20 maggio 2022 anche per contrasto al disposto di cui all’art. 9 del Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019;

- nonché del disposto di cui all’art. 3 comma 5 del D.D. n. 229300 del 20 maggio 2022 nel punto in cui non consente la rettifica di un dato contenuto nell’Allegato H) della iniziativa progettuale proposta;

- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

E con il successivo ricorso per motivi aggiunti l’annullamento

- del Decreto n. 7866 del 19 aprile 2023 avente per oggetto OCM Vino - Misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi - Regolamento (UE) n. 1308/2013 – campagna finanziaria 2022/2023;

- dell’Allegato A al Decreto n. 7866 contenente l’esito del riesame del progetto cup 019 a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 01314/2023 - proc.to n. 02452/2023 pubblicata il 5 aprile 2023;

- della nota Ag.E.A. prot. uscita N.0036134 del 15 maggio 2023 con la quale è stato trasmesso l’’atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023;

- della nota Ag.e.a. prot. N. 0040780 del 29 maggio 2023 di riscontro all’’istanza inviata dalla Confagri Tuscany in data 22 maggio 2023;

- della nota Ag.e.a. prot. uscita N.040768 del 29/05/2023 con la quale è stata annullata la nota Agea N.0036134 del 15/05/2023 ed è stato trasmesso il nuovo atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023;

nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

Visti il ricorso in riassunzione ex art. 105 c.p.a. e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A. e della Regione Toscana;

Vista la sentenza n. 1557/2026 del Consiglio di Stato, Sez. VI, pubblicata il 27 febbraio 2026;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2026 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




FATTO e DIRITTO


1. Il presente giudizio origina dall’impugnazione, da parte della Confagri Tuscany Wine Promotion S.C.Ar.L. (d’ora in poi Società ricorrente), innanzi al T.A.R. Toscana, dei provvedimenti relativi all’esclusione definitiva del progetto di promozione regionale presentato in relazione alla misura “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022/2023”, della relativa graduatoria, oltre che di tutti altri provvedimenti prodromici, connessi e consequenziali, ivi compresi gli atti istruttori, e i provvedimenti regionali toscani disciplinanti le modalità di partecipazione.

1.1. In punto di fatto, la Società ricorrente, in qualità di capofila, presentava domanda per l’accesso ai contributi economici previsti nell’ambito del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e ss. mm. e ii.

Il progetto in questione prevedeva lo svolgimento di attività promozionali nei seguenti paesi Extra UE (USA, Cina e Giappone), per un importo complessivo di investimento pari ad € 1.072.840,00, ed un contributo richiesto pari ad € 429.136,00, progetto ritenuto non ammissibile dalla Regione Toscana per il mancato rispetto del limite minimo di contributo ammissibile per Paese (non emergente), stabilito dall’allegato H (piano finanziario) della domanda.

Nel corso dell’istruttoria prevista dal Bando, il Comitato di Valutazione dei progetti rilevava che nell’Allegato H, per il Paese terzo Giappone (non emergente) il soggetto partecipante Poggiorotondo S.r.l. aveva chiesto un contributo di € 1.282,00, mentre il soggetto partecipante Società Agricola Castello Del Terriccio S.r.l. chiedeva un contributo di € 1.068,00; tali contributi erano tuttavia inferiori all’importo del contributo minimo ammissibile pari a € 2.000,00 indicato al punto 4.5 dell’allegato A alla Deliberazione Giunta Regionale n. 697/2022 e al punto 3.5 dell’Allegato A all’Avviso regionale, previsto per ciascun soggetto partecipante per Paese terzo o mercato del Paese terzo non emergente.

Per tale motivo, la Regione Toscana disponeva l’esclusione del progetto presentato dalla parte ricorrente.

1.2. Con il ricorso introduttivo, proposto innanzi al T.A.R. Toscana, la Società ricorrente contestava, in estrema sintesi, le previsioni della lex specialis del M.A.S.A.F. e della Regione Toscana che avrebbero introdotto ex novo un’ipotesi di causa escludente non prevista nella normativa generale (la previsione di un contributo minimo per ciascun partecipante), la mancata previsione di un meccanismo sanante per l’ipotesi di meri errori materiali contenuti nella domanda e l’erronea esclusione del progetto in assenza di un’adeguata istruttoria.

1.3. Con ordinanza n. 37/2023, il T.A.R Toscana respingeva l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente.

1.4. Con ordinanza n. 1314 del 5 aprile 2023 il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare, disponendo il riesame della posizione dalla parte appellante da parte dell’Amministrazione, sulla base delle seguenti ragioni:

a) l’Avviso Nazionale di cui al Decreto del Dirigente generale n. 229300 del 20 maggio 2022 del Ministero per le politiche agricole e per la sovranità alimentare, art. 5, comma 7, sarebbe difforme dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2019, il quale ultimo non contempla contributi minimi che debbano essere richiesti da ciascun soggetto partecipante ad un progetto e, coerentemente, non prevede quale causa di esclusione di un soggetto proponente, e del relativo progetto, la circostanza che un singolo soggetto partecipante abbia chiesto un contributo inferiore a un determinato contributo minimo; infatti, il D.M. 4 aprile 2019 prevede che la causa di esclusione legata alla violazione dell’art. 13, comma 7, sia disposta solo quando l’importo “complessivo” del contributo richiesto per il progetto risulti inferiore ai minimi indicati da tale norma, i quali sono riferiti globalmente al progetto, e non al singolo contributo di un soggetto partecipante;

b) la delibera di Giunta Regionale n. 697 del 20 giugno 2022, allegato A, punto 4.5. presenterebbe profili di illegittimità nella parte in cui, esercitando la facoltà attribuita alle Regioni dall’art. 7, comma 9 del sopra citato Decreto Dirigenziale n. 229300 del 20 maggio 2022, la citata delibera di Giunta Regionale ha introdotto la necessità che ciascun partecipante chieda un contributo minimo, stabilendo altresì che la violazione di tale previsione comporta, automaticamente, l’esclusione (non del solo soggetto partecipante ma anche) del soggetto proponente e dell’intero progetto da esso presentato, prescindendo da qualsiasi valutazione circa la possibilità che il progetto presentato dal soggetto proponente sia idoneo a conseguire gli obiettivi prefissati senza l’azione del soggetto partecipante incorso nella violazione;

c) la previsione di cui al Decreto Dirigenziale n. 229300 del 20 maggio 2022 nella misura in cui non ammette alcun tipo di sanatoria a irregolarità o errori materiali del progetto presenterebbe profili di illegittimità;

d) il Comitato di valutazione avrebbe dovuto esprimere, in ogni caso, un giudizio sul progetto e, comunque, anche in relazione alla possibilità che il progetto consegua gli obiettivi prescindendo dalle azioni che, in Giappone, dovrebbero svolgere le società Poggiotondo e Castello del Terriccio.

In esecuzione del predetto provvedimento cautelare la Regione Toscana emetteva il Decreto Dirigenziale n. 7866 del 19 aprile 2023, ammettendo il progetto de quo per un importo complessivo di investimento pari ad € 1.072.840,00, ed un contributo pari ad € 429.136,00, con riserva di riesame all’esito del giudizio pendente presso il T.A.R. Toscana.

Con istanza ex art. 59 c.p.a., notificata alla Regione Toscana il 10 maggio 2023, la parte ricorrente, ritenendo che, con il Decreto Dirigenziale n. 7866/2023 non fosse stata data esecuzione alla predetta ordinanza cautelare n. 1413/2023, chiedeva al Consiglio di Stato di ordinare alla Regione Toscana e all’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per quanto di rispettiva competenza, “di dare piena e corretta esecuzione all’Ordinanza n. 1314/2023, provvedendo al riconoscimento del diritto della ricorrente all’esecuzione e validazione delle attività progettuali con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e termine di ultimazione al 15 ottobre 2023 nonché al riconoscimento del diritto alla fruizione della corresponsione dell’anticipo del contributo spettante, entro prefiggendo termine”.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste avendo constatato, all’esito della rimodulazione delle risorse comunitarie destinate al finanziamento del Piano Strategico Nazionale - campagna 2022/2023, che si erano registrate economie a livello nazionale, comunicava alla Regione Toscana l’avvenuta assegnazione di € 1.150.000,00 da destinare al finanziamento di ulteriori proposte progettuali in precedenza non ammesse per mancanza di risorse.

Pertanto, il Decreto Dirigenziale n. 7866/2023 nella parte in cui non prevedeva l’erogazione dell’anticipo sul contributo complessivamente dovuto al Consorzio veniva rettificato con decreto dirigenziale n.10097/2023, con il quale - annullando il precedente - la Regione ha ottemperato all’ordine giudiziale “ferma restando la riserva di procedere al recupero della somma anticipata in conseguenza dell’esito del giudizio di merito nel caso di rigetto del ricorso pendente innanzi al TAR Toscana”.

1.5. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 9 giugno 2023, la parte ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, il Decreto n. 7866 del 19 aprile 2023, l’Allegato A al Decreto n. 7866 contenente l’esito del riesame del progetto cup 019 a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1314/2023 - proc.to n.02452/2023 pubblicata il 5 aprile 2023, la nota dell’Ag.E.A. prot. uscita n. 0036134 del 15 maggio 2023 con la quale è stato trasmesso l’atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023, la nota Ag.E.A. prot. n. 0040780 del 29 maggio 2023 di riscontro all’istanza inviata dalla Confagri Tuscany in data 22 maggio 2023, la nota Ag.E.A. prot. uscita n.040768 del 29 maggio 2023 con la quale è stata annullata la nota dell’Ag.E.A. n.0036134 del 15 maggio 2023 ed è stato trasmesso il nuovo atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023.

1.6. Con il predetto atto per motivi aggiunti la Società ricorrente contestava, in estrema sintesi, per un verso, la modalità di svolgimento del riesame, dal momento che la Regione Toscana non avrebbe correttamente ottemperato all’ordinanza n 1314/2023 del Consiglio di Stato, essendosi limitata ad ammettere con riserva il progetto de quo senza alcuna adeguata istruttoria e, per altro verso, i provvedimenti dell’Ag.E.A. che non avevano consentito di rendicontare le attività svolte in deroga durante la campagna promozionale per la residua parte del periodo fino alla sua fine e, comunque, senza aver potuto utilizzare i segni distintivi dell’Unione Europea.

1.7. In data 22 dicembre 2023, si costituiva in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A..

1.8. In data 27 dicembre 2023, si costituiva in giudizio la Regione Toscana.

1.9. Le parti producevano memorie insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni: la parte ricorrente chiedeva l’accoglimento del ricorso come integrato dai motivi aggiunti, la difesa erariale e la Regione Toscana chiedevano il rigetto dell’interposto gravame.

1.10. Con la sentenza n. 13897/2024, pubblicata il 9 settembre 2024, il T.A.R. Lazio, Sez. V, accoglieva il ricorso principale, sulla base delle considerazioni già evidenziate dal Consiglio di Stato, circa l’evidente illegittimità della lex specialis e, quindi, dell’esclusione dal programma di promozione de qua; in particolare la predetta sentenza, in relazione al Bando predisposto dalla Regione Toscana, ha affermato che “Tale provvedimento, tuttavia, non si è limitato a definire, come necessario, le predette modalità di svolgimento della selezione, ma ha introdotto condizioni ulteriori e più stringenti per gli operatori economici, a pena di esclusione dalla procedura, che risultano in conflitto con l’art. 9, lettera g) del Decreto Ministeriale n. 3893/2019 e con il principio di tassatività delle cause di esclusione della lex specialis. La disposizione ministeriale, invero, non prevedeva che negli Avvisi potesse stabilirsi che la singola proposta dovesse essere formalizzata con richiesta di un contributo minimo da parte di ciascun partecipante alla realizzazione del progetto; parimenti, non prevedeva quale causa di esclusione di un soggetto proponente, e del relativo progetto, la richiesta da parte di un singolo soggetto partecipante di un contributo inferiore a un determinato contributo minimo”.

Per quanto riguarda, invece, l’atto recante motivi aggiunti, la sentenza respingeva il gravame, rilevando che “Il procedimento di riesame è stato svolto funditus e con completezza (come emerge dalla stessa documentazione proposta) e si è concluso con l’adozione dei provvedimenti impugnati che tuttavia, solo in parte, soddisfano le proposte della ricorrente. La valutazione, di natura strettamente discrezionale compiuta dall’Amministrazione, non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per evidente irragionevolezza o manifesta illogicità”.

1.11. Con la sentenza n. 1557/2026, pubblicata il 27 febbraio 2026, il Consiglio di Stato accoglieva il gravame interposto dall’odierna parte ricorrente, rilevando il difetto assoluto di motivazione da parte del Giudice di prime cure in relazione alle censure articolate nell’atto per motivi aggiunti, in quanto non sarebbe stato possibile evincere “il percorso logico-giuridico in base al quale il ricorso per motivi aggiunti è stato ritenuto infondato. La motivazione, pur formalmente esistente, non consente di individuare la ratio decidendi e si traduce, pertanto, in una motivazione meramente apparente”.

1.12. Per l’effetto, il Consiglio di Stato confermava la parte della sentenza relativa al ricorso principale in ordine all’illegittimità della lex specialis e dell’esclusione del programma de qua mentre, per la restante parte, la dichiarava nulla con rimessione degli atti al primo Giudice, ai sensi dell’art. 105 c.p.a..

2. Tanto premesso, con ricorso in riassunzione notificato il 6 marzo 2026, tempestivamente depositato, la Società ricorrente ha proseguito il giudizio innanzi a questa Sezione - ora divenuta competente per materia - riproponendo le censure già articolate con l’atto recante motivi aggiunti di seguito indicate.

2.1. Quanto alla dedotta illegittimità del Decreto n. 7866/2023 del 19 aprile 2023 e del relativo Allegato A) della Regione Toscana, la Società ricorrente ha rilevato che la predetta Regione non avrebbe ottemperato all’ordinanza n. 1413/2023 del Consiglio di Stato, avendo soltanto genericamente disposto il riesame della domanda; tale inadempimento sarebbe stato, poi, superato dal successivo Decreto n. 10097 del 17 maggio 2023 della Regione Toscana; tuttavia, tale ultimo provvedimento non avrebbe disposto l’annullamento dell’Allegato A) al Decreto n. 7866/2023.

2.1.1. Con il primo motivo, sono stati censurati “eccesso di potere - difetto di istruttoria - annullabilità del verbale di riesame per violazione dell’articolo 21 septies della legge 241/1990 - violazione dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.”.

La Regione Toscana, lungi dell’eseguire quanto disposto in sede cautelare dal Consiglio di Stato, avrebbe ammesso il programma soltanto in via interinale e senza alcuna valutazione nel merito, contravvenendo quanto disposto dall’ordinanza n. 1413/2023, avendo il Giudice cautelare d’appello già evidenziato che “il Comitato di valutazione non ha espresso alcun apprezzamento di merito sul progetto e, comunque, sulla possibilità che il progetto consegua gli obiettivi prescindendo dalle azioni che, in Giappone, dovrebbero svolgere le società Poggiotondo e Castello del Terriccio”.

Anzi, la Regione Toscana avrebbe - nei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti - sostanzialmente ritenuto legittima la lex specialis in palese contraddizione con quanto evidenziato nella ordinanza n. 1413/2023 del Consiglio di Stato.

2.1.1. Con il secondo motivo, sono state poi reiterate tutte le censure già articolate nel ricorso introduttivo e segnatamente: “1. violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, lettera g) del Decreto Ministeriale n. 3893/2019, nonché del principio di tassatività delle cause di esclusione della lex specialis - incompetenza contraddittorietà erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - 2. violazione e falsa applicazione del punto 4.5 dell’allegato A alla Deliberazione Giunta regionale n. 697 del 20 giugno 2022 e del punto 3.5 dell’Allegato A all’Avviso regionale - eccesso di potere - difetto di istruttoria; 3. eccesso di potere - difetto di istruttoria - carenza e difetto di motivazione - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 comma 1 lettera b) della Legge n. 241/1990 - mancato ricorso all’istituto del soccorso procedimentale o istruttorio - erronea valutazione del presupposto, errata e carente istruttoria; 4. eccesso di potere per difetto di istruttoria per errata valutazione degli elementi forniti dal proponente in allegato alla iniziativa progettuale - violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 4 del Decreto direttoriale n. 229300 del 20 maggio 2022”.

La Società ricorrente ha quindi riproposto, in via derivata, le censure relative alla dedotta illegittimità della lex specialis e del provvedimento di esclusione.

2.2. Quanto alla dedotta illegittimità della nota Ag.E.A. prot. n. 0040780 del 29 maggio 2023 di riscontro all’istanza inviata dalla Confagri Tuscany in data 22 maggio 2023 e della nota Ag.E.A. prot. uscita n.040768 del 29 maggio 2023 e del relativo atto di impegno Allegato, la Società ricorrente ha rilevato quanto segue.

2.3. Con il terzo motivo, è stato eccepito “eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà anche per contrarietà ai criteri di imparzialità, efficienza e razionalità dell’azione amministrativa”.

L’atto d’impegno inviato da Ag.E.A. il 29 maggio 2023 sarebbe illogico perché, da un lato, prevedeva che il contratto producesse retroattivamente i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2023, pur essendo destinato a essere sottoscritto in un momento successivo; dall’altro lato, però, le spese sostenute non sarebbero state riconosciute per le attività svolte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di sottoscrizione del contratto stesso, qualora la Società ricorrente avesse omesso di indicare in modo chiaro e leggibile in tutto il materiale da lei presentato (compresi i supporti audiovisivi) che l’Unione europea aveva partecipato al finanziamento delle azioni.

L’atto di impegno di che trattasi avrebbe dovuto essere, quindi, sì formato con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ma avrebbe dovuto al contempo contenere specifiche previsioni vincolanti esclusivamente dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2.4. Con il quarto motivo, “Con riferimento alla illegittimità della preannunciata applicabilità al progetto del disposto di cui all’art. 17 comma 1 lett. c) del D.M. n. 3893/2019”, la Società ricorrente ha evidenziato che l’Ag.E.A. aveva ritenuto applicabile, al caso di specie, la sanzione prevista dalla citata disposizione, secondo cui non sarebbero state riconosciute le spese qualora le stesse non risultino pari o superiori all’80% di quelle preventivate e indicate nel progetto iniziale con applicazione con contestuale inibizione dalla facoltà di presentare progetti per le due annualità successive. Tale determinazione dell’Ag.E.A. sarebbe del tutto illogica, perché non terrebbe conto che l’ammissione del programma era avvenuta in via eccezionale attraverso un provvedimento giurisdizionale e in un periodo successivo rispetto all’apertura della campagna promozionale, motivo per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere, nel caso di specie, una deroga.

2.5. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto, in sede di riassunzione, reiterando le conclusioni già precedentemente rassegnate, l’annullamento dei provvedimenti impugnati con l’atto per motivi aggiunti.

3. Con memoria 19 luglio 2026, la Regione Toscana ha eccepito, quanto all’impugnazione del Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n. 7866 del 19 aprile 2023, la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che il progetto de quo era stato ammesso al beneficio e il successivo Decreto Dirigenziale n. 10097/2023 aveva anche disposto l’erogazione di anticipi economici a seguito della rimodulazione delle risorse finanziarie da parte del M.A.S.A.F.; nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame.

4. Con memoria depositata il 21 luglio 2026, la difesa erariale ha rilevato che si sarebbe formato il giudicato in relazione alle questioni relative all’impugnazione dei provvedimenti ministeriali, sicché l’eventuale giudizio di riassunzione riguarderebbe solo i provvedimenti della Regione Toscana e dell’Ag.E.A.; in secondo luogo, le note inviate in data 29 maggio 2023 da Ag.E.A. non avrebbero contenuto provvedimentale e, in quanto tali, non sarebbero impugnabili, per cui il gravame sarebbe inammissibile; in terzo luogo, le previsioni contenute nelle note dell’Ag.E.A. sarebbero coerenti con il contenuto del D.M. 3893 del 4 aprile 2019, a sua volta riproduttivo di norme comunitarie, per cui l’eventuale deroga alle stesse potrebbe esporre l’Italia ad un contrasto con il diritto unionale.

5. Tenuta Pietramora di Colle Fagiano S.r.l., Banfi Società Agricola S.r.l, Castiglion del Bosco Società Agricola S.r.l., Bibi Graetz di Dan Graetz, Col D’Orcia S.r.l., Consorzio Vino Chianti, Le Corti S.p.A. Società Agricola, Promosienarezzo S.r.l., Toscana Wine Partners, Nittardi di Leon Femfert, Associazione Exclusive Tuscany, Fattoria di Mocenni di Casini Nicolo, Capponi Sebastiano - Fattoria di Calcinaia, Bs International S.r.l., Associazione Made in Tuscany, Castello di Albola S.a.r.l., Azienda Agricola La Magia di Schwarz Fabian, Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Confederazione Italiana Agricoltori Toscana, S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio - S.r.l, Tenute Piccini S.p.A., Azienda Agricola Uccelliera di Cortonesi Andrea, Società Agricola Tenuta Poggio al Tesoro S.r.l., Poggio S. Polo S.A.A.R.L., Consorzio Vino Chianti Classico, Jbs S.r.l., Tenimenti Carvin S.r.l., Rocca di Frassinello S.r.l. Società Agricola in Sigla Rocca di Frassinello S.A.R.L. e Tenuta Torciano Azienda Agricola Giachi Pierluigi, intimate quali imprese controinteressate, non si sono costituite nel presente giudizio in riassunzione.

6. Alla pubblica udienza del 22 settembre 2026, all’esito di ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

7. L’atto per motivi aggiunti è fondato e merita accoglimento nei sensi e nei termini di seguito indicati.

7.1. In via preliminare, va rilevata la persistenza dell’interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., all’impugnazione dei provvedimenti regionali indicati nell’atto recante motivi aggiunti, dal momento che l’eventuale annullamento degli atti gravati - come è stato precisato nel corso della discussione - è finalizzato all’ammissione definitiva nella graduatoria ed al (successivo) riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute dalla Società ricorrente nell’ambito della campagna promozionale de qua anche alla luce dei successivi controlli da parte di Agecontrol S.p.A..

Ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata dalla Regione Toscana nella memoria depositata il 19 luglio 2026 sull’eventuale maturarsi di una cessazione della materia del contendere ovvero della sopravvenuta carenza di interesse, a riguardo dell’impugnazione del Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n. 7866 del 19 aprile 2023, in quanto, se è vero, che la stessa Regione ha (poi) disposto il riesame ed ammesso il programma in questione, lo stesso è avvenuto “al solo fine di dare esecuzione” ad una pronuncia giurisdizionale, mentre la Società ricorrente ha continuato a lamentare l’illegittimità del procedimento di riesame, ritenuto non congruo.

Va, infine, respinta l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa erariale nella memoria depositata il 21 luglio 2026, con riferimento all’impugnazione della nota del 29 maggio 2023 dell’Ag.E.A. n. 0040780 di riscontro all’istanza inviata dalla Confagri Tuscany in data 22 maggio 2023, e della coeva nota del 29 maggio 2023 n. 0040780, con la quale è stata annullata la nota Ag.E.A. n.0036134 del 15 maggio 2023 ed è stato trasmesso il nuovo atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023; ed invero, la prima nota di riscontro - ancorché avente rilievo endoprocedimentale - è stata sostanzialmente trasfusa nella seconda nota, costituente, a ben vedere, il disciplinare dei rapporti tra l’impresa beneficiaria e l’Ag.E.A., funzionale, poi, anche alla successiva fase di verifica da parte di Agencontrol S.p.A..

7.2. Nel merito, quanto all’impugnazione dei provvedimenti della Regione Toscana e, segnatamente del Decreto n. 7866/2023, del relativo Allegato A), si osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente precisare che la Società ricorrente non si duole, in questa sede, dell’omessa attuazione dell’ordinanza n. 1314/2023 del Consiglio di Stato - come peraltro precisato dalla stessa difesa attorea nel corso della discussione - ma lamenta che la Regione Toscana abbia male riesaminato la domanda, avendo disposto l’ammissione al programma (soltanto) in via interinale, meramente confermando le precedenti determinazioni istruttorie.

Ritiene il Collegio che tale doglianza, anche alla luce di quanto statuito da questo Tribunale nella sentenza n. 13897/2024 - nella parte non annullata dalla pronuncia del Consiglio di Stato - meriti condivisione, atteso che la Regione Toscana, contravvenendo a quanto indicato nella già citata ordinanza n. 1314/2023 del Consiglio di Stato, non solo ha considerato valide ed efficaci le prescrizioni contenute nella lex specialis contrarie al D.M. del 4 aprile 2019, relative ad un’ipotesi di causa escludente nuova ed ulteriore, ma si è limitata ad ammettere il programma “con riserva” in assenza di adeguata istruttoria.

Ne consegue, quindi, che i provvedimenti regionali toscani vanno annullati nella parte in cui ritengono valide le previsioni contrarie al D.M. 4 aprile 2019, dovendo, per l’effetto, essere riconosciuto il diritto della Società ricorrente alla valutazione del programma de quo.

Sul punto, occorre, però una doverosa puntualizzazione.

Quanto alle posizioni delle Società aderenti al programma - Poggiotondo e Castello del Terricci - le stesse dovranno essere riesaminate dall’Amministrazione tenendo conto dell’inapplicabilità della causa escludente illegittima; qualora non sia possibile ammettere i progetti presentati dalle predette partecipanti, l’Amministrazione regionale dovrà valutare, in concreto, la possibilità che il progetto consegua comunque gli obiettivi previsti, come peraltro già indicato nell’ordinanza n. 1413/2024 del Consiglio di Stato.

Restano ovviamente salvi gli ulteriori poteri istruttori da parte della Regione Toscana qualora il programma stesso presenti elementi ostativi ulteriori non oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione regionale; resta esclusa, comunque, per l’Amministrazione stessa di (ri)valutare negativamente per la prima volta tutti quegli elementi di cui l’Amministrazione era già a conoscenza.

7.3. Ciò chiarito, con gli ulteriori motivi, la Società ricorrente si duole che, una volta disposta l’ammissione con riserva, l’Ag.E.A. abbia, poi, inoltrato delle note di impegno contraddittorie, poiché l’Amministrazione in questione aveva previsto che il contratto producesse retroattivamente i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2023, pur essendo destinato a essere sottoscritto in un momento successivo; dall’altro lato, però, le spese sostenute non sarebbero state riconosciute per le attività svolte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di sottoscrizione del contratto stesso, qualora la Società ricorrente avesse omesso di indicare in modo chiaro e leggibile in tutto il materiale da lei presentato (compresi i supporti audiovisivi) che l’Unione europea aveva partecipato al finanziamento delle azioni.

Ritiene il Collegio che anche tali doglianze siano meritevoli di accoglimento.

Ed invero, le note dell’Ag.E.A. si appalesano come intrinsecamente contraddittorie, perché l’Agenzia avrebbe dovuto considerare la particolarità del caso concreto, nel quale un soggetto beneficiario era stato ammesso (ancorché in via interinale) sulla base di un provvedimento cautelare dell’Autorità Giudiziaria, per cui avrebbe dovuto prevedere delle modalità alternative di svolgimento delle attività e di successiva verifica e rendicontazione delle spese, essendo illogica, da un lato, l’ammissione (in via retroattiva alla data del 1° gennaio 2023) del programma e, dall’altro, la mancata validazione per quelle attività espletate in assenza dell’uso del materiale con il “logo comunitario” quando ciò era, di fatto, inibito prima della formale sottoscrizione del contratto e dell’erogazione del fondi comunitari.

Quanto, poi, all’indicazione - contenuta nella nota dell’Ag.E.A. del 29 maggio 2023 n.040768 - , circa l’eventuale applicazione della penalità di cui all’art. 17 del D.M. 4 aprile 2019, pure impugnata con i motivi aggiunti, si osserva quanto segue.

L’art. 17, comma 1, lett. c) del D.M. 4 aprile 2019, prevede, in via generale, che non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che “presentano una rendicontazione ammissibile inferiore al 80% del costo complessivo del progetto”.

Ebbene, osserva il Collegio che, per come formulata, la censura non risulta caratterizzata da immediata lesività, non avendo, allo stato, l’Amministrazione (ancora) esercitato alcuna attività di verifica e controllo.

Ciononostante, l’Amministrazione dovrà (evidentemente) tenere in considerazione la peculiarità del caso specifico, dovendo adattare l’attività di controllo alla circostanza che la Società ricorrente è stata ammessa solo successivamente all’apertura della campagna promozionale rispetto agli altri operatori economici.

Peraltro, lo stesso art. 17, comma 2, del medesimo D.M. 4 aprile 2019, precisa che il beneficiario possa derogare alla prescrizione del comma 1, qualora si trovi in una situazione di difficoltà per causa di forza maggiore, così confermando la possibilità di giustificare il proprio operato al verificarsi di situazioni eccezionali.

Quanto, poi, al paventato contrasto che si verrebbe a creare, in questo caso, con le previsioni unionali, ritiene questo Collegio come, a ben vedere, si tratta di un contrasto soltanto apparente.

Sul punto, giova premettere che l’art. 45, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che la promozione finanziata dall’U.E. debba essere conforme alle regole dell’Unione e che l’uso di elementi identificativi dell’UE (come il logo) sia consentito solo nell’ambito delle attività approvate. Inoltre, l’art. 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 stabilisce che le attività possono essere avviate solo dopo la firma del contratto tra beneficiario e autorità competente.

Peraltro, ai sensi delle Linee guida della Commissione sull’uso del logo U.E. dispone che il logo dell’Unione può essere utilizzato solo da beneficiari che hanno già ottenuto l’approvazione formale del finanziamento.

Ciò posto, si osserva come, nel caso di specie, non si realizzi alcuna deroga alle sopra richiamate norme cogenti di matrice comunitaria. Al contrario, nel pieno rispetto del principio di legalità, vengono individuate regole di condotta volte a tutelare la posizione giuridica soggettiva lesa dalla condotta illegittima dell’Amministrazione.

Inoltre, la formale approvazione del progetto del beneficiario può essere provvisoriamente surrogata dall’ammissione in via interinale disposta dal Giudice, nelle more della successiva regolarizzazione della posizione giuridica, una volta accertata la definitiva sussistenza del diritto alla stipula del contratto, ciò in piena conformità alle prescrizioni di derivazione unionale.

Ne consegue, quindi, che le note dell’Ag.E.A. siano illegittime nei sensi sopra indicati e debbano, pertanto, essere annullate nei limiti dell’interesse della Società ricorrente.

7.4. Per quanto riguarda, invece, l’effetto conformativo derivante della presente pronuncia, questo Giudice ritiene opportuno impartire alle Amministrazioni coinvolte - ciascuna secondo il proprio ambito di competenza - le seguenti prescrizioni, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.:

I) la Regione Toscana sarà tenuta a disporre l’ammissione del programma presentato dalla Società ricorrente senza considerare le previsioni escludenti della lex specialis già dichiarate illegittime per quanto riguarda le posizioni delle Società Poggiotondo e Castello del Terriccio; qualora non sia comunque possibile ammettere i progetti presentati dalle predette partecipanti, l’Amministrazione regionale dovrà valutare, in concreto, la possibilità che il progetto consegua comunque gli obiettivi previsti; restano salvi gli eventuali ulteriori poteri istruttori di valutazione del programma in questione riguardo agli elementi di fatto che non siano stati già valutati dall’Amministrazione regionale; resta esclusa, comunque, per l’Amministrazione stessa di (ri)valutare negativamente per la prima volta tutti quegli elementi di cui l’Amministrazione era già a conoscenza;

II) qualora il programma venga definitivamente valutato positivamente, l’Ag.E.A. dovrà emendare l’atto di impegno dalle clausole dichiarate illegittime e prevedere, alla luce dell’ammissione della parte ricorrente in via giurisdizionale, meccanismi di accertamento delle attività e di rendicontazione delle spese alla luce della specificità del caso concreto, con la precisazione che non potranno ritenersi legittime quelle attività non documentate e che non abbiano avuto alcun collegamento con l’oggetto della presente campagna promozionale;

III) l’Ag.E.A. in sede di verifica dovrà considerare le peculiarità del caso di specie ai fini dell’applicazione dell’eventuale penalità di cui al D.M. 4 aprile 2019 e, salva in ogni caso, la possibilità della Società ricorrente di attestare l’impossibilità del rispetto degli obblighi per causa non imputabile ai sensi dell’art. 17, comma 2 del medesimo Decreto Ministeriale;

IV) assegna alle Amministrazioni coinvolte, ciascuna per il rispettivo ambito di competenza, per tali incombenti il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

7.5. In conclusione, l’atto per motivi aggiunti è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini sopra indicati.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione Toscana e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e vengono liquidate, in favore della parte ricorrente, come da dispositivo ai sensi dell’art. 91 c.p.c..




P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sull’atto recante motivi aggiunti a seguito di ricorso in riassunzione ex art. 105 c.p.a., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, in parte qua, i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini di cui in motivazione e dispone la rivalutazione della posizione della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a..

Condanna la Regione Toscana e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore



 

L’ESTENSORE                                                                                                  IL PRESIDENTE

Marco Martone                                                                                              Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO