Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Tribunale
Data provvedimento: 12-10-2026
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Vendita dei frutti pendenti - Annata agraria - Vigneto in comproprietà - Vendemmia delle uve da vino prodotte da un vigneto in comproprietà e destinate a produzioni DOP e IGP - Procedimento di volontaria giurisdizione - Conferimento uve da vino - Cantina sociale o d'appalto - Classificazione del prodotto (DOP Manduria, IGP Salento) - Grado zuccherino - Determinazione del valore e liquidazione a saldo - Valutazione induttiva dei costi medi di conduzione per ettaro.




ORDINANZA

pubbl. 12/10/2026

(Presidente relatore: dott. Martina Casavola)


 

sciogliendo la riserva;

esaminato il ricorso ex art. 747 c.p.c. proposto da [Parte_1] [Pt_2] [...], [Parte_3] e [Parte_4];

udito il Presidente relatore;




OSSERVA


 

Con provvedimento emesso nell’ambito del proc. di VG n. 2530/2024 in data 14.08.24, questo Tribunale, accogliendo l’istanza depositata in data 12.8.2024 da [Parte_1] [Parte_2] [Parte_3] e [Parte_4] acquisito il parere positivo del giudice tutelare, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 747 c.p.c., la vendita dei frutti prodotti per l’annata agraria 2024 dal vigneto di proprietà comune della estensione di ha 7.34.37, “a trattative private e al prezzo corrente di mercato, delegando a tale fine [Parte_3]”, ponendo “a carico di [Parte_3] l’obbligo di documentare il ricavato delle operazioni di vendita mediante deposito in cancelleria della relativa documentazione fiscale e contabile, nonché di un estratto riassuntivo delle operazioni compiute e del totale ricavato”, disponendo “che il ricavato della vendita, in proporzione alla quota d’eredità di pertinenza del minore, venga accreditato su un conto corrente intestato alla madre del minore, quale sua rappresentante legale esercente la potestà genitoriale”, e disponendo infine “che la residua parte del ricavato della vendita venga versato sul conto corrente n.000362 caduto in successione (così come indicato nell’inventario in atti) e che le somme vengano reinvestite nell’attività aziendale”.

Successivamente, con istanza del 13.11.2024, [CP_1] quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore contitolare dei fondi, [Parte_1] ha chiesto nell’ambito del medesimo proc. n. VG 2530/2024, che il Tribunale “voglia ordinare ai sigg.ri [Parte_1] [Parte_3] [Pt_2] [...] e [Parte_4] [Controparte_2] 1) il deposito del rendiconto di tutte le operazioni compiute per la vendemmia del corrente anno sui beni appartenenti all’asse ereditario (a titolo esemplificativo, costi, assunzioni, spese, quantità e qualità delle uve, prezzo, soggetto compratore e soggetto intestatario del prodotto); 2) ove non avessero già provveduto, il versamento della quota parte spettante al minorenne su c/c bancario all’ordine del Sig. Giudice Tutelare; 3) affidare la gestione dei beni ereditati ad un terzo di fiducia del Sig. Giudice Tutelare, ponendo le spese a carico degli eredi, in modo da garantire i diritti del minore; il tutto con riferimento ai beni della de cuius, segnatamente quelli già compresi nel fascicolo aziendale agricolo alla medesima intestato”.

Questo Tribunale con provvedimento del 20.6.2025 ha evidenziato che il procedimento in oggetto iscritto al n. VG 2530/2024 verte esclusivamente, ai sensi degli artt. 747 e 748 c.p.c., sulla vendita e sulle modalità di vendita dei frutti prodotti per l’annata 2024 dal vigneto della estensione di ha 7.34.37 di proprietà comune dei coeredi nonché sulle modalità di ripartizione del ricavato e non può riguardare eventuali diverse problematiche connesse alla comproprietà.

Questo stesso collegio, non essendovi prova dell’adempimento da parte di [Parte_1] di quanto puntualmente disposto dal provvedimento del 14.8.2024 e, in particolare, dell’”obbligo di documentare il ricavato delle operazioni di vendita mediante deposito in cancelleria della relativa documentazione fiscale e contabile, nonché di un estratto riassuntivo delle operazioni compiute e del totale ricavato”, ha quindi disposto l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio attraverso la nomina del CTU. Dott. [Pt_3] [...], al fine di verificare con riferimento al vigneto in oggetto ed alla vendemmia relativa all’annata agraria 2024 il quantitativo e la qualità del prodotto venduto dal delegato del Tribunale, sig. [Persona_1] nonché l’entità dei compensi già percepiti o da percepire, in vista della ripartizione dei proventi così come disciplinata dal provvedimento del 14.8.2024.

Il CTU nell’ambito della relazione depositata in data 30.12.2025 ha testualmente rappresentato, in risposta al quesito del Tribunale, che: “nel periodo compreso tra il 3 e il 28 settembre 2024 sono stati conferiti, alla cantina [CP_3], da [Parte_5] complessivamente 810,20 quintali di uva della varietà [Per_2], proveniente dai fondi siti nei Comuni di Sava e Lizzano. Tale produzione è stata destinata alle categorie DOP Manduria e IGP Salento e presenta valori di grado zuccherino medi ponderati pari rispettivamente a 20,57° e 24,10°. Con riferimento all’aspetto economico, la scheda contabile della cantina [CP_3], intestata agli “[Parte_5]” riporta, per la campagna vendemmiale 2024, un valore complessivo pari a Euro 48.073,14, contabilizzato dalla cantina con la causale “Fattura da ricevere – 1° anticipo 2024 – Puglia”. A tale importo è necessario sommare il residuo importo di Euro 774,05, quale liquidazione a saldo per la campagna 2024, determinato in sede di approvazione del bilancio della cantina conferitaria [CP_3] [...]. L’importo, pari ad Euro 48.847,19 rappresenta il valore del prodotto conferito ed è pertanto da considerarsi il provento spettante per la vendemmia oggetto di indagine. Si precisa tuttavia che, alla data della presente relazione, la somma indicata non risulta essere ancora stata liquidata agli aventi diritto. Pertanto, allo stato, non risultano compensi già percepiti, mentre l’importo di Euro 48.847,19 costituisce il valore del prodotto conferito e conseguenzialmente il credito da percepire da parte di [Parte_5] e rappresenta il valore economico lordo da assumere ai fini della ripartizione dei proventi secondo quanto stabilito dal Tribunale”.

Con provvedimento del 23.03.2026, questo Tribunale, al fine di completare la ricostruzione delle attività di vendita, ha disposto che il CTU verificasse con riferimento ai terreni in oggetto ed alla attività svolta dal delegato per l’anno 2024 “a) se risultino vendute uve ad altre cantine del territorio (oltre che alla [CP_3]); b) l’entità delle spese sopportate”.

Il CTU, concludendo le operazioni peritali, ha quindi attestato che “dall'esame delle risposte pervenute da tutte le aziende interpellate è emerso che nessuna di esse ha ricevuto, nell'anno 2024, conferimenti o vendite di uve riferibili ai predetti soggetti. Parimenti, non sono emersi rapporti commerciali, documentazione amministrativa o movimentazioni di prodotto riconducibili agli stessi. Pertanto non risultano vendute uve ad altre cantine del territorio (oltre che alla [CP_3])” e che “dagli accertamenti eseguiti è emerso che il gestore dell'azienda agricola, nonostante la formale richiesta formulata a mezzo PEC, non ha prodotto documentazione contabile, fiscale o amministrativa idonea a consentire la puntuale ricostruzione delle spese effettivamente sostenute per la conduzione dei terreni oggetto di causa nell'annata agraria 2024, e che pertanto dal punto di vista contabile le stesse devono essere determinate in misura pari a zero. Ad ogni buon conto e al solo fine di fornire all’Ill.ma Autorità Giudiziaria un eventuale elemento tecnico di valutazione di carattere induttivo e presuntivo, il sottoscritto CTU, ferma restando la piena libertà di valutazione dell’Ill.mo Giudice, segnala che i costi medi di gestione per la conduzione di un ettaro di terreno adibito alla coltivazione di uva da vino, per ciascuna annata agraria, potrebbero ragionevolmente collocarsi in un intervallo compreso tra euro 3.000,00 ed euro 3.700,00 per ettaro”.

Alla luce della attività complessiva svolta dal CTU, ribadito che il presente procedimento incardinato ai sensi dell’art. 747 c.p.c. rientra tra quelli della c.d. giurisdizione volontaria contraddistinta dal fatto che il giudice non è chiamato a risolvere controversie relative a diritti o status, bensì a gestire interessi (di minori, incapaci, patrimoni separati, gruppi collettivi), esercitando di fatto una attività di carattere sostanziamente amministrativo sia pur rivestita da forme giurisdizionali, il procedimento avviato innanzi a questo Tribunale a partire dal provvedimento del 14.08.2024 può ritenersi sostanzialmente definito, essendo stata effettuata la ricostruzione dell’intera attività svolta dal delegato sig. [CP_4] con riferimento alla annata agraria 2024 attraverso l’esame della documentazione fiscale e contabile delle operazioni compiute.

Come già evidenziato, non possono invece in alcun modo trovare spazio nella presente sede non contenziosa le contestazioni che le parti hanno inteso sollevare in ordine alle modalità con le quali tali attività è stata svolta, dovendo esse ritenersi riservate ad eventuali giudizi ordinari da incardinarsi a cognizione piena.

Sussistono altresì i presupposti per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.




P.Q.M.

ogni ulteriore istanza rigettata, così provvede:

- ordina l’archiviazione della procedura, compensando tra le parti le spese di lite.



Così deciso il 12.10.26 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.