Vitivinicoltura - Affitto di fondo rustico - Vigneti e impianti viticoli - Reimpianto e ristrutturazione dei vigneti - Canone di affitto - Riduzione e detrazione spese - Esecuzione a regola d'arte - Verifica agronomica - Onere della prova - Affitto di fondo rustico con destinazione vitivinicola - Previsione contrattuale relativa alla riduzione del canone di affitto condizionata all'effettuazione da parte dell'affittuario di interventi di reimpianto o ristrutturazione dei vigneti - Diritto dell'affittuario ad usufruire dell'agevolazione economica non operante in modo automatico in quanto presuppone l'esecuzione delle opere a regola d'arte e la loro idoneità a garantire il corretto accrescimento vegetativo e produttivo dell'impianto viticolo.
SENTENZA
n. 607/2026 pubbl. 12/10/2026
(Presidente: dott.ssa Marianna Serrao - Relatore: dott.ssa Giulia Vespucci)
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo al n. 1984/2024 R.G., ex artt. 11 D.Lgs. 150/11, 420 c.p.c., dando lettura, mediante deposito nella stessa data dell’udienza, del dispositivo, vertente tra
[...], in persona del socio e legale rappresentante [...], rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Vichi e dall’Avv. Carmen Dolores Cadeddu, presso il cui studio in Siena, Via delle Terme n. 4, è elettivamente domiciliata, come da procura depositata in via telematica unitamente al ricorso
RICORRENTE OPPONENTE
contro
[...] P.IVA [...], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Teresa Bua e dall’Avv. Serena Forconi, presso il cui studio in Firenze, Via Giuseppe Cesare Abba n. 9, è elettivamente domiciliata, come da procura depositata in via telematica unitamente alla memoria di costituzione
RESISTENTE OPPOSTA
avente per oggetto: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: come da verbale dell’udienza del 6 ottobre 2026
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024, [...] (di seguito anche [...]) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 604/2024 emesso dal Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, con cui è stato ingiunto all’odierna opponente il pagamento della somma di euro 32.112,24, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di quota di canoni di affitto insoluti per l’anno 2020 e per l’anno 2021 (complessivamente pari a euro 89.254,00 per l’anno 2020, e a euro 89.254,00 per l’anno 2021).
A sostegno dell’opposizione, [...] ha dedotto: i) di aver stipulato un contratto di affitto di fondo rustico in data 27 gennaio 2014 - registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Portogruaro il 14 febbraio al n. 412 serie 3 - con la [...] con cui quest’ultima ha concesso in godimento, per il periodo dal 15 dicembre 2013 al 10 novembre 2033, alla [...] – già [...] - oltre 20 ettari di vigneti e un annesso agricolo ad uso cantina, siti in Località Castelvecchi; ii) che tale contratto, all’art. 7, prevedeva la riduzione del canone “pari al 50% delle spese sostenute dall'affittuario e fino ad un importo massimo totale a carico dell'affittante di Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) per ogni ettaro di vigneto reimpiantato o ristrutturato, e per un massimo di ettari sette (ha 7.00.00)” a fronte dell’esecuzione di lavori di reimpianto e ristrutturazione dei vigneti; iii) che gli interventi di reimpianto e ristrutturazione dei vigneti concessi in affitto sono stati eseguiti con la supervisione della società Castelvecchi Service S.r.l. - della quale [...] è amministratore e socio unico (socio accomandante della società opposta) – e sono stati ultimati nell’anno 2017; iv) che la società opposta, pur non avendo mai contestato i lavori effettuati e avendo anzi applicato la riduzione del canone sino al 2019, ha deciso unilateralmente di interrompere l’applicazione della riduzione del canone emettendo – nel 2020 e 2021 - le quattro fatture poi azionate in sede monitoria, sede nella quale ha fatto valere la non corretta esecuzione degli impianti; v) che la pretesa monitoria della controparte è infondata in quanto l’art. 7 del contratto prevede l’applicazione automatica della riduzione del canone a fronte della mera esecuzione dei reimpianti; vi) che l’opposta è comunque decaduta da ogni possibile contestazione alla luce della data di conclusione dei lavori (2017), eseguiti peraltro sotto la supervisione del socio accomandante della società opposta, e in seguito alla quale essa ha applicato la riduzione del canone per anni, così riconoscendo l’effettiva esecuzione delle opere.
Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’opposta al pagamento delle spese di lite nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Si è costituita tempestivamente la società [...], la quale ha eccepito: i) la non corretta esecuzione dei reimpianti per circa 2 ettari, in quanto non effettuati secondo le buone pratiche agronomiche “e comunque in modo incompatibile con il raggiungimento, da parte dei vigneti, di una produttività proporzionale all’età degli stessi”, come emerso anche da perizia di parte effettuata nel 2020; ii) la tempestività della contestazione, anche alla luce della natura delle piante oggetto di intervento che necessitano di diversi anni per arrivare ad una maturazione vegetativa; iii) la stipula, già a partire dal 2015, tra Castelvecchi Service S.r.l. e [...] di un contratto d’appalto per lavorazioni agricole, in virtù del quale Castelvecchi Service S.r.l. era autorizzata a svolgere una supervisione tecnica – non qualificabile quale direzione lavori - sulle operazioni ordinarie e straordinarie di coltivazione e di sistemazione dei fondi e degli impianti; iv) che le relazioni agronomiche redatte a partire dal 2017 dal perito [...], incaricato dalla società Castelvecchi Service S.r.l., hanno evidenziato sin dall’inizio parziali fallanze e problematiche; v) che la riduzione del canone di affitto, viste le tempistiche per verificare la riuscita del reimpianto, è stata applicata in via immediata, salvo poi essere interrotta, nel momento in cui è stata verificata (nel 2020) – tramite un nuovo tecnico, attesi i rapporti lavorativi di [...] con l’odierna opponente - la mancata esecuzione a regola d’arte dei reimpianti e delle ristrutturazioni; vi) il totale stato di abbandono del vigneto “[...]”. Ha, inoltre, evidenziato la contraddittorietà della posizione dell’opponente, che in altro giudizio pendente con la società Castelvecchi Service S.r.l. (r.g.n. 2654/2020, Tribunale di Siena) ha sostenuto tesi in contrasto con quelle sostenute nella presente sede.
Ha concluso, dunque, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione, e il rigetto dell’opposizione avversaria, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita tramite CTU e, all’esito dell’udienza di discussione del 6 ottobre 2026, preceduta dal deposito di note autorizzate, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio e la causa è stata decisa come da separato dispositivo con il quale è stato fissato il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.
2. Tanto premesso, si rileva che è stata soddisfatta la condizione di proponibilità ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2011 (che ha abrogato l’art. 46 della L. n. 203/1982), come si evince dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio di parte opposta (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).
Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
3. Ciò posto, l’opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell’opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell’onere della prova, come enucleabili dal disposto dell’art. 2697 c.c., atteso che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l’esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l’inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore–opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, ha l’onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell’avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/2001 e, tra le altre, Cass. civ. n. 3373/2010).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo, ma l’accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell’opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 3649/2012).
4. Tanto chiarito, è pacifica la conclusione tra le parti del contratto di affitto di fondo rustico in data 27 gennaio 2014 (cfr. doc. 3 opponente), che prevede il pagamento di un canone annuale di euro 60.000,00, soggetto a rivalutazione ISTAT.
Non è contestata la misura del canone rivalutato per gli anni 2020 e 2021, come indicato nelle fatture prodotte in sede monitoria (pari a euro 89.254,00 annuali).
Parimenti, non è contestato dall’opponente il minor versamento della somma di euro 73.197,38 per entrambe le annualità.
5. Elemento controverso è, invece, costituito dalla spettanza o meno della riduzione del canone prevista dall’art. 7 del contratto.
In particolare, l’opponente eccepisce la correttezza della somma pagata e la non debenza del canone di affitto in misura integrale a fronte dell’esecuzione di lavori di reimpianto e di ristrutturazione dei vitigni, con conseguente riduzione del canone nella misura prevista dall’art. 7 del contratto e cioè “pari al 50% delle spese sostenute dall'affittuario e fino ad un importo massimo totale a carico dell'affittante di Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) per ogni ettaro di vigneto reimpiantato o ristrutturato, e per un massimo di ettari sette (ha 7.00.00)”.
Ebbene, il Collegio ritiene che non sia stata fornita adeguata prova da parte dell’opponente della spettanza della riduzione del canone.
Innanzitutto, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, il contratto non prevede una riduzione automatica del canone; l’art. 7 infatti prevede che “l’accollo da parte dell’affittante della quota parte delle spese effettivamente sostenute dall’affittuario per il reimpianto e/o la ristrutturazione dei vigneti di cui alla planimetria allegata sub E, come sopra determinato e convenuto, sarà corrisposto dall’affittante all’affittuario al momento di effettuazione degli interventi e solo mediante la citata riduzione del canone in ragione delle annualità di vigenza del presente contratto, canone eventualmente rivalutato…ed entro il limite massimo di euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00)”; parimenti l’art. 5, relativo al canone, prescrive che “i canoni verranno ridotti di un importo corrispondente alla percentuale annuale ivi prevista (ndr: dall’art. 7) e posta a carico dell’affittante sempre e solo che le relative operazioni siano state tempestivamente e correttamente realizzate dall’affittuario”.
Dal tenore letterale del contratto si evince quindi che la riduzione del canone implica una verifica da parte del concedente circa l’effettuazione o meno degli interventi di reimpianto e ristrutturazione dei vigneti, non potendo essere riconosciuta “automaticamente”. E, ancora, tale riduzione comporta anche la verifica circa la corretta esecuzione del reimpianto/ristrutturazione.
Ciò spiega perché le fatture azionate in sede monitoria – diversamente da quelle emesse negli anni precedenti - abbiano riguardato l’integralità del canone, avendo ravvisato l’opposta la non corretta esecuzione di parte dei reimpianti e delle ristrutturazioni effettuate, quantomeno con riferimento al vigneto [...].
Non coglie nel segno, pertanto, la difesa dell’opponente, laddove sostiene che le opere di reimpianto e ristrutturazione sono state ultimate nel 2017 e che l’omessa/cattiva manutenzione successiva non può incidere sulla debenza della riduzione, tenuto conto, peraltro, della già avvenuta applicazione della riduzione del canone per i primi anni del rapporto contrattuale.
Invero, è lo stesso contratto che esclude l’applicazione della riduzione a fronte di un’esecuzione dei reimpianti e delle ristrutturazioni non effettuate a “regola d’arte”; né, dal contratto, si evince un onere di verifica immediata, dovendo, al contrario, tale verifica essere eseguita compatibilmente con i tempi necessari per consentire un adeguato controllo della riuscita delle operazioni, non potendosi dire altrimenti ben eseguito un reimpianto o una ristrutturazione.
Pertanto, non è condivisibile l’assunto circa la tardività della contestazione, effettuata solo nel 2020 a fronte di lavori ultimati nel 2017.
Non risulta, infatti, che le opere fossero completate nel 2017; non solo, a prescindere da ciò, non risulta che la verifica circa la corretta esecuzione fosse stata completata ed effettuata con successo nel 2017.
Ciò, del resto, è dimostrato dallo stesso contratto di “appalto” - avente ad oggetto la supervisione delle opere tecniche di reimpianto e ristrutturazione - intervenuto tra l’odierna opponente e la Castelvecchi Service S.r.l., che si è prolungato ben oltre il 2017, e cioè sino al 2020 (cfr. doc. 5 opposta, che prevede incarico sino al 10 novembre 2018, poi prorogato di ulteriori due anni): se l’ultimazione delle opere e, soprattutto, la verifica della corretta esecuzione delle stesse fosse stata limitata all’anno 2017, non avrebbe avuto senso che il rapporto di supervisione proseguisse anche successivamente, con il deposito di relazioni agronomiche annuali sino al 31 dicembre 2019.
Sotto tale profilo non assume rilevanza, quindi, che l’opposta abbia applicato la riduzione sino al 2019, non derivando da ciò un riconoscimento di debito per gli anni a seguire; non solo, ma la corresponsione delle somme si è basata su relazioni agronomiche che hanno segnalato sin dal 2017 una ancora incompleta esecuzione dei lavori di reimpianto per tutti i terreni, da verificare nelle annualità successive (cfr. relazione 2017, sub doc. 6 opposta in cui si registrano lavori completi solo per Conciaie e [...] ma non per il Lago e il Madonnino: “ha 0.74 devono ancora essere lavorati e inceppati”; cfr. la relazione 2018 che segnala una fallanza delle rimesse di oltre il 50% nel vigneto “il [...]”, oltre a problemi di palatura anche negli altri vigneti e di preparazione del terreno pre impianto). Ne consegue che la riduzione del canone degli anni precedenti deve essere intesa con riferimento alla parte di opere già eseguite (di cui, infatti, l’opposta non ha chiesto la ripetizione), ma esclude la debenza in toto della riduzione, a fronte di problematiche riscontrate successivamente in parte dei terreni. E, difatti, la contestazione dell’opposta, nella presente sede, ha riguardato la non corretta esecuzione dei reimpianti per due ettari di terreno e non per la totalità degli stessi.
6. Del resto, a fronte della contestazione avversaria, è all’opponente che spetta dimostrare di aver eseguito correttamente la prestazione che dà diritto alla riduzione del canone anche per gli anni 2020 e 2021, spettando altrimenti, all’opposta creditrice, sulla base delle previsioni contrattuali, l’intero canone annuale.
Tale prova, come detto, non è stata, tuttavia, raggiunta.
Invero, la CTU espletata nel corso del giudizio ha accertato che il vigneto “il Madonnino” presenta “significativa mortalità delle viti vecchie ancora presenti dopo il rinfittimento (reimpianto parziale); elevato numero di fallanze che incidono per il 25,99%; un insufficiente accrescimento delle viti giovani, messe a dimora in sostituzione delle fallanze presenti, negli anni 2016-2017; le viti messe a dimora nel 2016-2017 ancora vive (rappresentano un ulteriore 55- 60%) sono scarsamente sviluppate e sofferenti, con un diametro medio di 1-1,5 centimetri mentre in condizioni normali con una gestione ordinaria media della zona , viti di 8 anni dovrebbero vere un diametro di almeno 4 - 4,5 cm. Solo alcune portano uno due grappoli, quando ne dovrebbero avere da 4 a 6.” (cfr. p. 6 CTU).
Questo Collegio ritiene di aderire alle conclusioni del consulente, trattandosi di consulenza completa, esaustiva e priva di vizi logici, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente. Invero, deve essere richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dall’ausiliare agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (cfr. Cass. civ. n. 15147/2018 e Cass. civ. n. 11917/2021). In proposito, si rinvia all’ordinanza del 3 marzo 2026 nonché ai chiarimenti forniti all’udienza del 26 giugno 2026 dal consulente, che sono risultati esaustivi, evidenziando le ragioni logiche alla base dell’utilizzo del dato ARTEA per calcolare la percentuale di fallanze.
Peraltro, a prescindere da ciò, le fallanze non sono l’unico dato da cui il consulente ricava la non corretta riuscita dei lavori eseguiti in tale vigneto, avendo valorizzato anche lo scarso diametro delle viti, un insufficiente accrescimento delle viti giovani, le palature non allineate (cfr. anche risposta osservazioni al CTP [...]). Sotto tale profilo, non assume rilevanza l’eventuale collaudo positivo di [...], atteso che esso non incide sul contenuto contrattuale, che consente la riduzione del canone solo a fronte di una corretta esecuzione delle opere di reimpianto e ristrutturazione, che deve essere verificata dal concedente; diversamente da quanto argomentato dalla società opponente l’esecuzione non può dirsi “a regola d’arte” se il lavoro non è stato effettuato in modo tale da consentire un corretto accrescimento delle viti, determinando la totale improduttività dell’impianto che necessita di essere “estirpato e rinnovato” (cfr. conclusioni CTU).
7. Non può essere accolta poi la contestazione, svolta solo nella memoria conclusiva da parte opponente, in ordine alla debenza di rimborsi per le opere effettuate ancora nella misura di euro 66.000, a fronte di 49.500,00 euro versati.
Si tratta di deduzione tardiva e, peraltro, in contraddizione con quanto sostenuto dalla ricorrente sin dall’atto introduttivo di opposizione, nel quale ha invece specificato che la riduzione del canone è sempre stata praticata dall’opposta sino al 2019, così riconoscendo per le prime cinque annualità (e cioè dal momento dell’inizio dei lavori, 2015) di affitto l’applicazione della riduzione del canone nella misura massima ivi prevista. Del resto, ciò è stato affermato, senza essere stato tempestivamente contestato, anche dall’opposta “per i primi anni in cui la controparte ha proceduto ad eseguire i reimpianti e le altre lavorazioni straordinarie sui vigneti, (cominciati nel 2015, come si ricava dall’atto di opposizione al decreto ingiuntivo) la scrivente ha diminuito il canone annuale di affitto provvedendo all’emissione di fatture ridotte nella misura di euro 16.500,00# annui che sono state regolarmente pagate” (p. 5 memoria di costituzione); tale affermazione trova conferma anche nel doc. 7 di parte opponente, da cui si ricava che quantomeno sin dal 2016 è stato applicato un canone ridotto - 22.080,00 per semestre in luogo di euro 30.000,00 – con la conseguenza che la somma rimborsata è maggiore di quella invocata dalla ricorrente.
Pertanto, anche ad accedere alle difese tardive dell’opponente, comunque risulterebbe già corrisposta la riduzione corrispondente agli ettari in cui l’esecuzione dei lavori è avvenuta a regola d’arte, non essendo stata invece riconosciuta solamente per una parte dei terreni, rispetto ai quali sono emersi nel 2020 i vizi riscontrati poi anche dal CTU.
Del resto, tale conclusione, diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, non esclude il vantaggio economico dell’operazione, atteso che l’opponente ha comunque beneficiato dei contributi [...].
Ne consegue che, in assenza di adeguata prova contraria circa l’effettuazione di lavori idonei a determinare la riduzione del canone anche per gli anni 2020 e 2021, e tenuto conto delle riduzioni già effettuate e del tenore letterale dell’accordo contrattuale versato in atti, deve essere rigettata l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto anche della domanda articolata ex art. 96 c.p.c.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ai valori medi per tutte le fasi, salva la fase decisionale, che viene liquidata ai valori minimi, in relazione all’attività concretamente espletata e alla ripetitività delle questioni giuridiche affrontate.
Nulla sulle spese di CTU, in assenza di istanza di liquidazione, comunque non presentata entro cento giorni dal deposito della relazione, come previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così decide:
- rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 604/2024 emesso dal Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, in data 1-2.9.2024, che dichiara esecutivo;
- condanna l’opponente [...], in persona del socio e legale rappresentante [...], a rifondere a parte opposta, [...], le spese di lite, che liquida in euro 6.164,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del 6 ottobre 2026
Il Giudice rel. La Presidente
Giulia Vespucci Marianna Serrao