Indicazione delle caratteristiche tecniche, delle diciture, delle modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno DOP per i prodotti agroalimentari.
(D.M. 16/10/2026, prot. n. 566158, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
VISTA la legge 13 luglio 1966, n. 559 recante “Nuovo ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato” e, in particolare, l’articolo 2, commi 1 e 5, lettere e) e g), che attribuisce allo stesso i compiti, rispettivamente, di produzione e fornitura delle carte valori, di fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato nonché di fabbricazione di contrassegni di Stato;
VISTA la legge 21 aprile 2026, n. 75 recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” e, in particolare, l'articolo 6 secondo cui i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, per l’immissione in commercio, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e che è carta valori, affidando, al contempo, ad apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione delle caratteristiche tecniche, delle diciture, delle modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica secondo la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni che approva le annesse istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e delle altre forniture grafiche per le amministrazioni dello Stato, nonché delle ordinazioni, delle consegne e della distribuzione di tali prodotti e dei conseguenti rapporti con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
RITENUTO dover disciplinare, in fase di prima applicazione, lo speciale contrassegno di cui all’articolo 6 della legge 21 aprile 2026, n. 75 limitatamente ai prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), in ragione della necessità di compiere ulteriori approfondimenti istruttori e tecnici riguardo ai prodotti a indicazione geografica tipica (IGP), stante le specificità di tale categoria di prodotti su cui calibrare il relativo decreto attuativo;
VISTO il sentito del Ministero dell’economia e delle finanze espresso con nota prot. n. 48714 del 14 ottobre 2026;
DECRETA
Articolo 1
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonché il costo dello speciale contrassegno DOP per i prodotti agroalimentari ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 21 aprile 2026, n. 75.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
b) «ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
c) «organismi di controllo»: le autorità pubbliche e gli organismi di controllo privati autorizzati dall'ICQRF alla verifica del rispetto del disciplinare dei prodotti alimentari italiani DOP, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143;
d) «consorzio»: il consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128;
e) «DOP»: la denominazione di origine protetta come definita dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;
f) «confezionatore»: l'operatore del settore alimentare titolare del codice ICQRF che effettua le operazioni di confezionamento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 852/2004 del prodotto agroalimentare certificato, predisponendolo per l'immissione in commercio.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Lo speciale contrassegno DOP di cui al presente decreto si applica esclusivamente ai prodotti agroalimentari preimballati come definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. L’uso del contrassegno è facoltativo. I consorzi, con delibera assembleare, decidono circa l’utilizzo del contrassegno e, conformemente, richiedono all’organismo di controllo la modifica del piano dei controlli. Per i prodotti DOP per i quali non esiste un consorzio, l’uso del contrassegno è consentito previo inserimento nel relativo disciplinare.
Articolo 4
Caratteristiche dello speciale contrassegno DOP
1. Il contrassegno è stampato dall'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza, nei formati di cui all’allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:
a) il numero progressivo di identificazione e la serie alfanumerica;
b) il numero progressivo in forma di codice QR (Quick Response Code);
c) l'emblema dello Stato;
d) il simbolo del tricolore italiano;
e) la sigla «IPZS»;
f) la sigla «DOP».
2. Il contrassegno rappresenta un ulteriore strumento di garanzia e autenticità del prodotto e può contenere sistemi di anticontraffazione e controllo.
Articolo 5
Gestione del contrassegno per i prodotti agroalimentari DOP
1. Sono competenti alla gestione, al ritiro e alla distribuzione dei contrassegni gli organismi di controllo. Con apposita convenzione, di cui è data evidenza nel relativo piano di controllo, gli organismi di controllo delegano le attività di cui al primo periodo ai consorzi che ne fanno richiesta.
2. Gli organismi di controllo o i consorzi delegati comunicano all’IPZS il fabbisogno dei contrassegni.
3. L'IPZS, sulla base della richiesta ricevuta, elabora la relativa offerta e la comunica all’organismo di controllo o al consorzio delegato, informando altresì il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
4. L’organismo di controllo o il consorzio delegato conferma l’offerta dell’IPZS, provvedendo all’emissione dell’ordine e agli adempimenti di pertinenza.
5. I contrassegni richiesti per singola DOP sono consegnati dall’IPZS all'organismo di controllo o al consorzio delegato, unitamente alla relativa ricevuta di accompagnamento dalla quale risultino, per ogni formato di contrassegno rilasciato, i quantitativi e i numeri di serie e d'ordine.
Articolo 6
Sistema di distribuzione del contrassegno ai confezionatori
1. Gli organismi di controllo e i consorzi delegati distribuiscono i contrassegni ai confezionatori titolari del codice ICQRF.
2. I confezionatori provvedono ad appore il contrassegno sulle confezioni dei prodotti agroalimentari certificati, fino alla concorrenza del numero di contrassegni di cui dispongono.
3. L'organismo di controllo verifica, nel corso di visite ispettive, la corrispondenza tra il quantitativo di contrassegni presi in carico e i quantitativi di contrassegni utilizzati e ancora in giacenza, nonché segnala al competente ufficio territoriale ICQRF eventuali incongruenze.
Articolo 7
Adempimenti delle strutture di controllo
1. Gli organismi di controllo e i consorzi delegati sono tenuti ad istituire appositi registri di carico e di distribuzione dei contrassegni sui quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di contrassegno per ciascuna tipologia di prodotto agroalimentare DOP.
Articolo 8
Adempimenti dei confezionatori
1. I confezionatori annotano, nei registri relativi alle operazioni di confezionamento, gli elementi identificativi dei contrassegni utilizzati o del lotto, assicurando, in ogni caso, la rintracciabilità di ciascuna delle partite di prodotto agroalimentare DOP.
2. Per ciascuna partita di prodotto agroalimentare DOP certificata, è ammesso uno scarto massimo dell'1,5 per cento tra il numero di contrassegni ritirati e il numero di confezioni realizzate.
3. Nel caso in cui, per ragioni oggettive e documentabili, lo scarto superi il limite dell'1,5 per cento, il confezionatore comunica, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, al competente ufficio territoriale dell'ICQRF e all'organismo di controllo il numero di contrassegni eccedenti il limite di scarto, la relativa serie e numerazione, nonché la causa del superamento del limite di scarto. L’ICQRF, esperite le verifiche occorrenti, autorizza l'organismo di controllo a consegnare altri contrassegni, in numero corrispondente a quelli oggetto di scarto e in sostituzione dei medesimi.
4. In caso di furto dei contrassegni, il confezionatore, entro 24 ore dalla scoperta, presenta denuncia all’autorità di pubblica sicurezza e ne invia copia al competente ufficio territoriale dell'ICQRF e all'organismo di controllo. L'ufficio territoriale dell'ICQRF, esperite le opportune verifiche, autorizza l'organismo di controllo a consegnare altri contrassegni, in numero corrispondente a quelli rubati e in sostituzione dei medesimi.
5. In caso di deterioramento dei contrassegni, vendita della partita allo stato sfuso o declassamento della partita di prodotto agroalimentare DOP, il confezionatore è obbligato a restituire i relativi contrassegni al competente organismo di controllo o al consorzio delegato.
6. È fatto divieto ai soggetti confezionatori di vendere, cedere o distribuire sul territorio nazionale i contrassegni di cui dispongono a fronte di vendite, cessioni o qualsiasi altra transazione allo stato sfuso di partite di prodotti DOP.
7. I contrassegni sono stoccati ed utilizzati secondo le modalità di cui all’allegato 2.
Articolo 9
Costi di rilascio del contrassegno
1. I prezzi unitari, al netto d'IVA, dei contrassegni di Stato per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), sono indicati all’allegato 3 e sono aggiornati con decreto del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Francesco Lollobrigida
Firmato digitalmente
Allegato 1
Formato e dimensioni del contrassegno DOP
A. Formato carta adesiva
1. Larghezza 55,0 mm;
2. Altezza 20,0 mm.

B. Formato carta adesiva
1. Larghezza 106,0 mm;
2. Altezza 22,0 mm.

C. Formato ologramma
1. Larghezza 25,0 mm;
2. Altezza 25,0 mm.

Allegato 2
Modalità di stoccaggio ed impiego del contrassegno DOP
I contrassegni sono stoccati ed utilizzati nel rispetto delle seguenti raccomandazioni.
Il materiale cartaceo con adesivo acrilico a base acquosa costituente il contrassegno risente delle variazioni climatiche dell’ambiente di stoccaggio; tale materiale, pertanto:
a) deve essere conservato in un luogo asciutto ed a temperatura ambiente costante, evitando l’esposizione alla luce diretta del sole (condizioni ottimali a 20 – 25 °C e 50 – 60 % di umidità relativa);
b) deve essere conservato nelle confezioni originali integre fino al momento dell’utilizzo.
Raccomandazioni di impiego:
a) il contrassegno deve essere applicato su una superficie perfettamente asciutta, esercitando una pressione uniforme efficace (risulta ottimale una pressione di applicazione pari a 1 kgf/cm);
b) aumentando la rugosità della superficie diminuisce la forza di adesione.
c) è sconsigliato l’utilizzo di prodotti “distaccanti” a base siliconica, in merito alle capsule in PVC, polilaminato ecc.
Per una ottimale adesione del contrassegno, si raccomanda inoltre di osservare le seguenti condizioni di applicazione:
a) ambiente esente da polveri;
b) ambiente privo di fonti di eccessivo calore e/o umidità;
c) ambiente privo di sostanze volatili;
d) bottiglie perfettamente pulite, asciutte e a temperatura ambiente;
e) superficie di applicazione esente da qualsiasi trattamento superficiale che possa inibire l'adesività; in particolare devono essere totalmente evitati prodotti “scivolanti” a base di siliconi.
L’organismo di controllo o il consorzio delegato, al fine di garantire adeguate modalità di stoccaggio, conservazione e impiego dei contrassegni, è tenuto a vigilare sul rispetto delle presenti raccomandazioni, anche successivamente alla distribuzione dei contrassegni presso le aziende di riferimento.
Allegato 3
Costi dei contrassegni
I costi dei contrassegni, per volume di ordine e al netto di IVA, sono i seguenti:
|
Formato Carta Adesiva |
Fino a un milione di pezzi (inclusi) |
Da uno fino a cinque milioni di pezzi (inclusi) |
Sopra i cinque milioni di pezzi |
|---|---|---|---|
|
55x20 mm |
0,015 € |
0,011 € |
0,008 € |
|
106x22 mm |
0,020 € |
0,014 € |
0,011 € |
|
Formato Ologramma |
Fino a un milione di pezzi (inclusi) |
Da uno fino a dieci milioni di pezzi (inclusi) |
Sopra i dieci milioni di pezzi |
|---|---|---|---|
|
25x25 mm |
0,010 € |
0,008 € |
0,005 € |