Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 15-10-2026
Numero provvedimento: 2299
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 16-10-2026

Regolamento (UE) 2026/2299 della Commissione, del 15 ottobre 2026, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenoconazolo in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 15/10/2026, n. 2026/2299, pubblicato in G.U.U.E. 16 ottobre 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza attiva difenoconazolo sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Nel 2024 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR per il difenoconazolo in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) Sulla base dei risultati degli studi sul metabolismo dei residui di difenoconazolo nel bestiame, l’Autorità ha proposto una nuova definizione del residuo ai fini dell’applicazione della normativa applicabile ai prodotti di origine animale, vale a dire «difenoconazolo – alcol (CGA205375), espresso come difenoconazolo».

(4) L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, patate dolci, melanzane, bietole da costa, cardi e sedani. Essa ha inoltre raccomandato di mantenere gli LMR vigenti per scarola, finocchio e rabarbaro, per i quali sono stati presentati dati giustificativi sufficienti sulle buone pratiche agricole («BPA») che sono stati valutati dall’Autorità. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

(5) Per quanto riguarda gli LMR per «pomacee», «drupacee», «uve», fragole, more di rovo, lamponi (rossi e gialli), olive da tavola, cachi, banane, radici di cassava/manioca, ignami, maranta/arrow root, bietole, carote, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, cipolla, scalogni, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori, peperoni, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli cinesi/pe-tsai, cavoli ricci, cavoli rapa, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), spinaci, portulaca/porcellana, cicoria Witloof/cicoria belga, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico e fiori commestibili, foglie di alloro/lauro, dragoncello, fagioli (con baccello), fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello), lenticchie, asparagi, carciofi, porri, fagioli, lenticchie, lupini/semi di lupini, semi di lino, semi di papavero, semi di girasole, semi di colza, semi di senape, semi di cotone, semi di cartamo, semi di borragine, semi di camelina/dorella, olive da olio, orzo, grano saraceno e altri pseudo-cereali, mais/granturco, miglio, avena, riso, sorgo, infusione di erbe da «fiori», «foglie ed erbe», «radici», «semi» (sottogruppo), «frutta» (sottogruppo), liquirizia, curcuma, barbabietole da zucchero, radici di cicoria, carne di pollame, grasso di pollame, fegato di pollame, rene di pollame, frattaglie commestibili di pollame e uova, l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per lattughe, cavoli ricci, scarola, cicoria Witloof e sedani, l’Autorità ha comunque determinato LMR sicuri sulla base di BPA alternative. Gli Stati membri dovrebbero rivedere le BPA relative a tali colture al fine di garantire la sicurezza dei consumatori. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tutti i prodotti in questione nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Pur essendo considerati sicuri, tali LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(6) Per quanto riguarda gli LMR per mirtilli giganti americani, fichi d’India (fichi di cactus), avocado, guaiava/guava, mais dolce, semi di arachide, tè, chicchi di caffè, prodotti di origine animale (suini, bovini, ovini, equini e altri animali d’allevamento) ottenuti da tessuti (grasso, muscolo, fegato e rene) e latte, che si basano sui livelli massimi di residui fissati dal Codex Alimentarius («CXL»), l’Autorità ha altresì concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

(7) Per quanto riguarda gli LMR per spezie da corteccia, spezie da boccioli, spezie da pistilli di fiori e spezie da arilli, l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non è stato possibile determinare i valori degli LMR e della valutazione del rischio, è opportuno ridurre gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al limite di determinazione («LD»).

(8) Nel suo parere motivato l’Autorità ha valutato i CXL vigenti. Nel fissare gli LMR la Commissione ha tenuto conto dei CXL che sono considerati sicuri per i consumatori dell’Unione.

(9) In conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per agrumi, frutta a guscio, manghi, papaie, piselli secchi e semi di soia. L’Autorità ha valutato le informazioni presentate e ha concluso (3) che è improbabile che vi siano rischi per i consumatori. L’Autorità ha inoltre concluso che per tali prodotti sono colmate le lacune nei dati individuate nel riesame degli LMR a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. È pertanto opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

(10) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, è opportuno fissare gli LMR agli LD specifici per prodotto o applicare gli LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. I laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi tecnici permettono di fissare LD più bassi.

(12) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(14) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima che i nuovi LMR diventassero applicabili e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori.

(15) Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima del 5 maggio 2027.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 2027.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO