Regolamento (UE) 2026/2289 della Commissione, del 15 ottobre 2026, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, deltametrina, dodina, idrazide maleica, pinoxaden e protioconazolo in o su determinati prodotti.
(Regolamento (UE) 15/10/2026, n. 2026/2289, pubblicato in G.U.U.E. 16 ottobre 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive acequinocil, deltametrina, dodina, idrazide maleica, pinoxaden e protioconazolo sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Per quanto riguarda l’acequinocil, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per i mirtilli, i mirtilli giganti americani, il ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) e l’uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda la deltametrina, è stata presentata una domanda simile per i kiwi (verdi, rossi, gialli), i meloni e i cocomeri/le angurie. Per quanto riguarda la dodina, è stata presentata una domanda simile per le uve. Per quanto riguarda l’idrazide maleica, è stata presentata una domanda simile per i prodotti di origine animale. Per quanto riguarda il pinoxaden, è stata presentata una domanda simile per l’orzo, il frumento e la segale. Per quanto riguarda il protioconazolo, è stata presentata una domanda simile per il sedano rapa e i semi di colza, un’altra domanda è stata presentata per l’aglio e un’altra domanda è stata presentata per le pomacee, le albicocche, le ciliegie, le prugne, le cucurbitacee con buccia commestibile, le cucurbitacee con buccia non commestibile e il riso.
(3) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(4) Per quanto riguarda tutte le suddette domande, l’Autorità ha concluso che i dati erano appropriati per elaborare o confermare gli LMR proposti per i prodotti in esame. È pertanto opportuno fissare gli LMR richiesti per l’acequinocil nei mirtilli, nei mirtilli giganti americani, nel ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) e nell’uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla); per la deltametrina nei kiwi (verdi, rossi, gialli), nei meloni e nei cocomeri/nelle angurie; per la dodina nelle uve; per l’idrazide maleica nel muscolo/nel grasso e nelle frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) di suini, nelle frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) di bovini, nel grasso/nel fegato/nel rene e nelle frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) di ovini e caprini, nel muscolo/nel grasso/nel fegato/nel rene e nelle frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) di pollame, nelle frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) di altri animali terrestri d’allevamento, nel latte di ovini e caprini e nelle uova di volatili; per il pinoxaden nell’orzo, nel frumento e nella segale; e per il protioconazolo nel sedano rapa, nei semi di colza, nell’aglio, nelle pomacee, nelle albicocche, nelle ciliegie, nelle prugne, nelle cucurbitacee con buccia commestibile, nelle cucurbitacee con buccia non commestibile e nel riso ai livelli raccomandati dall’Autorità. È inoltre opportuno sopprimere la nota a piè di pagina relativa all’LMR provvisorio per il protioconazolo nei semi di colza.
(5) Per quanto riguarda il pinoxaden, il richiedente ha presentato dati di conferma per colmare le lacune nei dati per tutti i prodotti di origine animale che l’Autorità aveva individuato a seguito di un riesame a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e che avevano portato alla fissazione di LMR provvisori per tali prodotti.
(6) L’Autorità ha valutato i dati di conferma presentati e ha pubblicato un parere motivato, in cui ha concluso che le lacune nei dati individuate per tutti i prodotti di origine animale sono state colmate e che gli LMR provvisori vigenti per i prodotti di origine animale potevano essere confermati. È pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti per il pinoxaden e sopprimere le rispettive note a piè di pagina relative al loro carattere provvisorio.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN